Alcune recenti sentenze relative agli affitti di immobili ad uso abitativo hanno risposto in modo molto chiaro a questi quesiti, scopriamole subito.
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Cosa rischio se non pagago l’affitto
Chi salta un mese di affitto può essere sfrattato
Se ci si chiede se saltare il pagamento di un solo mese di affitto può essere sufficiente per rischiare lo sfratto, la risposta è positiva: non riconoscere il regolare pagamento del canone d’affitto mensile al titolare dell’immobile può consentire al medesimo di intraprendere le procedure necessarie per eseguire uno sfratto.
Da questo punto di vista c’è da fare una distinzione, ovvero il pagamento del canone mensile e quello delle spese condominiali.
Per quanto riguarda il canone mensile, come detto, non sono ammessi ritardi, e anche il salto di un unico mese può comportare l’avvio delle procedure necessarie per lo sfratto, non è così invece per le spese condominiali, per le quali la legge prevede una maggiore tolleranza.
L’affittuario che paga il canone mensile ma che viene meno al pagamento delle spese condominiali, infatti, può essere sfrattato dopo due mesi di mancati pagamenti per quel che riguarda tali spese, e va sottolineato che non sono ammesse eccezioni, come potrebbero essere ad esempio la presenza di una persona diversamente abile nel nucleo familiare che usufruisce dell’immobile in affitto.
Il giudice dunque deve attenersi solo ai dati oggettivi che abbiamo presentato, e non ha modo di esprimersi circa la “gravità” della morosità.
In che tempi è necessario pagare?
Il mancato pagamento di un solo mese per quel che riguarda il canone d’affitto è sufficiente, come detto, affinché il proprietario dell’immobile possa avviare le procedure per l’effettuazione dello sfratto, ma quali sono i tempi massimi stabiliti dalla legge entro i quali l’affittuario può provvedere al pagamento?
Le leggi vigenti stabiliscono che il proprietario di un immobile può avviare le pratiche necessarie per lo sfratto a venti giorni dalla scadenza del versamento per come previsto dal contratto: in sostanza all’affittuario è concesso un ritardo di 20 giorni rispetto ai tempi stabiliti da contratto, altrimenti è da considerarsi a rischio di sfratto.
Va sottolineato a tal riguardo che l’affittuario in sede di udienza può usufruire di un’opportunità che gli consente di temporeggiare ulteriormente per il pagamento di quanto dovuto, ovvero il cosiddetto “termine di grazia“.
Tramite il termine di grazia l’affittuario ha modo di prolungare i tempi entro i quali provvedere al pagamento fino a 90 giorni, tuttavia ciò implica che l’affittuario dovrà riconoscere le mensilità dovute con i relativi interessi e dovrà farsi carico anche delle spese legali.
Quanto detto fino ad ora, lo sottolineiamo ancora una volta, fa riferimento solo ed esclusivamente agli affitti riguardanti immobili ad uso abitativo.