La battaglia contro gli automobilisti che superano i limiti di velocità è sacrosanta, ma molto frequentemente dietro l’autovelox cosiddetto “selvaggio” si cela un metodo semplice e rapido per rimpolpare le casse dei Comuni. A farne le spese sono gli automobilisti, ed in particolare le loro tasche; tutelarsi dagli abusi, però, è possibile: ecco in che modo.
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Come fare ricorso contro una multa per autovelox
La sicurezza stradale viene prima di tutto, ma se dietro questo vessillo si nasconde solamente l’obiettivo di far soldi, allora l’automobilista è chiamato a difendersi. Gli strumenti per farlo, fortunatamente, ci sono.
Un’infrazione riscontrata tramite autovelox va contestata nell’immediato, salvo alcune situazioni specifiche: in superstrada, autostrada o laddove è impossibile fermare un’auto, l’infrazione può essere contestata all’automobilista in un secondo momento, con l’invio a domicilio del verbale. All’interno del verbale stesso, gli Agenti dovranno riportare il motivo per il quale non è stato possibile contestare subito la violazione al “Codice della Strada”.
L’automobilista ha la possibilità di impugnare un verbale davanti al Giudice di pace oppure al Prefetto se all’interno del verbale mancano alcuni elementi imprescindibili. Innanzitutto, devono essere riportati il modello dell’automobile ed il numero di targa, ma non possono mancare altre informazioni che riguardano l’autovelox che è stato impiegato per le rilevazioni. È necessario riportare il modello di autovelox adoperato, lo scarto percentuale dell’apparecchio, la verifica dell’effettiva funzionalità del rilevatore e la sua modalità di impiego (soprattutto per quanto riguarda i Telelaser) e l’omologazione ministeriale, alla quale sono soggetti tutti gli strumenti automatici. Attraverso tale omologazione, il Ministero certifica che l’apparecchio è a norma; inoltre, viene anche stabilita la modalità di utilizzo (alcuni autovelox, infatti, richiedono la presenza di agenti, mentre altri possono funzionare da soli in automatico).
L’automobilista ha il diritto di avanzare richiesta del decreto di omologazione (il semplice certificato di funzionamento rilasciato da parte delle ditte è insufficiente). Esistono, poi, alcune strade nelle quali non è possibile fermare un trasgressore e tali strade sono indicate da un provvedimento prefettizio e devono essere riportate sul verbale.
Se uno di questi elementi non è presente nella multa comminata all’automobilista, è possibile fare ricorso e le possibilità di vederlo accolto sono piuttosto elevate. Il ricorso, per essere valido, deve essere presentato al Giudice di pace entro un mese dalla notifica della contravvenzione; se invece ci si rivolge al Prefetto, il limite entro il quale presentare ricorso sale a 60 giorni.
In alternativa, il ricorso può essere inviato tramite posta raccomandata e sia sulla lettera che sulla busta è necessario riportare la dicitura “Ricorso al Prefetto”.
Nel caso in cui si perda il ricorso davanti al Prefetto, esiste la possibilità di ripresentarlo al cospetto del Giudice di pace entro trenta giorni. Se non si ricorre al Giudice di pace, l’ammontare della multa inflitta raddoppia. Affinché sia valido, il rilevamento della velocità deve avvenire ad una distanza di almeno 1 chilometro dal segnale che avvisa della presenza di un possibile controllo della velocità elettronico.
Si tratta di un provvedimento voluto dalla Cassazione per evitare le imboscate ai danni degli automobilisti.