Tra le novità previste nella testo definitivo della Legge di Stabilità del 2015 approvata dal Senato, vi è l’approvazione della norma che, dal 1 Marzo 2015 al 30 Giugno 2018, permetterà al lavoratore dipendente assunto da almeno sei mesi di fare richiesta al proprio datore di lavoro dell’anticipo in busta paga del trattamento di fine rapporto fino ad allora maturato (TFR) per specifici e documentati motivi di carattere personale.
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Come richiedere anticipatamente il Tfr
Per fare un rapido esempio: se il trattamento di fine rapporto annuo spettante al lavoratore dipendente (calcolato dividendo la retribuzione lorda per 13,5 mensilità e sottraendo all’importo ottenuto lo 0,5%) è di 1.500 euro, nel caso in cui il lavoratore decida fare richiesta dell’anticipo dello stesso in busta paga, il valore mensile erogato dall’impresa al lavoratore sarà di 125 Euro.
Sono esclusi dalla possibilità di richiedere l’anticipo in busta paga i dipendenti statali e pubblici, i lavoratori agricoli, i lavoratori domestici, i lavoratori delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, i lavoratori delle aziende dichiarate in crisi ed i lavoratori che abbiano già ottenuto una cessione del quinto in busta paga poichè, in tale fattispecie, il trattamento di fine rapporto è da considerasi vincolato al contratto di cessione. Si specifica, inoltre, che, dal momento dell’approvazione della richiesta di anticipo del TFR in busta paga, l’operazione non può essere in alcun modo modificata nè revocata fino al 30 Giugno 2018.
La richiesta di anticipo dovrà essere presentata obbligatoriamente per iscritto compilando l’apposito modello e dovrà essere consegnata al datore di lavoro che, a sua volta, farà sottoscrivere al lavoratore dipendente una dichiarazione liberatoria al momento della liquidazione dell’importo. Le imprese possono erogare anticipi nella misura massima del 10% delle richieste e, in ogni caso, non possono superare il limite del 4% del numero totale dei lavoratori subordinati.
Nel caso in cui dovesse sopraggiungere il decesso del lavoratore, il TFR accantonato potrà essere riscosso dal coniuge, dai figli a carico, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado.
Le motivazioni per le quali poter richiedere l’anticipo
Le motivazioni per cui è possibile fare richiesta dell’anticipo (che, in ogni caso, non può superare il 70% del TFR maturato fino la momento dell’inoltro della stessa) sono, ad esempio, congedi per astensione facoltativa di maternità, spese mediche per cure ed interventi, acquisto o costruzione della prima casa per sè o per i figli, estinzione di un mutuo ipotecario, ristrutturazione straordinara della prima casa, percorsi di formazione.
Nel caso in cui si faccia richiesta di anticipo per sostenere spese mediche, è necessario che le stesse vengano accertate e regolarmente certificate da strutture sanitarie pubbliche. Riguardo, invece, all’acquisto della prima casa per il nucleo familiare del lavoratore o per i figli, se, inizialmente, era richiesto l’atto di compravendita, con successive modifiche dovute alla difficoltà da parte del lavoratore di concludere un atto di compravendita prima dell’erogazione della quota richiesta, ad oggi è sufficiente dimostrare con una documentazione diversa dall’atto notarile che, al momento dell’inoltro della richiesta, la compravendita sia in corso di perfezionamento.
Si specifica, inoltre, che l’operazione di anticipo del trattamento di fine rapporto in busta paga non comporterà alcun deficit di liquidità per le imprese. Per l’anticipo del TFR, infatti, le imprese potranno rivolgersi ad istituti bancari convenzionati che, dopo aver richiesto la certificazione INPS in cui si attesa il diritto alla prestazione, si occuperanno di anticipare la somma da versare al lavoratore per poi essere rimborsati a conclusione del rapporto di lavoro con un tasso di interesse non superiore a quello stabilito per la rivalutazione del TFR, maggiorato annualmente dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Nel caso in cui l’impresa risultasse insolvente, la Banca sarà garantita da un fondo INPS avvallato dallo Stato. Le imprese che, invece, decideranno di erogare gli anticipi attingendo da risorse proprie, potranno beneficiare della deducibilità dal reddito d’impresa dal 4% al 6% delle quote di TFR erogate in busta paga. In merito, poi, al regime fiscale da applicare alle quote erogate, la norma prevede l’utilizzo della tassazione ordinaria preferendola alla tassazione separata applicata, invece, al TFR riscosso al termine del rapporto di lavoro e l’innalzamento dell’aliquota sulla rivalutazione del TFR dall’11,5% al 17%.