Ogni rapporto di lavoro ha una data d’inizio e una finale, e, una volta raggiunto il fatidico giorno della pensione o semplicemente dell’addio all’occupazione in corso (almeno laddove si cambi categoria contrattuale), ogni lavoratore ha pieno diritto alla cosiddetta buonuscita o trattamento di fine lavoro (TFR per l’appunto).
Per calcolare l’importo da pagare esistono algoritmi molto semplici che spiegheremmo qui di seguito.
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Come si calcola l’importo del proprio Tfr
Semplificando partiamo col dire come il TFR sia calcolato sulla base di tutte le mensilità percepite dal momento dell’assunzione fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Più precisamente vi sono, nella propria busta paga, alcune voci utili al calcolo del TFR.
Tali voci, di norma, sono: la paga base, eventuali scatti d’anzianità, il terzo elemento contrattuale, il superminimo individuale, la tredicesima e la quattordicesima (laddove sia presente) mensilità, gli straordinari continuativi, la maggiorazione per i notturni, le festività, l’indennità per ferie non godute (quando il mancato godimento non sia imputabile direttamente al lavoratore, anche se oggi la Legislazione spinga perchè lo stesso debba godere, per il proprio necessario riposo psico-fisico di quanto gli spetta al massimo ei 18 mesi successivi), eventuali premi, indennità per la mensa e altri pagamenti dovuti a trasferimenti o cambiamenti di mansioni.
Sono esclusi dal calcolo del TFR, invece, gli straordinari occasionali, la trasferta, i rimborsi per viaggi o spese, l’indennità per ferie non godute (quando la mancata fruizione non dipenda dal datore di lavoro) e le indennità una tantum occasionali.
Come si stabilisce il Tfr
Ogni mese il lavoratore deve accantonare in azienda una somma pari alla retribuzione (RA) dovuta per l’anno, divisa per 13,5 (quota annua = QA).
Si calcola il fondo garanzia INPS (FGI) = QA x 0,50%. In seguito otteniamo la quota annua accantonamento netto (QAAN) = QA – FGI.
Alla fine di ogni anno, la somma annuale accantonata dovrà subire una rivalutazione risultante al 31 Dicembre dell’anno procedente (RFP).
È importante sottolineare come sia permesso procedere ad uan rivalutazione solamente dellle quote che riguardano l’anno precedente.
La quota maturata nell’anno in corso, al contrario, non sarà soggetta ad un processo di rivalutazione. Quest’ultima si ottiene moltiplicando il TFR degli anni precedenti per la somma tra un tasso fisso di 1,5 e un tasso pari al 75% dell’incremento dell’indice ISTAT.
Da ricordare, inoltre, come questa rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva (IS) pari all’11%, che il datore di lavoro deve pagare, ma che, di fatto, alla fine grava sul lavoratore.
Alla fine tirando le somme, occorrerà procedere alla differenza tra la rivalutazione del fondo preesistente e l’imposta sostitutiva.
Si ottiene così u valore che corrisponde alla rivalutazione netta del fondo preesistente netta (RNFP). QA = RA / 13,5 # FGI = QA x 0,50% # QAAN = QA – FGI # RFP = TFR anni precedenti x 1,5 + 75% incremento indice ISTAT IS = RPF x 11% # RNFP = RFP – IS
Insomma una serie di calcoli complessi, facilitati, però, da alcuni siti chepropongono dei file Excel preimpostati, per facilitare il calcolo del TFR.
Si possono scaricare gratuitamente e, inserendo tutti i dati richiesti, si ottiene la somma che il lavoratore dovrà ricevere dal proprio ex datore di lavoro.