La legge italiana permette a chi ne ha la necessità di cambiare il proprio cognome, nome o addirittura entrambi, perché risultano ridicoli, offensivi, vergognosi oppure quando vi sono validi motivi strettamente personali.
Per poter cambiare il cognome e/o il nome si deve essere autorizzati dal Ministero dell’Interno, sottoponendo un’istanza al Prefetto della provincia dove si ha la residenza. Nella richiesta si dovranno allegare diversi documenti: se si è maggiorenni, la propria carta d’identità, la dichiarazione sostitutiva che attesti il luogo e la data di nascita, lo stato di famiglia, e una documentazione che spieghi le motivazione per cui si richiede il cambiamento.
La domanda andrà fatta con marca da bollo da 14,62 euro. Se la richiesta avviene per un minorenne, si dovrà allegare anche una dichiarazione sottoscritta da entrambi i genitori che autorizzi il cambio dei dati anagrafici del minore.
Il Prefetto, avuta la documentazione tramite posta o internet, si occuperà dell’istruttoria. Come prima cosa procederà a prendere informazioni sul richiedente del cambio, quindi invierà tutta la documentazione presentata oltre ad relazione con un proprio parere sulla richiesta presentata, al Ministero dell’Interno.
Se la richiesta sarà accettata, il richiedente potrà farla affiggere all’albo pretorio del Comune di nascita e al Comune di residenza, nel caso non fossero gli stessi.
Il richiedente sarà anche autorizzato a notificare la sua richiesta di cambio dati anagrafici, a più persone che possano essere interessate al cambiamento. L’affissione avrà una durata di trenta giorni consecutivi.
Chiunque potrà opporsi alla richiesta di cambiamento non oltre comunque i trenta giorni dall’affissione. In questo caso, l’opposizione dovrà essere presentata sempre al Ministro dell’Interno. Dovrà contenere i dati di chi si oppone e tutte le informazioni e le motivazioni che abbiano indottoalla contestazione.
Se invece non ci saranno opposizioni alla richiesta di cambio nome e/o cognome, entro trenta giorni, l’istante potrà presentare al Prefetto una copia dell’avviso dell’avvenuta affissione e la prova delle avvenute notifiche, allo scopo di farle inviare al Ministro.
Quest’ultimo studierà la pratica e vaglierà la documentazione presentata, quindi se non riscontrerà anomalie, emetterà decreto di concessione al cambio nome e/o cognome.
Nel caso sia stata presentata opposizione, verrà notificata a tutti coloro che avevano sottoscritto la richiesta di dissenso, copia del decreto di concessione alla sostituzione del nome e/ o cognome.
Non si potrà richiedere l’assegnazione di un cognome di importanza storica o un cognome che possa creare disguidi relativi ad una possibile parentela con famiglie famose e celebri residenti nello stesso comune di appartenenza del postulante.
Se la richiesta del cambio del cognome e/o nome è dovuta al fatto che hanno un significato ridicolo, a tal punto da arrecare situazioni di disagio al richiedente, la domanda di cambiamento va fatta, sempre seguendo la stessa procedura, in carta semplice.
In tutte le richieste di cambiamento dei dati anagrafici si dovrà anche indicare quale nuovo nome e/o cognome si intende assumere.
Dopo aver ricevuto il decreto di concessione, il richiedente dovrà recarsi presso l’anagrafe del proprio Comune per richiedere i documenti con i dati nuovi .