Il 25 Febbraio è stato approvato il disegno di legge n. 14, il cosiddetto Cirinnà bis, sulla regolamentazione delle unioni civili, con qualche modifica al testo iniziale.Vediamo cosa prevede il ddl e cosa è stato cancellato dal disegno iniziale.
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Cos’è la legge Cirinna?
Cosa prevede il ddl Cirinnà sulle convivenze. Diritti e doveri delle parti
Questi i punti salienti del decreto legge approvato
- Due persone maggiorenni dello stesso sesso, o di sesso opposto, istituiscono un’unione civile se rendono dichiarazione davanti a un ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’ufficiale provvederà a registrare gli atti nell’archivio di stato civile.
L’unione civile è nulla se una delle due parti risulta già unita in matrimonio o civilmente, se una delle due parti è stata dichiarata incapace di intendere e volere, se tra le parti esiste vincolo di parentela, se una delle due parti è stata condannata per omicidio o tentato omicidio di un coniuge. - Possibilità di mantenere il proprio cognome o di acquisire quello del partner.
- Previsto il ricongiungimento familiare se uno dei due partner uniti civilmente è straniero.
- Possibilità di accedere come coppia alle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari.
- I conviventi possono godere degli stessi diritti di assistenza, in caso di detenzione di uno dei due, riconosciuti alle persone sposate.
- In caso di malattia o di ricovero di una delle due parti, il convivente ha diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in base alle modalità già previste nel matrimonio e nell’unione civile.
- I conviventi possono assumere l’incarico conferito da una delle due parti, di rappresentare l’altro con poteri limitati o assoluti, per decidere sulla salute in caso di malattia che inibisca la capacità di intendere e volere.
- Ciascun convivente può incaricare il partner superstite a rappresentarlo, in caso di morte, per le scelte relative alla donazione di organi, organizzazione dei funerali, cura del corpo senza vita. Ciò può essere deciso in forma scritta autografa o in forma verbale alla presenza di un testimone. In caso di convivenza, se sopraggiunge il decesso del partner che risulti anche proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto d’abitazione per altri due anni, o per un periodo di tempo che coincida con la durata della convivenza, se superiore a due anni, ma non oltre i cinque anni. Se nella casa comune vivono anche i figli della coppia o i figli di uno dei due, il convivente che sopravvive alla morte dell’altro può rimanere nella casa per tre anni.
- Se non contrae matrimonio, nuova unione civile o nuova convivenza, il partner superstite può vantare diritto di subentro nel contratto d’affitto intestato al convivente defunto.
- I conviventi possono normalizzare le questioni patrimoniali, attraverso scrittura privata o con atto pubblico. Il contratto deve essere redatto da un notaio o da un avvocato ed iscritto nel registro anagrafico del comune di residenza.
- Il contratto di convivenza può contenere l’indicazione della residenza abituale, stabilire le prassi della reciproca collaborazione, individuare il regime patrimoniale della comunione dei beni.
- Il convivente superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità.
- Il contratto di convivenza si ritiene nullo, se reca termini o condizioni.
Casi di annullamento del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza può essere annullato nei casi di:
- accordo consensuale
- recesso unilaterale
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi e un’altra persona,
- morte di una delle parti.
- In caso di scioglimento del contratto il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi, che si trovi in stato di bisogno, il diritto agli alimenti per un periodo definito rapportato alla durata della convivenza.
Altra novità è quella del divorzio lampo: il divorzio può risolversi senza periodo di separazione.
E ancora il giudice può decidere l’allontanamento dalla casa familiare
“Quando la condotta della parte dell’unione civile è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altra parte”.
Niente stepchild
L’art. 5, sulle stepchild adoption, letteralmente “adozione del figliastro“, che tanto ha fatto discutere era già stato eliminato in fase di modifica al testo Cirinnà che in prima stesura prevedeva l’adozione del bambino che vive in una coppia dello stesso sesso, ma che è figlio biologico di uno solo dei due conviventi.
Della questione si riparlerà, pare, in un nuovo emendamento specifico sulle adozioni.