Nel momento in cui nasce un contratto di lavoro si originano una serie di diritti e doveri che, ovviamente, risultano vincolanti per ambo le parti che costituiscono la relazione, vale a dire da chi è stato messo in regola e dal datore di lavoro.
Oggi, in particolar modo, attraverso questo contenuto, tra i vari diritti dei lavoratori sia dell’ambito privato che pubblico, verrà preso in considerazione quello di poter assentarsi dal lavoro per motivi di studio.
Si tratta di un diritto talmente vincolante che, è importante sottolineare da subito, come non sia subordinato ad alcuna accettazione, ma richiede la semplice notifica nelle modalità e tempistiche previste.
In questa guida cerchiamo di comprendere tutto quanto riguarda i permessi studio lavoro.
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Che cosa sono i permessi studio e come funzionano
Se chi lavora risulta anche studente, per legge, deve avere la possibilità di potersi assentare per il tempo necessario a partecipare a corsi di formazione o sostenere esami, considerando che i permessi studio non vanno confusi con l’aspettativa che può essere richiesta anche per ragioni d’istruzione.
Il dipendente, dunque può richiedere il permesso di studio, esercitando il diritto garantito dall’art.10 della legge 300/1970 che, regolamentando i caratteri generali, insieme ai contratti collettivi, porta a compimento uno dei punti più importanti della nostra Costituzione Italiana, ossia il diritto allo studio.
Chi può richiedere il permesso studio e quando
Il dipendente, però, per poter ottenere quel che per direttiva gli spetta, deve richiamare il proprio contratto nazionale del lavoro, all’interno del quale sono indicate le istruzioni per la richiesta e le ore di permesso di cui si può usufruire durante l’anno. Di norma, salvo diversi accordi, la richiesta va presentata al proprio ufficio personale utilizzando un apposito form.
Di tale beneficio può godere solo chi è un lavoratore-studente iscritto in un istituto d’istruzione ( primaria o secondaria) riconosciuto legalmente o ad un corso di formazione professionale.
La richiesta, quindi, può essere avanzata da chiunque frequenti un corso presso un ente autorizzato al rilascio di un qualsiasi titolo di studio avente natura legale, anche qualora si tratti di uno studente fuori-corso, indipendentemente dai motivi che lo abbiano generato. Così come analogo beneficio è concesso al laureato che si è nuovamente iscritto ad una seconda facoltà.
Apparentemente superfluo da ricordare, ma preferiamo farlo, come la concessione del permesso non risulta mai subordinata all’esito dell’esame, ma unicamente al fatto che si sostenga lo stesso.
Ad accedere ai permessi, però, unicamente i lavoratori a tempo indeterminato, siano essi full-time o part-time!
Infatti per coloro che risultano contrattualizzati a tempo determinato, a progetto o impegnati in una collaborazione con partita Iva, il prescritto diritto non esiste, se non attraverso il beneficio del permesso retribuito, solo ed esclusivamente nei giorni in cui sostengano un esame ( del quale, poi, sono tenuti a portare evidenza)
Permesso studio: ore di diritto e corsi ammessi
Ha la durata prevista dal CCNL, anche se il provvedimento solitamente prevede 150 ore per tre anni.
Dal punto di vista delle ore, però, va precisato come la norma stabilisca come la concessione preveda un massimo del 3% della forza lavoro aziendale in servizio. Inoltre al numero di ore usufruibili contempla alcune eccezioni:
- prevede la possibilità che il monte ore salga sino a 250 annuali, laddove il lavoratore debba ultimare la scuola dell’obbligo
- qualora un corso professionale duri 300 ore su due anni, permette di poterle concedere interamente, potendole poi esercitare nel biennio successivo
- Alcuni contratti, oltre alla 150 ore, permettono di disporre anche di un dato numero ( da 5 a 10) di permessi per gli esami da sostenere nell’anno
- In alcune occasioni, il CCNL di categoria, stabilisce il diritto ad usufruire sino a 10 permessi studio retribuiti, richiedibili per un massimo di due giorni consecutivi
- I titolari dei contratti più fortunati, potranno anche disporre di 10 giorni consecutivi, per la realizzazione della tesi.
Importante sottolineare come la richiesta sia accettata solo in funzione di corsi o esami e non per preparare le interrogazioni o un esame stesso ( ad eccezione dei già citati permessi-studio), così non meno come si intenda la frequenza a corsi che si tengono in concomitanza a quello che dovrebbe essere il proprio orario lavorativo!
Quasi superfluo sottolineare come la richiesta andrà corredata da un attestato di frequenza che comprovi la presenza dell’interessato al corso in oggetto.
Non fanno titolo al rilascio dei permessi i corsi serali, a meno che non coincidano con il proprio turno lavorativo e i corsi telematici, poiché, per loro natura, questi non prevedano specifici orari di frequenza rigidi e soprattutto non abbisognano di uno spostamento fisico.
Agevolazioni studenti lavoratori
La normativa, inoltre, stabilisce ulteriori aiuti a chi, oltre a lavorare, continui un proprio percorso scolastico.
Innanzitutto, dove possibile, gli studenti-lavoratori possono godere di una turnazione agevolata, tale da permettere loro la frequenza dei corsi e lo studio necessario.
Non meno essi non sono chiamati al lavora straordinario, ne tenuti a coprire giorni festivi o riposo.
Infine è prevista la possibilità di ottenere permessi giornalieri, in previsione di esami e discussione tesi, sempre a fronte di un attestato dell’effettiva presenza del richiedente.