Per colpa della perdurante recessione economica, gli istituti finanziari concedono con molta difficoltà mutui per l’acquisto di beni immobili; per aggirare questo ostacolo è possibile scegliere la formula del contratto d’affitto con riscatto.
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Di cosa si tratta?
Tale procedura, nonostante non trovi applicazione nel diritto privato, consiste in un atto del tutto lecito, normato dall’articolo 1322 del Codice Civile, che permette alle parti di definire in autonomia le implicazioni contratto; quest’ultimo consiste nella sottoscrizione di due atti, il primo di locazione e il secondo di opzione, grazie ai quali l’acquirente si impegna ad acquistare l’immobile entro i successivi tre anni ad un prezzo concordato ed indicizzato in partenza.
Dopo l’avvenuta stipula del contratto, l’intestatario dell’immobile può utilizzarlo per predisporre lavori di manutenzione e ristrutturazione, apportando le migliorie che desidera.
L’opzione dell’affitto con riscatto è consigliabile solamente a coloro che si trovano nella necessità di utilizzare quanto prima l’immobile non avendo a disposizione risparmi sufficienti per il suo acquisto.
Le facilitazioni previste dal contratto per l’acquirente sono molteplici: dal punto di vista economico egli non dovrà sopportare le spese di istruttoria e i costi notarili, godendo inoltre di interessi passivi abbastanza contenuti; sul piano fiscale l’imposta comunale sarà versata dal venditore. Il compratore acquisterà il bene ad un prezzo bloccato, valutato in base al valore che l’immobile ha sul mercato immobiliare all’atto della stipula. I giovani con meno di 30 anni avranno la possibilità di usufruire di agevolazioni statali sui canoni di locazione.
Elementi da inserire nel contratto
A seconda della natura dell’accordo, la durata della locazione varia da 4 anni per l’accordo abitativo a 6 anni per quello commerciale; in entrambi gli atti è obbligatorio specificare sia i dati anagrafici del compratore, sia quelli del venditore, nonché i codici fiscali di entrambi, il valore catastale dell’immobile, l’ubicazione dello stesso, il prezzo concordato per l’acquisto, l’importo mensile per la locazione e quello finalizzato all’accantonamento del fondo acquisto, la scadenza entro la quale esercitare l’opzione di acquisto, la data di rogito, la possibilità introdurre un terzo acquirente, la clausola del diritto di recesso utilizzabile da parte del compratore ed eventuali penali che interessano le parti.
La documentazione va redatta in triplice copia, sottoscritta dalle controparti e datata; in seguito va consegnata all’ufficio di competenza per la registrazione.
L’acquirente dovrà versare una tantum una caparra che oscillerà dal 15 al 20 per cento dell’importo complessivo e ad ogni mensilità una somma relativa all’affitto, la cui quota risulterà lievemente accresciuta in forza della potestà di acquisto in essa contenuta; questa maggiorazione corrisponde al 50 per cento in più rispetto ad un normale canone di affitto presente sul mercato per un fabbricato simile.