La Costituzione italiana, all’ art. 38, prevede un diritto di mantenimento e/o di assistenza sociale per chi è inabile al lavoro, ovvero per chi, più avanti negli anni, già pensionato, non sia più in grado di attendere a quelle che sono le normali attività,, a causa di patologie, senili e non, sopravvenute,
Nel caso in cui una commissione medica abbia già riconosciuto invalido il soggetto ed abbia ritenuto lo stesso affetto da patologie suscettibili di modificazioni nel tempo, fissa un termine alla scadenza del quale l’ invalido dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti. Detta prassi si definisce “REVISIONE DELLA INVALIDITA’‘” che, salvo particolari casi, viene fissata per legge, ogni due anni.
La prima cosa da fare, in questo caso, è: