Da quest’anno cambia profondamente il sistema di pagamento del canone Rai. L’importo non deve più essere versato attraverso il tradizionale bollettino postale, ma viene inserito direttamente nella bolletta dell’energia elettrica dell’abitazione di residenza.
Il nuovo sistema parte dalla presunzione che chi è intestatario di un’utenza elettrica domestica residenziale possieda anche un apparecchio televisivo. Chi non detiene alcuna TV deve quindi comunicarlo espressamente all’Agenzia delle Entrate attraverso una dichiarazione sostitutiva.
Il canone viene inoltre ridotto rispetto all’anno precedente e suddiviso in più rate. Vediamo come funziona il nuovo pagamento, chi è tenuto a versarlo e in quali casi è possibile chiedere l’esenzione.
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Come cambia il canone Rai nel 2016
La principale novità riguarda il collegamento tra il canone televisivo e l’utenza elettrica domestica. L’addebito viene applicato nella bolletta intestata a un componente della famiglia anagrafica, evitando così il pagamento separato attraverso il bollettino.
Il canone rimane dovuto per la detenzione di un apparecchio televisivo e non per il semplice fatto di guardare i programmi della Rai. Anche chi utilizza la TV soltanto per altri canali, per la pay TV o per contenuti registrati deve quindi pagarlo.
Chi non possiede alcun apparecchio televisivo può superare la presunzione legata all’utenza elettrica presentando l’apposita dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate.
Quanto costa il canone Rai nel 2016
L’importo annuale del canone Rai scende dai 113,50 euro del 2015 a 100 euro nel 2016. La somma viene suddivisa in dieci rate mensili da 10 euro, comprese nelle fatture dell’energia elettrica.
Poiché il nuovo sistema entra concretamente in funzione nel corso dell’anno, la prima fattura elettrica utile successiva al 1° luglio contiene cumulativamente le prime sette rate, per un totale di 70 euro. Le tre rate restanti vengono invece inserite nelle fatture successive.
Il canone è dovuto una sola volta per ciascuna famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di televisori posseduti o dalle abitazioni nelle quali sono presenti.
Chi deve pagare il canone in bolletta
Il canone viene addebitato sulle utenze elettriche classificate come domestiche residenziali. La presenza dell’utenza fa presumere la detenzione di un televisore da parte dell’intestatario o di un altro componente della sua famiglia anagrafica.
L’obbligo riguarda gli apparecchi in grado di ricevere il segnale televisivo. Non è invece sufficiente possedere un computer, un tablet o uno smartphone utilizzato per guardare contenuti in streaming, purché tali dispositivi siano privi di un sintonizzatore televisivo.
Non importa quali programmi vengano effettivamente guardati. Il canone deve essere pagato anche da chi utilizza soltanto canali privati, piattaforme a pagamento o servizi satellitari.
Chi può non pagare il canone Rai
Chi è intestatario di un’utenza elettrica residenziale ma non possiede alcun televisore può evitare l’addebito presentando una dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
La dichiarazione deve riguardare non soltanto il titolare dell’utenza, ma tutti i componenti della stessa famiglia anagrafica. Non è quindi possibile chiedere l’esenzione se il televisore è formalmente di proprietà del coniuge o di un altro familiare convivente.
Sono inoltre previste agevolazioni per i cittadini che hanno compiuto 75 anni e rispettano gli specifici requisiti reddituali. Per le richieste relative agli anni fino al 2017, il reddito complessivo familiare non deve superare 6.713,98 euro annui. Non è quindi corretto affermare che tutti gli ultrasettantacinquenni siano automaticamente esonerati.
Come presentare la dichiarazione di non detenzione
La dichiarazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello predisposto per il canone televisivo. È possibile procedere telematicamente oppure spedire il documento tramite raccomandata senza busta, allegando una copia di un documento di identità.
Per il 2016, la dichiarazione presentata entro il 16 maggio permette di ottenere l’esonero per l’intero anno. Quella inviata successivamente, ma entro il 30 giugno, produce invece effetto soltanto per il secondo semestre.
La dichiarazione viene rilasciata sotto la responsabilità del contribuente. Le informazioni devono quindi essere veritiere e riferirsi all’effettiva assenza di televisori nelle abitazioni interessate.
Cosa fare se il televisore è stato ceduto o rottamato
Chi ha ceduto, regalato o rottamato il proprio televisore e non possiede altri apparecchi può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
Non occorre più seguire la vecchia procedura di suggellamento. Dal 2016 non è infatti possibile chiedere che il televisore venga sigillato e reso inutilizzabile per interrompere il pagamento del canone.
Anche in caso di furto, il contribuente deve poter dimostrare che non è più presente alcun apparecchio televisivo. È quindi opportuno conservare la denuncia presentata alle autorità e la documentazione relativa all’eventuale cessione o rottamazione.
Cosa succede in caso di mancato pagamento
Il canone Rai è un’imposta e il mancato versamento può comportare il recupero delle somme dovute, insieme alle relative sanzioni e agli interessi.
Non è però corretto indicare una multa fissa di 500 euro valida indistintamente per tutti. L’importo delle conseguenze può variare in base al tipo di violazione, alle somme non versate e all’eventuale presentazione di una dichiarazione non veritiera.
Il nuovo pagamento in bolletta rende più difficile omettere il versamento, ma lascia la possibilità di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le situazioni nelle quali il canone non è dovuto. La cosa importante è utilizzare il modello corretto e rispettare le scadenze previste per il 2016.




