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Come ottenere l’ammissione al passivo nella liquidazione giudiziale (ex ammissione al passivo fallimentare)

⚖️ Dal credito rimasto insoluto all’invio della domanda: termini, documenti e passaggi previsti dal Codice della crisi d’impresa.

Editore by Editore
22/04/2025
in Aziende e impresa, Guide sul Lavoro
Reading Time: 12min read
creditori azienda fallimento
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Quando un’impresa debitrice viene sottoposta a liquidazione giudiziale, il creditore non può limitarsi ad attendere il pagamento né continuare autonomamente le ordinarie azioni esecutive. Per partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla procedura deve presentare una domanda di ammissione al passivo, detta anche domanda di insinuazione al passivo.

Dal 15 luglio 2022, per le nuove procedure, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha sostituito il termine “fallimento” con “liquidazione giudiziale”. L’espressione “ammissione al passivo fallimentare” continua tuttavia a essere utilizzata nel linguaggio comune e resta pertinente per le procedure aperte secondo la precedente legge fallimentare.

L’ammissione del credito non assicura che questo venga pagato integralmente. Permette però al creditore di essere inserito nello stato passivo e di partecipare agli eventuali riparti secondo l’importo riconosciuto e il grado di priorità attribuito al credito. La domanda deve rispettare forma, contenuto e termini stabiliti dagli articoli 200 e seguenti del Codice della crisi.

Indice Guida Gratis:

  • Come presentare la domanda di ammissione al passivo
    • Che cos’è l’ammissione al passivo
    • Fallimento o liquidazione giudiziale: quale normativa si applica
    • Chi può presentare la domanda
    • Entro quando bisogna presentare la domanda
    • Dove si invia la domanda
    • Che cosa deve contenere il ricorso
    • Credito privilegiato o chirografario: perché la distinzione conta
    • Quali documenti bisogna allegare
    • La domanda ha un costo?
    • Cosa succede dopo l’invio
    • Cosa fare se il credito viene escluso
    • Gli errori da evitare
    • Quando conviene farsi assistere da un professionista

Come presentare la domanda di ammissione al passivo

Il procedimento comincia normalmente con l’avviso trasmesso dal curatore ai creditori conosciuti.

La comunicazione indica l’apertura della liquidazione giudiziale, il tribunale competente, il numero della procedura, il giudice delegato, la data dell’udienza di verifica e l’indirizzo PEC del curatore al quale inviare la domanda.

Il mancato ricevimento dell’avviso non significa necessariamente che il creditore possa ignorare la procedura. Chi apprende in altro modo dell’apertura della liquidazione dovrebbe verificare tempestivamente la sentenza, i dati pubblicati nel Registro delle imprese e le indicazioni fornite dal tribunale o dal curatore.

Che cos’è l’ammissione al passivo

La domanda di ammissione al passivo è il ricorso con il quale un creditore chiede al giudice delegato di riconoscere il proprio credito nei confronti del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale.

Con lo stesso procedimento possono essere presentate anche domande di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura. Può quindi agire non soltanto chi deve ricevere una somma, ma anche chi afferma che un determinato bene detenuto dal debitore gli appartenga o debba essergli restituito.

La domanda non equivale a una semplice fattura inviata al curatore. Il creditore deve indicare con precisione origine, importo e natura del credito e fornire i documenti che ne dimostrano l’esistenza e l’opponibilità alla procedura.

Fallimento o liquidazione giudiziale: quale normativa si applica

La distinzione temporale è essenziale. Le procedure aperte dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi sono disciplinate, in linea generale, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (qui trovi tutto il testo). La domanda di ammissione al passivo è regolata principalmente dall’articolo 201, mentre le domande tardive sono disciplinate dall’articolo 208.

Per i fallimenti ancora regolati dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 continuano invece a trovare applicazione gli articoli 93 e 101 della precedente legge fallimentare. I termini della vecchia e della nuova disciplina non sono identici: prima di calcolare una scadenza bisogna pertanto verificare quale normativa regola la procedura.

