Quando si vive in condominio, prima o poi ci si trova davanti a una tabella piena di numeri: 82,45 millesimi, 117,30 millesimi, 64,20 millesimi e così via. Sono le quote millesimali, uno degli strumenti fondamentali per stabilire il peso delle diverse proprietà all’interno dell’edificio e, soprattutto, per ripartire molte delle spese comuni.
Il principio di base è abbastanza semplice: si considera convenzionalmente il valore complessivo dell’edificio pari a 1.000 e si attribuisce a ogni unità immobiliare una parte di questi mille millesimi in funzione del suo valore proporzionale. Un appartamento che vale 100 millesimi rappresenta quindi, ai fini della tabella, 100/1.000 del valore complessivo considerato.
Il calcolo effettivo, però, non consiste semplicemente nel dividere 1.000 per il numero degli appartamenti. Superficie, destinazione dei locali e caratteristiche delle diverse unità possono incidere sulla valutazione tecnica. Vediamo quindi come funzionano le tabelle millesimali, come si effettuano i calcoli e come utilizzarle per suddividere concretamente le spese condominiali, attraverso formule, tabelle ed esempi.
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Come calcolare e utilizzare le quote millesimali di un condominio
Che cosa sono i millesimi condominiali
L’articolo 68 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare viene espresso in millesimi in un’apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
La tabella millesimale rappresenta quindi numericamente il rapporto esistente tra il valore delle singole proprietà e quello dell’intero edificio.
La somma della tabella generale deve essere:
1.000 millesimi
Facciamo un esempio estremamente semplice con quattro appartamenti:
| Unità immobiliare | Millesimi |
|---|---|
| Appartamento A | 180 |
| Appartamento B | 220 |
| Appartamento C | 270 |
| Appartamento D | 330 |
| Totale | 1.000 |
Il proprietario dell’appartamento D possiede quindi una quota proporzionalmente maggiore rispetto al proprietario dell’appartamento A.
Questo dato può incidere sia sulla ripartizione di numerose spese condominiali sia sul peso dei condòmini nelle deliberazioni assembleari per le quali il Codice civile considera il valore dell’edificio.
È però importante non confondere la tabella generale di proprietà con le eventuali tabelle di gestione o d’uso, utilizzate per determinate categorie di spesa.
Non basta dividere 1.000 per il numero degli appartamenti
Immaginiamo un condominio formato da dieci appartamenti.
Dividere semplicemente:
1.000 ÷ 10 = 100 millesimi
e attribuire 100 millesimi a ciascun proprietario sarebbe corretto soltanto nell’ipotesi molto particolare in cui tutte le unità avessero effettivamente lo stesso valore proporzionale.
Nella realtà un appartamento può essere più grande di un altro, avere caratteristiche differenti oppure comprendere pertinenze che incidono sulla valutazione.
È per questo che le tabelle vengono normalmente predisposte da un tecnico qualificato, come geometra, architetto o ingegnere, dopo l’esame dell’edificio e della relativa documentazione.
Da dove si parte per calcolare i millesimi
Un metodo tecnico frequentemente utilizzato consiste nel partire dalla superficie reale dei diversi ambienti e trasformarla in una cosiddetta superficie virtuale o convenzionale, applicando opportuni coefficienti correttivi.
In forma semplificata:
Superficie virtuale = superficie reale × coefficienti correttivi
Una volta determinato il valore convenzionale di tutte le unità, si può trasformarlo in millesimi.
La formula è:
Millesimi dell’unità = (valore convenzionale dell’unità ÷ valore convenzionale totale dell’edificio) × 1.000
Attenzione, però: il Codice civile non stabilisce una tabella universale di coefficienti obbligatori da applicare a qualsiasi condominio. Il tecnico deve adottare criteri estimativi coerenti con le caratteristiche dell’edificio.
Esempio semplice: calcolo in base alla superficie
Partiamo volutamente da un esempio elementare, nel quale ipotizziamo che gli appartamenti abbiano caratteristiche equivalenti e che, ai soli fini didattici, il valore sia proporzionale alla superficie.
Il condominio è composto da quattro appartamenti:
| Appartamento | Superficie | Calcolo | Millesimi |
|---|---|---|---|
| A | 60 m² | 60 ÷ 300 × 1.000 | 200 |
| B | 70 m² | 70 ÷ 300 × 1.000 | 233,33 |
| C | 80 m² | 80 ÷ 300 × 1.000 | 266,67 |
| D | 90 m² | 90 ÷ 300 × 1.000 | 300 |
| Totale | 300 m² | 1.000 |
Per l’appartamento B:
70 ÷ 300 × 1.000 = 233,33 millesimi
Questa tabella è perfetta per capire il meccanismo matematico, ma non deve essere utilizzata come modello automatico per redigere una vera tabella millesimale, perché nella realtà la sola superficie può non rappresentare correttamente il valore proporzionale delle unità.
