Il testamento olografo è la forma di testamento più diffusa, perché è economica e non richiede la presenza di notaio o testimoni quando viene redatta.
Il termine “olografo” deriva dalle parole greche “olos” e “grafo”, che significano rispettivamente “tutto” e “scritto”. Infatti, quello che si trova nel testamento deve essere scritto completamente del testatore. Questo documento deve contenere le volontà di chi scrive, il quale può redigere il testamento anche in forma di lettera e senza rispettare necessariamente formule particolari. E’ però necessario un certo rigore formale, per tutelare il testatore stesso: dato che il testamento produce i suoi effetti solo dopo la morte di chi l’ha scritto, è di fondamentale importanza che le volontà del testatore possano essere comprese in pieno.
Il testamento è un documento con il quale si forniscono disposizioni circa le proprie sostanze o parte di esse, a seguito della morte. Può essere scritto da chi abbia compiuto la maggiore età, a patto che non sia interdetto o incapace di intendere e volere nel momento della stesura.
Il testamento può essere revocato, totalmente o in parte, con la stesura di un nuovo testamento che revoca il vecchio o che introduce disposizioni incompatibili con il precedente.
Può essere modificato in ogni momento dal testatore, che può sempre procedere alla distruzione, nel momento in cui non sia più d’accordo con il contenuto.
Il tipico contenuto del testamento riguarda le disposizioni dei beni patrimoniali, di cui il testatore può nominare uno o più eredi. Non è illegale, però, che un testamento presenti contenuti diversi: è quindi possibile, ad esempio, nominare un tutore.
Alla morte del testatore, il testamento (che sia olografo o segreto) deve essere pubblicato, permettendo agli interessati di venire a conoscenza delle volontà testamentarie del defunto.
L’occultamento di un testamento è un reato, chiunque sia in possesso del testamento di un defunto ha l’obbligo di consegnarlo ad un Notaio, che procederà poi alla pubblicazione del documento.
Con la pubblicazione, si ha l’obbligo di dare esecuzione a tutte le disposizioni di chi ha scritto il documento. Le modalità variano in base al tipo di testamento, ma la pubblicazione deve avvenire sempre per opera di un Notaio e alla presenza di due testimoni.
Il Notaio redige quindi un verbale che descrive il documento e il suo contenuto. Il testamento sarà poi allegato a questo verbale.
Se, invece, il testamento è di tipo segreto, allora sarà il notaio a preoccuparsi dell’apertura e della pubblicazione non appena riceve notizia della morte del testatore.
Il notaio avrà poi l’onore di inviare il verbale redatto alla cancelleria del tribunale dove sarà aperta la successione.
Infine, il Notaio deve sempre dare comunicazione dell’esistenza del testamento ai beneficiari indicati all’interno del documento, qualora ne conosca il domicilio.