In caso di separazione, uno dei coniugi può trasferirsi in un’altra città assieme ai figli minorenni? L’altro genitore ha diritto ad appellarsi?
La risposta ad una simile domanda non è semplice. C’è da presupporre che tutte le decisioni che riguardano i figli sono solitamente lasciate all’accordo tra i genitori, salvaguardando sempre l’interesse dei figli stessi.
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In caso di mancanza di accordi tra i genitori a prevalere è sempre l’interesse del bambino
Sarà il giudice a dover stabilire il luogo in cui il bambino dovrà risiedere, ma non potrà prescindere dall’effettuare una valutazione profonda circa le necessità e le esigenze dei figli minorenni.
Nel caso in cui il giudice acconsenta al trasferimento, l’esercizio della così detta bigenitorialità diventa complessa e difficilmente praticabile. E’ infatti necessario che i figli della coppia separata mantengano vivo un rapporto con entrambi i genitori che, giova ricordarlo, comunque detengono i medesimi obblighi e diritti.
La triplice valutazione del giudice
In presenza di disaccordo tra i genitori il giudice dovrà tener conto di tre elementi molto importanti per stabilire con quale genitore il bambino debba vivere. Per prima cosa, come già ribadito nel precedente paragrafo, dovrà tener conto dell’interesse del bimbo stesso. In seconda istanza dovrà valutare se il genitore che intende trasferirsi sia idoneo o meno a crescere il bambino ed in ultima analisi dovrà stabilire se l’altro genitore sia altrettanto idoneo.
Come è noto, non è possibile obbligare una persona a risiedere in un certo luogo. Sarà sempre il giudice a doverlo stabilire sempre salvaguardando i diritto dei figli anche a scapito degli interessi dei genitori stessi.
Il Tribunale dovrà inoltre tenere conto delle esigenze di vita ed educative del bambino
Una soluzione di mezzo che potrebbe assecondare le esigenze di tutte le parti in causa è rappresentata dall’affidamento congiunto. Il giudice, in questo caso, potrebbe fissare una dimora abituale presso l’abitazione di uno dei genitori. Dovranno dunque essere stabilite analiticamente le regole relative ai tempi ed alle modalità di visita e frequentazione.
Per stabilire questi ultimi elementi non incidono le distanze che dividono la casa del padre e della madre.