Esempio con superficie virtuale e coefficienti
Vediamo un caso leggermente più realistico.
Supponiamo che un appartamento abbia:
| Locale | Superficie reale | Coefficiente ipotetico | Superficie virtuale |
|---|---|---|---|
| Soggiorno | 30 m² | 1,00 | 30,00 |
| Camera | 20 m² | 1,00 | 20,00 |
| Cucina | 12 m² | 1,00 | 12,00 |
| Bagno | 8 m² | 1,00 | 8,00 |
| Balcone | 10 m² | 0,30 | 3,00 |
| Totale | 80 m² | 73,00 |
In questo esempio puramente didattico, gli 80 m² fisici diventano 73 m² virtuali.
Se la somma delle superfici virtuali di tutte le proprietà del condominio fosse pari a 650, avremmo:
73 ÷ 650 × 1.000 = 112,31 millesimi
L’appartamento avrebbe quindi 112,31 millesimi.
I coefficienti della tabella sono volutamente esemplificativi: non costituiscono valori obbligatori previsti dal Codice civile.
Quali coefficienti possono entrare nella valutazione
Nella pratica estimativa possono essere presi in considerazione diversi elementi correttivi, in funzione delle caratteristiche concrete dell’edificio.
Tra quelli che si possono incontrare vi sono coefficienti relativi a destinazione, piano, orientamento, esposizione, luminosità, funzionalità o caratteristiche delle pertinenze.
Il procedimento può quindi diventare, schematicamente:
Superficie reale × coefficiente A × coefficiente B × coefficiente C = superficie virtuale
Supponiamo, per esempio, di partire da 100 m² e di utilizzare, esclusivamente a titolo didattico, tre coefficienti:
100 × 0,95 × 1,00 × 0,90 = 85,50 m² virtuali
Se l’intero edificio totalizzasse 760 m² virtuali:
85,50 ÷ 760 × 1.000 = 112,50 millesimi
È evidente perché il calcolo professionale richieda qualcosa di più di una semplice proporzione fra metri quadrati.
Un esempio completo di tabella millesimale
Supponiamo che il tecnico abbia già calcolato le superfici virtuali di sei appartamenti.
| Unità | Superficie reale | Superficie virtuale | Millesimi |
|---|---|---|---|
| A | 55 m² | 51 | 104,08 |
| B | 65 m² | 61 | 124,49 |
| C | 75 m² | 70 | 142,86 |
| D | 85 m² | 82 | 167,35 |
| E | 100 m² | 99 | 202,04 |
| F | 125 m² | 127 | 259,18 |
| Totale | 505 m² | 490 | 1.000,00 |
Per l’appartamento E:
99 ÷ 490 × 1.000 = 202,04 millesimi
Il dato interessante è che la proporzione viene effettuata sul valore convenzionale risultante dal procedimento estimativo, non necessariamente sui semplici metri quadrati catastali o calpestabili.
Come dividere una spesa utilizzando i millesimi
Una volta disponibile la tabella, il calcolo delle spese diventa molto più semplice.
La formula generale è:
Quota del condomino = spesa complessiva × millesimi posseduti ÷ 1.000
Supponiamo che il condominio debba sostenere una spesa generale di 8.000 euro da ripartire secondo la tabella di proprietà.
Riprendiamo i millesimi dell’esempio precedente:
| Unità | Millesimi | Calcolo | Quota |
|---|---|---|---|
| A | 104,08 | 8.000 × 104,08 ÷ 1.000 | € 832,64 |
| B | 124,49 | 8.000 × 124,49 ÷ 1.000 | € 995,92 |
| C | 142,86 | 8.000 × 142,86 ÷ 1.000 | € 1.142,88 |
| D | 167,35 | 8.000 × 167,35 ÷ 1.000 | € 1.338,80 |
| E | 202,04 | 8.000 × 202,04 ÷ 1.000 | € 1.616,32 |
| F | 259,18 | 8.000 × 259,18 ÷ 1.000 | € 2.073,44 |
| Totale | 1.000 | € 8.000,00 |
Quindi chi possiede 202,04 millesimi sostiene, in questo esempio, 202,04/1.000 della spesa.Per approfondire il passaggio successivo, puoi consultare anche la nostra guida su come calcolare le spese di condominio.
Non tutte le spese si dividono con la stessa tabella
Questo è uno degli aspetti che genera più facilmente confusione.
Dire che un appartamento possiede 150 millesimi non significa automaticamente che il proprietario debba sostenere il 15% di qualsiasi spesa del condominio.
L’articolo 1123 del Codice civile prevede come principio generale che le spese necessarie per conservazione e godimento delle parti comuni, servizi comuni e innovazioni siano sostenute in proporzione al valore della proprietà, salvo diversa convenzione.