Questa guida illustra principalmente la liquidazione giudiziale disciplinata dal Codice della crisi. Quando si riceve una comunicazione relativa a un “fallimento” già aperto, occorre seguire i termini indicati dal curatore e verificare la normativa richiamata nell’avviso.Quando invece è un privato a non riuscire più a far fronte ai propri debiti, può valutare gli strumenti previsti dalla procedura di sovraindebitamento: scopri come funzionano nella nostra guida dedicata.

Chi può presentare la domanda

La domanda può essere presentata dal creditore, dal suo rappresentante oppure da un professionista incaricato. L’articolo 201 consente alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso: per la domanda ordinaria di ammissione al passivo non è quindi sempre obbligatoria l’assistenza di un avvocato.

La possibilità di procedere personalmente non significa che sia sempre prudente farlo. È sempre consigliabile, infatti, rivolgersi a un avvocato, commercialista o consulente esperto in procedure concorsuali quando il credito è contestato, non è documentato in modo lineare, comprende interessi e accessori complessi oppure si vuole ottenere un privilegio, una prededuzione o un’altra causa di prelazione.

Il professionista diventa particolarmente importante in caso di domanda tardiva o ultratardiva, credito garantito da ipoteca o pegno, crediti di lavoro, rapporti bancari, appalti, leasing, contestazioni contrattuali e opposizione contro l’esclusione dallo stato passivo.

Entro quando bisogna presentare la domanda

Nella liquidazione giudiziale la domanda tempestiva deve essere trasmessa almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Non bisogna quindi calcolare il termine dalla data in cui è stato ricevuto l’avviso, ma dalla data dell’udienza indicata nella comunicazione del curatore o nella sentenza.

Tipo di domanda Termine nella liquidazione giudiziale
Domanda tempestiva Almeno 30 giorni prima dell’udienza di verifica
Domanda tardiva Dopo il termine precedente, ma entro 6 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo
Proroga per procedure particolarmente complesse Il tribunale può estendere il termine delle tardive fino a 12 mesi
Domanda oltre il termine delle tardive Ammissibile soltanto alle condizioni rigorose previste dall’articolo 208, comma 3

La disciplina considera tardiva la domanda trasmessa oltre i trenta giorni precedenti l’udienza, ma non oltre sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo. In caso di particolare complessità, il tribunale può portare questo secondo termine fino a dodici mesi nella sentenza di apertura.

Superato anche il termine delle domande tardive, il creditore deve dimostrare che il ritardo è dipeso da una causa a lui non imputabile. La domanda deve essere trasmessa entro sessanta giorni dal momento in cui è cessata tale causa e prima che siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo. Non è sufficiente affermare genericamente di non aver conosciuto la procedura: la non imputabilità del ritardo deve essere provata.

Dove si invia la domanda

La domanda non deve essere inviata alla PEC generale del tribunale, depositata nella cancelleria fallimentare o spedita allo studio del curatore con posta ordinaria. L’articolo 201 stabilisce che il ricorso venga trasmesso all’indirizzo PEC del curatore indicato nell’avviso ai creditori.

L’indirizzo deve essere copiato con attenzione dalla comunicazione ricevuta. Anche l’oggetto del messaggio dovrebbe riportare chiaramente il numero della liquidazione giudiziale, il nome del debitore e la dicitura “domanda di ammissione al passivo”.

Il ricorso e gli allegati devono essere predisposti in un formato conforme alle regole richiamate dal Codice dell’amministrazione digitale. Prima dell’invio è necessario controllare le istruzioni contenute nell’avviso del curatore, perché possono precisare formato dei file, dimensioni massime, denominazione degli allegati e modalità di sottoscrizione.

Una normale e-mail non offre le ricevute richieste dalla posta elettronica certificata. Il creditore deve conservare sia la ricevuta di accettazione sia quella di avvenuta consegna: sono la prova della data e dell’esito dell’invio.

Che cosa deve contenere il ricorso

L’articolo 201 del Codice della crisi indica gli elementi necessari della domanda. L’omissione o l’assoluta incertezza di alcuni requisiti può rendere il ricorso inammissibile; l’indicazione incompleta della prelazione può invece comportare il trattamento del credito come chirografario.

