La legislazione italiana in materia di attribuzione del cognome ai figli è regolata dall’articolo 262 del codice civile, il quale specifica che nel caso di riconoscimento congiunto dei genitori viene preferito il cognome paterno, nel caso di riconoscimento avvenuto in differenti tempistiche, il minore assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
In questo secondo caso l’articolo specifica altresì che, quando la filiazione del padre avviene successivamente a quella della madre, il figlio può ugualmente mantenere il cognome del padre aggiungendolo o addirittura sostituendolo a quello della madre.
Da quanto abbiamo premesso, emerge chiaramente una tendenza piuttosto maschilistica della norma giuridica, che tende a garantire l’intoccabilità del cognome del padre a scapito di quello della madre.
Se però osserviamo le ultime direttive legislative in materia di diritto di famiglia e dei figli, registriamo una netta inversione di tendenza confermata anche dalle varie sezioni della corte di cassazione, le quale hanno definitivamente adottato provvedimenti di attribuzione esclusiva del cognome materno al minore.
Partendo dal principio, il procedimento giuridico che deve essere seguito per la determinazione della filiazione da parte della madre o del padre dipende sostanzialmente se il soggetto è minorenne o maggiorenne.
Se minorenne viene istituito un giudice tutelare che dovrà valutare per lui quella che è la migliore soluzione, il tribunale dei minori alla fine sentenzierà se decretare il cognome materno o paterno.
In tale scelta rientrano tanti fattori che comunque tendono, come già ampiamente sottolineato, a tutelare quello che è meglio per il minore, per esempio se il padre si dimostra poco attento o peggio ancora disinteressato alla vita del proprio figlio naturale, ovviamente il giudice non potrà altro che prendere atto della situazione ed affidare la filiazione alla madre.
Se maggiorenne sarà il diretto interessato, attraverso l’Ufficiale di Stato Civile, a determinare la sua volontà, in particolare potrà decidere tra:
– mantenere esclusivamente il cognome materno;
– aggiungere il cognome paterno anteponendolo o posponendolo a quello materno;
– assumere esclusivamente il cognome del padre sostituendolo ovviamente a quello della madre;
Questo è ciò che dice la legge, ma spesso in queste situazioni vale più l’attenzione a quelle che possono essere le conseguenze di una decisione delicata.