I contributi previdenziali ed assistenziali non versati dal datore di lavoro possono con il tempo andare in prescrizione. Per evitare che questo accada il lavoratore ha il dovere nonché il diritto di denunciare il fatto all’ente competente il quale dovrà richiedere il versamento dei contributi e prolungare i termini di prescrizione.
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Come evitare la prescrizione di contributi non versati
Quando un’azienda omette di versare i contributi dovuti al lavoratore, l’Ente previdenziale ha il diritto di recuperarli richiedendone il versamento. Tale richiesta va, però, effettuata nel lasso di tempo di cinque anni. Dopo questo periodo i contributi cadono automaticamente in prescrizione.
Il lavoratore deve dunque denunciare la questione all’unico ente competente: l’INPS. Quest’ultimo è un atto obbligato e rivolgersi ad altri enti e istituti non permette di bloccare l’omissione dei contributi.
Tale denuncia può essere intrapresa anche dagli eredi dell’interessato purché effettuata prima dello scadere dei cinque anni; dopo questa data, come è stato detto, i contributi cadono automaticamente in prescrizione e non possono essere più recuperati. La denuncia ha il fine di interrompere il decorso della prescrizione per dieci anni. I cinque anni vengono calcolati a partire dal giorno di scadenza previsto per il versamento dei contributi richiesti.
Occorre, però, precisare che la denuncia può essere effettuata esclusivamente dal lavoratore oppure dai suoi eredi. Terze persone, anche se provviste di delega da parte dell’interessato, non hanno il diritto di rivolgere denuncia all’Ente previdenziale.
Nel caso in cui poi, in mancanza di denuncia e dopo la scadenza dei cinque anni, il datore di lavoro versa comunque i contributi omessi, l’INPS ha il diritto di rifiutare ed effettuare il rimborso del versamento.
Per consentire l’interruzione della prescrizione è necessario che la denuncia contenga:
- l’importo esatto dei contributi non dichiarati
- il periodo in cui i contributi sono stati omessi
- i dati anagrafici del datore di lavoro
- gli estremi della denuncia con riferimento alla data di presentazione
- la sanzione applicabile
Per maggiore chiarezza è possibile consultare la Circolare n. 31 del 2 Marzo 2012.