Il ricorso deve contenere:

  • il tribunale e la procedura di liquidazione giudiziale alla quale si intende partecipare;
  • le generalità o la denominazione del creditore e il codice fiscale;
  • la somma richiesta, distinguendo capitale, interessi ed eventuali accessori;
  • una sintetica esposizione dei fatti e degli elementi giuridici sui quali si fonda il credito;
  • l’eventuale titolo di prelazione e, quando la prelazione è speciale, la descrizione del bene sul quale viene esercitata;
  • l’indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni e l’impegno a segnalarne le variazioni;
  • le coordinate bancarie per gli eventuali pagamenti;
  • le conclusioni, cioè la richiesta rivolta al giudice di ammettere il credito per un determinato importo e con una determinata collocazione;
  • la data e la sottoscrizione del creditore o del suo rappresentante.

Dopo il correttivo del 2024, le coordinate bancarie sono collocate in una specifica previsione dell’articolo 201. È quindi opportuno inserirle nella domanda, senza affidarsi a modelli precedenti che potrebbero non riflettere il testo vigente.

ammissione al passivo liquidazione giudizialeCredito privilegiato o chirografario: perché la distinzione conta

Non tutti i creditori vengono pagati nello stesso ordine. I crediti prededucibili e quelli assistiti da cause legittime di prelazione possono essere soddisfatti prima dei crediti chirografari, nei limiti previsti dalla legge e dell’attivo disponibile.

Il privilegio non può essere richiesto scrivendo semplicemente che il credito è “privilegiato”. La domanda deve indicare la norma o il titolo che attribuisce la prelazione e, quando si tratta di privilegio speciale, ipoteca o pegno, deve individuare il bene sul quale questa viene esercitata.

Se l’indicazione della prelazione manca o è assolutamente incerta, il credito viene considerato chirografario. Questo può incidere in maniera decisiva sulle possibilità di pagamento, soprattutto quando l’attivo è insufficiente.

I lavoratori subordinati, alcuni professionisti e artigiani, l’amministrazione finanziaria, gli enti previdenziali e i creditori garantiti possono vantare privilegi differenti. La loro esatta individuazione richiede un controllo della natura del rapporto, del periodo di maturazione e della normativa applicabile.

Quali documenti bisogna allegare

Il creditore deve allegare i documenti capaci di dimostrare il diritto fatto valere. La documentazione cambia secondo l’origine del credito.

Origine del credito Documenti normalmente utili
Fornitura di beni Contratto o ordine, fatture, documenti di trasporto, prova della consegna, estratto contabile e solleciti
Prestazione di servizi Contratto, preventivo accettato, incarico, rapporti sull’attività svolta, fatture e corrispondenza
Credito di lavoro Contratto, buste paga, CU, lettera di assunzione o cessazione, conteggi e provvedimenti giudiziari
Locazione Contratto registrato, conteggio dei canoni, comunicazioni e verbali di consegna
Finanziamento Contratto, piano di ammortamento, estratti, conteggio del residuo e garanzie
Credito giudiziale Decreto ingiuntivo, sentenza o altro provvedimento, notifiche ed eventuale attestazione di definitività
Privilegio, pegno o ipoteca Titolo costitutivo, nota di iscrizione, registrazioni e documenti che individuano il bene

La fattura è un documento importante, ma da sola potrebbe non bastare quando il curatore contesta la prestazione o la consegna. È quindi utile allegare anche ordini, contratti, documenti di trasporto, e-mail, verbali, estratti delle scritture contabili e ogni altra prova pertinente.

I conteggi devono essere comprensibili. Capitale, interessi, spese e altri accessori dovrebbero essere indicati separatamente, precisando il periodo e il criterio utilizzato. La domanda deve inoltre tenere conto degli effetti prodotti dall’apertura della procedura sulla maturazione degli interessi.

L’originale di assegni, cambiali e altri titoli di credito allegati al ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale. Per eventuali altri documenti originali bisogna seguire le istruzioni del curatore e dell’ufficio giudiziario competente.

