Un’adozione è un gesto straordinario di amore, speranza e solidarietà, capace di cambiare la vita di un bambino e quella di chi decide di aprirgli le porte della propria casa e del proprio cuore. Inutile sottolineare come ogni bambino, indipendentemente dalla propria etnia, razza, colore e sesso, ha il diritto all’educazione, all’istruzione e a vivere in un ambiente sereno circondando dall’affetto al fine di poter cresce nel migliore dei modi.
In Italia, adottare un bambino rappresenta un percorso significativo, costellato di passi da compiere e di decisioni importanti da prendere. Tuttavia, il risultato finale è la creazione di una famiglia, in cui un bambino trova amore, supporto e opportunità per crescere felice e realizzato.
In questo articolo, esploreremo i dettagli del processo di adozione in Italia, fornendo informazioni utili, consigli e risorse per chiunque desideri intraprendere questa meravigliosa avventura. Dalla presentazione della domanda al Tribunale dei Minori all’incontro con il bambino e ai passaggi legali finali, vi guideremo attraverso ogni fase di questo straordinario percorso.
Come fare richiesta di adozione in Italia
Costi e procedure dell’adozione in Italia
L’adozione in Italia (disciplinata dall’articolo 6 della Legge n. 184/83) rappresenta un’opportunità per chi aspira a donare amore ma anche un itercomplesso, con vari fattori da tenere in considerazione, tra cui i costi e i tempi coinvolti. Sebbene i costi dell’adozione possano essere relativamente contenuti, la lunghezza della procedura può variare notevolmente a causa della burocrazia o del numero di richieste in attesa di essere valutate. La legge italiana consente ai genitori, che per vari motivi vogliono adottare un bambino, di fare richiesta al Tribunale dei Minorenni e di proporsi come potenziali genitori adottandi. Quindi per prendere in adozione un bambino italiano residente nel nostro Paese o che abita in un paese estero, è necessaria l’idoneità di adozione che viene emessa esclusivamente da questo Tribunale specifico.
Prima di fare richiesta, naturalmente, bisognerà accertarsi di avere tutti i documenti necessari, che di certo non sono pochi. Chi vuole compiere questo importante passo, ad esempio, deve munirsi di Certificato di nascita dei due richiedenti con relativo stato di famiglia ,così come di un certificato da richiedere al medico di famiglia che procederà a stilarlo seguendo precise procedure ed i modelli 101 e 740. Inoltre bisognerà dimostrare tramite un attestato autenticato che non si è separati, neppure in via di fatto, (di norma bisogna essere sposati da almeno 3 anni o, eventualmente, per un numero inferiore se si é convissuto stabilmente e continuativo per tre anni) e per finire servirà un certificato del Casellario giudiziale che permette di conoscere le condanne o i provvedimenti giudiziari presi nei confronti dei coniugi.
Più specificatamente se volete avviare un percorso di adozione, dovreste disporre di:
- Certificato di nascita
- Stato di famiglia
- Dichiarazione di assenso all’adozione dei genitori (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) o i relativi certificati di morte dei genitori, se deceduti
- Certificato di buona salute
- Dichiarazione dei redditi o busta paga
- Certificato del casellario giudiziale
- Atto notorio o dichiarazione sostitutiva che attesti l’assenza di separazione personale tra i coniugi richiedenti, nemmeno in via di fatto.
Inoltre la domanda deve anche specificare l’eventuale disponibili ad adottare più fratelli o quella di adottare minori che presentino disabilità, con minorazione fisica, psichica o sensoriale, che hanno difficoltà di apprendimento o di relazione, che possono creare con uno svantaggio sociale o di emarginazione (vedi art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n.104). La richiesta può essere inoltrata anche a più Tribunali per i minorenni, salvo darne dandone comunicazione ai precedenti.
Quanti anni bisogna avere per adottare un bambino
Le regole riguardanti l’età degli adottanti sono definite con precisione per garantire la protezione e il benessere del minore coinvolto nel processo. In linea generale, l’età degli adottanti deve essere superiore di almeno diciotto anni rispetto all’età dell’adottando. Tuttavia, esistono delle eccezioni previste nel caso in cui ci siano circostanze particolari o necessità legate al benessere del minore.
Il limite della differenza massima di 45 anni tra l’età degli adottanti e quella dell’adottando può essere superato nelle seguenti situazioni:
- Quando il Tribunale stabilisce che la mancata adozione potrebbe causare un grave danno al minore. In questo caso, la priorità è garantire il benessere del bambino, e l’età degli adottanti diventa meno rilevante.
- Se i coniugi adottanti sono già genitori di figli minori di 18 anni. La presenza di figli già adottati dimostra l’esperienza e la capacità dei genitori di prendersi cura di minori, consentendo eccezioni alle regole sull’età.
- Quando l’adozione coinvolge un fratello o una sorella di un minore già adottato dalla stessa coppia. In questo caso, è fondamentale mantenere i legami familiari, anche se ciò comporta superare il limite di età.
- Se il limite viene superato da uno solo dei coniugi, ma in misura non superiore a 10 anni. Questa regola offre flessibilità per consentire l’adozione anche quando c’è una differenza di età più significativa tra i coniugi e il minore.
L’obiettivo principale di queste eccezioni è sempre quello di tutelare il benessere e gli interessi del minore, assicurando che l’adozione avvenga in un ambiente amorevole e sicuro.
Come presentare una domanda di adozione
Una volta procuratosi tutta la documentazione necessaria, si potrà procedere a fare domanda di adozione presso il Tribunale dei Minori competente( a seconda dalla residenza dei richiedenti. Se la coppia risiede all’estero, si fa riferimento all’ultimo indirizzo di residenza comune. In assenza di tale indirizzo, si fa riferimento al Tribunale di Roma) che avrà durata di tre anni con possibilità di rinnovarla.
Alla domanda bisognerà allegare tutta la documentazione necessaria compilata che servirà a constatare l’effettiva idoneità dei richiedenti, che, in quanto potenziali genitori, dovranno essere una guida per il bambino oltre che garantirgli un ambiente privo di conflitti che sia permeato dall’amore e dalla necessaria serenità.
Dopo i primi accertamenti i servizi sociali, insieme all’ASL, procederanno con le ulteriori verifiche e indagini che avranno durata massima di 120 giorni a meno che gli enti competenti non necessitino di tempo maggiore per ulteriori approfondimenti e indagini. Appena saranno terminate queste procedure, un incaricato procederà a completare la documentazione stendendo una relazione che conterrà l’esito positivo o negativo inviandolo poi direttamente al Tribunale di competenza.
Una volta che il tribunale acconsentirà all’adozione, i genitori dovranno affrontare con il bambino un periodo di affidamento (il cosiddetto affidamento preadottivo) prima di ottenere il diritto all’adozione definitiva. In questo periodo, assistenti sociali ed incaricati del Tribunale dovranno accertare e documentare meticolosamente la condizione e il clima nel quale il bambino è stato inserito e vive. Questo affido ha la durata di circa 1 anno con possibilità di proroghe nel caso se ne presenti l’esigenza. Dopo questo periodo più o meno lungo, il bambino adottato, con il minore che cesserà di fatto gni rapporto con la famiglia d’origine, sarà considerato figlio legittimo dei coniugi avendo così tutti i diritti degli altri figli.