Ma lo stesso articolo stabilisce che, quando una cosa è destinata a servire i condòmini in misura diversa, le spese vengono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne.
Esistono inoltre disposizioni specifiche per determinate parti dell’edificio.
Per questo un condominio può avere più tabelle: tabella generale di proprietà, tabella scale, tabella ascensore e altre tabelle di gestione, a seconda della struttura e dei servizi presenti.Per capire le differenze tra le varie voci, abbiamo spiegato nel dettaglio anche come sono suddivise le spese di condominio.
Esempio: perché scale e ascensore sono un caso particolare
Per scale e ascensori entra in gioco l’articolo 1124 del Codice civile.
Il criterio legale prevede, in sintesi, una ripartizione per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Perciò non sarebbe corretto prendere automaticamente la tabella generale e utilizzarla integralmente per qualsiasi intervento relativo alle scale.
Consideriamo una spesa di 6.000 euro.
In maniera estremamente semplificata:
3.000 euro vengono attribuiti alla componente legata al valore delle proprietà;
3.000 euro alla componente collegata all’altezza dei piani.
Il calcolo effettivo deve poi essere effettuato considerando le unità interessate e le caratteristiche del condominio.
Esempio pratico di preventivo annuale
Le tabelle diventano particolarmente utili nella preparazione del preventivo condominiale.
Supponiamo che le spese generali previste siano:
| Voce | Importo |
|---|---|
| Assicurazione condominio | € 1.500 |
| Compenso amministratore | € 2.000 |
| Manutenzione generale | € 3.000 |
| Pulizia parti comuni | € 2.500 |
| Altre spese generali | € 1.000 |
| Totale | € 10.000 |
Se, per semplicità, ipotizziamo che tutte queste voci debbano essere ripartite con la medesima tabella generale, il proprietario di un appartamento da 125 millesimi pagherebbe:
10.000 × 125 ÷ 1.000 = 1.250 euro
Se il condominio decidesse di suddividere il preventivo in quattro rate:
1.250 ÷ 4 = 312,50 euro a rata
Naturalmente, in un bilancio reale bisogna verificare quale criterio di riparto sia applicabile a ciascuna voce e l’eventuale presenza di tabelle specifiche o convenzioni.
Come controllare se un riparto condominiale è matematicamente corretto
Il singolo condomino può effettuare un controllo preliminare piuttosto semplice.
Se una determinata spesa di 4.500 euro deve essere ripartita integralmente secondo la tabella generale e il proprio appartamento possiede 87,50 millesimi:
4.500 × 87,50 ÷ 1.000 = 393,75 euro
Se nel prospetto compare una cifra molto diversa, non significa necessariamente che l’amministratore abbia commesso un errore: potrebbe essere stata utilizzata una tabella differente oppure potrebbe essere applicabile un diverso criterio di ripartizione.
Conviene quindi verificare prima la voce di spesa, la tabella applicata e il criterio previsto dalla legge o dal regolamento.
Quando le tabelle millesimali possono essere modificate
Le tabelle non dovrebbero essere ricalcolate semplicemente perché un condomino ritiene eccessiva la propria quota.
L’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce come principio generale che i valori proporzionali possono essere rettificati o modificati all’unanimità.
La norma consente però la rettifica o modifica con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, in due situazioni particolari.
La prima si verifica quando risulta che i valori siano conseguenza di un errore.
La seconda riguarda determinate modificazioni dell’edificio – come sopraelevazione, incremento di superfici oppure incremento o diminuzione delle unità immobiliari – quando venga alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.
In quest’ultima ipotesi il costo della revisione è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Un esempio di variazione superiore a un quinto
Immaginiamo che un appartamento abbia originariamente un valore proporzionale corrispondente a 100 millesimi.
Un quinto di 100 è:
100 ÷ 5 = 20
La soglia del quinto corrisponde quindi a una variazione superiore a 20 millesimi del valore proporzionale considerato nell’esempio.
È però importante evitare un errore frequente: non basta che un proprietario abbia semplicemente ampliato del 20% la superficie del proprio appartamento per concludere automaticamente che ricorra la condizione prevista dall’articolo 69.
La norma fa riferimento all’alterazione superiore a un quinto del valore proporzionale dell’unità immobiliare, che deve essere verificata tecnicamente nel contesto dell’intero edificio.
Ristrutturare casa modifica automaticamente i millesimi?
No.
L’articolo 68 stabilisce espressamente che nell’accertamento dei valori non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare.
Se un proprietario sostituisce i pavimenti, installa una cucina costosa, rinnova completamente il bagno o rende esteticamente più bello l’appartamento, non per questo i suoi millesimi devono automaticamente aumentare.