La domanda ha un costo?

La presentazione della domanda ordinaria di ammissione al passivo non è soggetta al pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria. Lo confermano anche le informazioni pubblicate dai tribunali, tra cui quello di Torino.

Possono però esserci costi per la PEC, l’assistenza di un professionista, la preparazione dei conteggi, l’ottenimento di copie conformi o altri documenti. Il costo dell’avvocato o del consulente resta normalmente a carico del creditore.

La successiva opposizione contro l’esclusione o l’ammissione parziale è invece un vero procedimento contenzioso, con costi e adempimenti differenti.

Cosa succede dopo l’invio

Il curatore esamina le domande ricevute e predispone il progetto di stato passivo, formulando per ogni credito una proposta motivata di accoglimento, esclusione o ammissione parziale. Può contestare l’esistenza del credito, il suo importo, la documentazione oppure la prelazione richiesta.

Il progetto viene depositato e trasmesso ai creditori almeno quindici giorni prima dell’udienza. Il creditore deve leggerlo immediatamente: se la proposta del curatore non corrisponde alla domanda, può presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza, con le stesse modalità telematiche previste per il ricorso.

All’udienza il giudice delegato decide su ciascuna domanda, anche in assenza delle parti. Può ammettere il credito integralmente, ammetterlo in parte, modificare la collocazione richiesta, ammetterlo con riserva nei casi consentiti oppure escluderlo.

Successivamente il giudice rende esecutivo lo stato passivo e il curatore comunica l’esito ai creditori. Da quel momento il creditore ammesso può partecipare agli eventuali riparti, senza tuttavia avere la certezza di ricevere l’intero importo.

Cosa fare se il credito viene escluso

Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo il creditore escluso o ammesso solo parzialmente può proporre opposizione. Il termine ordinario è perentorio: trenta giorni dalla comunicazione dell’esito effettuata dal curatore ai sensi dell’articolo 205.

L’opposizione non consiste nell’inviare una nuova PEC al curatore. Si tratta di un procedimento davanti al tribunale regolato dagli articoli 206 e 207 del Codice della crisi e richiede normalmente l’assistenza di un avvocato.

Il termine deve essere controllato immediatamente. Attendere chiarimenti informali dal curatore non ne sospende automaticamente la decorrenza.

Gli errori da evitare

Gli errori più pericolosi sono l’invio alla PEC sbagliata, il calcolo errato della scadenza, l’indicazione generica dell’importo, l’assenza dei documenti probatori e la mancata richiesta della prelazione spettante.

Anche utilizzare un vecchio facsimile può essere rischioso. Il Codice della crisi è stato modificato più volte, da ultimo in modo rilevante dal decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136. Il modello deve quindi essere verificato rispetto al testo vigente e alle istruzioni della singola procedura.

Un altro errore consiste nel credere che l’ammissione equivalga al pagamento. Il creditore partecipa ai riparti soltanto se la procedura realizza un attivo sufficiente, rispettando l’ordine previsto per crediti prededucibili, privilegiati e chirografari.

Quando conviene farsi assistere da un professionista

Per un credito di modesto valore, documentato in modo semplice e privo di privilegi, il creditore può valutare di presentare personalmente la domanda seguendo l’avviso del curatore.

L’assistenza professionale diventa invece consigliabile quando bisogna ricostruire rapporti complessi, calcolare interessi, far valere privilegi o garanzie, dimostrare la non imputabilità di un ritardo oppure contestare la proposta del curatore.

È necessario muoversi rapidamente anche quando non si è ricevuto l’avviso, perché il tempo occorrente per ottenere contratti, estratti, copie dei provvedimenti e documenti contabili può rendere difficile rispettare la scadenza.

Le informazioni contenute nella guida sono aggiornate al luglio 2026, hanno finalità divulgative e non sostituiscono l’esame della procedura concreta o la consulenza di un professionista. Termini, modalità e normativa applicabile devono essere verificati sull’avviso del curatore e sui provvedimenti del tribunale competente.

 

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