Spesso anche se un problema per molti, non bisogna dimenticare che l’azione della SIAE ( Società Italiana degli Autori ed Editori) è sicuramente meritoria, occupandosi di tutelare i diritti economici delle opere di ingegno dei propri associati, quando il loro utilizzo non avvenga per fini strettamente privati.
Vediamo allora quando è necessario pagare i diritti d’autore e, al contrario, quando non esiste lo stesso obbligo.
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Come funziona la Siae
Quando si deve pagare la Siae
Se risulta pacifico a tutti che, ad esempio, un esercizio pubblico ( sia esso un bar, un ristorante o un negozio) che trasmette musica debba pagare una tassa, in molti non sanno che la Siae va pagata in molte altre circostanze.
Anche quando, in occasione di un matrimonio, un battesimo o di una festa privata – che si tenga in locali diversi dalla propria abitazione – si esibisce un gruppo che suona delle cover o vi sia un dj che metta gli ultimi cd del momento, la legge preveda che vada corrisposta la dovuta tassa, dato che, di fronte ad un pubblico, si riproducono pezzi di autori tutelati dal copyright.
Analogo obbligo, ancora, esiste laddove vi sia un mezzo all’interno di un circolo o di una semplcie sala d’attesa che mandi in onda musica a beneficio di chi attende o dei soci. Così come stesso onere esista in occasione di eventi non lucrativi o privati, previo l’ottenimento del necessario permesso. Quindi anche se organizzatore sia un’associazione cattolica o si tratti di un evento a scopo benefico, se la manifestazione canora ha luogo in strada o in una piazza, la tassa Siae è dovuta.
Addirittura quando un centralino faccia uso di un jngle d’attesa, questo servizio prevede un compenso alla Siae.
Quando non si deve pagare la Siae
Tale obbligo, invece, non esiste se la finalità, immaginiamo un docente davanti alla propria classe, riproduce un cd o un dvd per meri scopi didattici o qualora la riproduzione verta su pezzi che siano stati prodotti più di 70 anni fa. È il caso delle canzoni popolari o dei brani di musica classica, divenuti trascorso dopo 7 decenni, ormai di pubblico dominio.
Così come nulla è dovuto quando si utilizzano opere contenute in piattaforme con licenza Creative Commons, le quali non sono non soggette al pagamento della SIAE, sempre che se ne faccia l’uso contemplato dal proprio autore.
Infine, come anticipato, non bisogna pagare nulla quando ci si trovi nella propria abitazione o in una dimora privata.