Diverso può essere il caso di interventi che incidano sulla consistenza dell’immobile e determinino le condizioni previste dall’articolo 69.
Vendita dell’appartamento: i millesimi cambiano?
Normalmente no.
La vendita dell’unità immobiliare comporta semplicemente il subentro di un nuovo proprietario nella posizione collegata a quella proprietà.
Se l’appartamento A vale 96,40 millesimi, il fatto che venga venduto non fa diventare l’immobile da 100 o 90 millesimi.
Il valore millesimale è riferito all’unità immobiliare, non alle condizioni economiche personali del suo proprietario.
E se un appartamento viene diviso in due?
Il frazionamento richiede particolare attenzione.
Non è corretto pensare che la semplice divisione materiale dell’appartamento determini sempre e automaticamente il rifacimento dell’intera tabella millesimale.
Occorre verificare la situazione concreta e stabilire come attribuire alle nuove unità il valore precedentemente riferito all’immobile originario e, soprattutto, se le modificazioni abbiano prodotto i presupposti previsti dall’articolo 69 per la revisione delle tabelle.
In questi casi è particolarmente opportuno affidare la verifica a un tecnico.
Un foglio di calcolo per gestire facilmente le quote
Per controllare le spese di un piccolo condominio è possibile predisporre anche un semplice foglio Excel o Google Sheets.
La struttura di base potrebbe essere:
| Proprietario | Millesimi | Spesa totale | Quota |
|---|---|---|---|
| Rossi | 120 | € 5.000 | € 600 |
| Bianchi | 180 | € 5.000 | € 900 |
| Verdi | 210 | € 5.000 | € 1.050 |
| Neri | 240 | € 5.000 | € 1.200 |
| Gialli | 250 | € 5.000 | € 1.250 |
| Totale | 1.000 | € 5.000 |
In Excel, se i millesimi sono nella cella B2 e la spesa complessiva nella cella C2, la formula elementare sarà:
=C2*B2/1000
Il foglio può essere ampliato creando colonne separate per spese generali, scale, ascensore, riscaldamento e altre categorie, facendo però attenzione a utilizzare per ciascuna voce la tabella e il criterio di riparto corretti.
Gli errori più comuni nei calcoli millesimali
Nella pratica gli equivoci nascono spesso dal confondere metri quadrati e millesimi, dal considerare i coefficienti tecnici come valori obbligatori stabiliti dalla legge oppure dall’utilizzare la tabella generale per qualsiasi tipo di spesa.
Un altro errore consiste nel modificare informalmente i millesimi dopo un frazionamento, un ampliamento o altri lavori senza verificare se sia necessario intervenire sulla tabella e con quale procedura.
Anche gli arrotondamenti meritano attenzione: una tabella costruita con molti decimali può produrre piccole differenze se le singole quote vengono arrotondate troppo presto. È preferibile effettuare i calcoli mantenendo più decimali e arrotondare gli importi monetari soltanto nella fase finale.
Come capire se i propri millesimi sono corretti
Se si sospetta che la tabella attribuisca alla propria unità un valore sproporzionato, il primo passo non dovrebbe essere quello di rifare autonomamente il calcolo utilizzando soltanto i metri quadrati.
È molto più utile recuperare la tabella millesimale vigente e la relazione tecnica originaria, quando disponibile.
In questo modo un tecnico può verificare le superfici considerate, i criteri utilizzati e l’eventuale presenza di errori.
Un appartamento di 80 m² può infatti avere millesimi differenti rispetto a un’altra unità di identica superficie senza che ciò dimostri, da solo, l’esistenza di un errore.
In conclusione: il calcolo è semplice solo dopo aver determinato correttamente i millesimi
Una volta stabiliti i millesimi corretti e individuata la tabella da applicare, dividere una spesa condominiale è elementare:
spesa × millesimi ÷ 1.000
La parte complessa viene prima: stabilire correttamente il valore proporzionale delle unità immobiliari e capire quale criterio debba essere utilizzato per ciascuna categoria di spesa.
Per questo le tabelle riportate in questa guida sono utili per comprendere e verificare i calcoli, ma non sostituiscono la redazione delle tabelle millesimali da parte di un professionista.
La distinzione è importante soprattutto quando si parla di coefficienti: la legge stabilisce il principio del valore proporzionale espresso in millesimi, ma non fornisce una formula universale con coefficienti obbligatori valida per ogni edificio.
🔎 Come realizziamo le nostre guide
Le informazioni di questa guida sono state confrontate con le disposizioni del Codice civile relative alla ripartizione delle spese e con gli articoli 68 e 69 delle disposizioni di attuazione in materia di tabelle millesimali. Gli esempi numerici hanno finalità pratica e didattica e non sostituiscono la valutazione di un tecnico o di un professionista legale nei casi controversi.




