Le infrazioni al “Codice della strada” sono un pericolo in costante agguato per ogni automobilista. In genere, un’infrazione viene contestata nel momento in cui si compie la violazione, tuttavia l’articolo 201 presente all’interno del Codice permette alle forze dell’ordine di contestare le infrazioni anche in seguito, a seconda dei vari casi.
Indice Guida Gratis:
Modalità di notifica delle multe
Il Codice prevede tale possibilità quando gli agenti sono stati impossibilitati a raggiungere il mezzo a causa della sua velocità eccessiva, per via di un sorpasso vietato, di un attraversamento con luce del semaforo rossa in un incrocio o ancora perché la violazione è stata accertata attraverso autovelox oppure in assenza del conducente. Nei casi di incidenti stradali, poi, prima di notificare le infrazioni è necessario ricostruire le dinamiche degli incidenti stessi e questo tipo di operazioni richiedono un po’ di tempo. Può accadere, dunque, che giunga in casa una contravvenzione per un’infrazione commessa molto tempo prima (e nel frattempo ci si è pure dimenticati di averla commessa). Inoltre, nei casi peggiori, può arrivare via posta una cartella esattoriale inviata da una società di riscossione che richiede il pagamento di una multa di qualche anno addietro e prospetta, nel caso in cui il pagamento non dovesse avvenire, il pignoramento dell’auto o addirittura della casa.
È bene sapere che, se ci si dovesse ritrovare in una situazione simile, non bisogna precipitarsi a pagare: anche per le multe, infatti, esiste la prescrizione e sono previsti dei tempi massimi per la notifica delle contravvenzioni, oltre i quali esse non hanno più valore. A prevederlo è lo stesso articolo 201.
La tempistica entro la quale devono essere notificate per legge le infrazioni ha subito una riduzione ed è passata da 150 giorni a 90; tale conteggio comincia con l’identificazione del conducente e con l’invio a domicilio del verbale. La notifica deve essere inviata tramite posta raccomandata. Se l’infrazione viene notificata sul momento, e alla guida non c’è il proprietario del mezzo, la multa dev’essere inoltrata a quest’ultimo entro 100 giorni. Se il conducente colpevole della violazione ha la residenza all’estero, il tempo massimo per l’invio della notifica è di 360 giorni.
La domanda più ricorrente è: da quando si cominciano a contare i 90 giorni di tempo per notificare un’eventuale infrazione? Il conteggio comincia dal giorno seguente a quello dell’accertamento. È necessario puntualizzare che il termine utile per la notifica non decorre dalla data relativa all’infrazione, bensì da quella dell’effettivo accertamento della violazione al Codice. Il calcolo dei 90 giorni, dunque, inizia a partire da questo momento e bisogna fare attenzione a non sbagliarsi.
A livello burocratico, però, i problemi di tempistica sono sempre dietro l’angolo. Facciamo un esempio per chiarire meglio le cose: talvolta le forze dell’ordine non hanno la possibilità di contestare immediatamente un’infrazione (si vedano le multe inflitte tramite autovelox). In questi casi le autorità devono risalire all’intestatario del mezzo, che a volte però può non corrispondere perché i dati non sono aggiornati. In questa casistica rientrano i casi delle auto acquistate di seconda mano: per l’aggiornamento dei dati che attestano il passaggio da un proprietario all’altro è necessario un po’ di tempo. In altri casi, invece, sono le amministrazioni stesse ad approfittare di ciò che il Codice permette di fare: ad esempio notificando una multa diverse settimane dopo l’effettiva infrazione, poiché quest’ultima è stata accertata in ritardo. Un ritardo che in molti casi non è casuale e serve a dilatare i termini della decadenza della notifica.
Un’altra domanda ricorrente è: cosa avviene quando il conducente al quale viene contestata un’infrazione non risulta intestatario del veicolo? Di tale casistica fanno parte le auto aziendali e quelle concesse in leasing; il termine per notificare all’intestatario la contravvenzione è di 90 giorni, dopodiché il proprietario ha a disposizione altri 60 giorni per rendere note le generalità del conducente. A questo punto le autorità avranno l’obbligo di notificare il verbale al conducente entro 90 giorni, come negli altri casi. A decretare inizio e conclusione del termine dei 90 giorni ha provveduto la Corte Costituzionale, la quale ha stabilito che i novanta giorni hanno inizio a partire dalla data in cui l’organo di Polizia ha consegnato all’ufficio postale il verbale. All’interno del verbale stesso, in un’area apposita, viene indicata proprio la data di spedizione. Per tale ragione l’organo di Polizia non ha alcuna responsabilità in caso di ritardi dovuti ad inefficienza del servizio postale.