La pensione, così come lo stipendio, può essere soggetta a pignoramento in caso di debiti, tuttavia questa confisca non può avvenire in tutti i casi ed esistono, come vedremo più nel dettaglio, dei limiti sull’entità del pignoramento.
Vediamo comunque in merito al pignoramento pensione come funziona. Anche perché il pignoramento non opera sempre nello stesso modo e per lo stesso importo.
Variano le percentuali trattenibili, in considerazione di diversi aspetti che, nella parte sotto, andremo ad analizzare più compiutamente. Occorre precisare sin da subito, però, come il nostro Codice Civile sottolinei un principio di massima che ha valenza per qualunque cittadino. Il debito contratto si estende a tutte le sostanze del debitore, presenti e future.
E a questa regola generale, evidentemente, non sfuggono neppure i pensionati. La norma, però, sulla base del fondamento della Costituzione, finalizzato a tutelare il contraente più debole, pone dei limiti di applicazione. Nella fattispecie, più precisamente, stabilendo che i pensionati debbano essere ancor più protetti rispetto ad un qualunque lavoratore dipendente.
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Pensioni che non possono essere pignorabili
Tra i vincoli, ad esempio, il fatto che non tutte le tipologie di pensioni siano soggette a pignoramento.
Ad esempio dal possibile pignoramento sono esclusi i sussidi per persone indigenti.
Così come dalla lista sono escluse altre tipologie di pensioni, riconosciute a fronte di specifiche casistiche
Nel dettaglio non risultano pignorabili:
- assegno sociale
- pensione di invalidità civile
- assegno di accompagnamento
Al contrario pensione di inabilità e di invalidità risultano pignorabili, ma solo entro i limiti determinati. Questi, a seconda delle esigenze del debitore, verranno convenute dal Giudice.
Per tutte le altre fattispecie, invece, la pensione risulta pignorabile, ma sempre e soltanto in ragione di precisi limiti. Condizioni che variano a seconda della natura del creditore e all’ammontare di quanto percepito dall’INPS. Vuoi sapere come chiedere la revisione della pensione di invalidità. Leggi la guida.
Tipologie di pignoramento delle pensione
È importante sottolineare come esistano due possibili tipi di pignoramento, a seconda del soggetto che si incarichi dello stesso.
Possiamo essere davanti, infatti, a:
- pignoramento ad opera dell’INPS
- trattenute in capo alla Banca
Pignoramento diretto in capo all’INPS
In questo caso l’atto di pignoramento viene notificato sia all’INPS che al pensionato debitore. E il pignoramento avviene alla fonte, ossia prima che venga materialmente accreditato a colui che ne ha diritto, con l’INPS che effettua il versamento direttamente al creditore.
Scatta un prelievo forzoso, di un importo che può oscillare da un decimo dell’importo percepito sino ad un quinto.
Un pignoramento che avviene solo dopo un’udienza davanti ad un Giudice. Si tratta di un atto formale, a cui può presenziare anche il debitore, per assicurarsi che tutto avvenga correttamente o per avanzare eventuali opposizioni.
Pignoramento pensione ad opera della Banca
In questo caso la notifica dell’atto di pignoramento avviene all’attenzione dell’Istituto di Credito, ove il pensionato si trova ad avere il conto corrente su cui avviene l’accredito da parte dell’INPS.
Anche in questo caso avvenuta l’udienza ( la cui data, compare nell’atto di pignoramento stesso), previa autorizzazione del Giudice, la Banca può effettuare la trattenuta, per rifondare il creditore.
I limiti entro cui il pignoramento non avviene
Come premettevamo, quando si parla di pignoramento di pensione, esistono dei limiti decisamente più vincolanti in rapporto a quanto previsto per i comuni stipendi.
Vincoli che variano a seconda che nei panni del creditore vi sia lo Stato piuttosto che un soggetto privato.
Pignoramento pensione a causa di cartelle esattoriali
Se in veste di creditore abbiamo un soggetto pubblico, come nel caso delle Agenzie delle Entrate, esistono una serie di limiti precisi, calcolati in base all’entità della pensione percepita.
Il limite pignorabile che arriva ad un massimo del quinto della pensione quando si tratta di crediti privati, trova ulteriori limitazioni quando il debito sia legata ad una cartelle esattoriale.
Più precisamente esistono limiti legati all’ammontare della pensione percepita:
- quando la pensione arriva sino a 2.500 euro mensili, il limite pignorabile della mensilità della pensione è al massimo di un decimo (1/10);
- per pensioni che vanno da 2.501 euro e 5.000 mensili, il limite pignorabile al mese sale sino ad un settimo (1/7);
- oltre a 5.000 euro mensili, la pignorabilità, in considerazione dell’ammontare percepito, sale sino ad un quinto (1/5).
Pignoramento pensione da parte di un privato
Diverso il discorso laddove creditore sia un soggetto privato. Ovviamente intendendosi per privato, anche un eventuale fornitore di utenze, una Banca, un fornitore o il proprio Condominio.
In questi casi operano i seguenti limiti:
Pignoramento ad opera dell’INPS
Per i pignoramenti dell’INPS, il limite pignorabile equivale a 1,5 volte il valore della pensione sociale, quindi se il totale della pensione percepita sarà inferiore a questo valore, non si potrà subire alcuna azione di trattenuta.
Per pensioni che superino questo limite, invece, il pignoramento sarà di un quinto della somma che eccede il valore limite.
Ad esempio, basandoci su importo di assegno sociale di 450€ il limite sarà di 675€, ciò vale a dire che entro questo limite non avverranno pignoramenti. Se, invece, la pensione dovesse superare questo valore, e arrivasse ad esempio a 1000€, il pignoramento massimo sarà di un quinto rispetto alla differenza tra la pensione percepita e il valore limite, ossia un quinto di 325€ nel nostro esempio, vale a dire 65€ al mese.
Pignoramento ad opera della Banca
Il pignoramento diretto da parte della banca, invece, è più complesso perché dipenderà anche dalle somme già presenti sul conto corrente. Più precisamente possono essere pignorati solo i fondi presenti sul conto antecedentemente la notifica dell’atto di pignoramento. Pignoramento che può operare solo per quanto ecceda dal triplo dell’assegno sociale.
In poche parole per le somme superiori ai 1.400 euro circa ( l’assegno sociale è 459,83×3 = 1.379,49 euro)
Evidentemente quindi se il debitore ha sul conto una somma inferiore ai 1.350 euro non vedrà alcun tipo di pignoramento, in caso contrario potrà subire il pignoramento sulla parte eccedente.
Lato mensilità pignorate, invece, dal momento della notifica dell’atto di pignoramento e sino all’estinzione in toto del debito, sussistono i limiti previsti per i pignoramenti ad opera dell’INPS.
In poche parole, facoltà alla Banca di trattenere sino ad un massimo di un quinto.
Link utili: sito INPS