Nel momento in cui nasce un contratto di lavoro si originano una serie di diritti e doveri vincolanti sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. Tra questi, uno dei più importanti è il diritto allo studio per i lavoratori-studenti, tutelato dalla Costituzione italiana, dallo Statuto dei Lavoratori e dai singoli CCNL.
Anche nel 2026, infatti, chi lavora e contemporaneamente frequenta corsi scolastici, universitari o di formazione professionale può usufruire di specifici permessi retribuiti, comunemente conosciuti come “150 ore per il diritto allo studio”.
Negli anni, però, la normativa si è evoluta e oggi molte regole dipendono direttamente dal contratto collettivo applicato, dal settore di appartenenza e persino dal tipo di corso frequentato. Per questo motivo è almeno importante distinguere le norme generali valide per tutti dai dettagli previsti dai singoli CCNL.
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Permessi studio 2026: cosa prevede la normativa aggiornata
Il diritto ai permessi studio trova il proprio fondamento nell’articolo 10 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), che riconosce specifiche tutele ai lavoratori-studenti. A disciplinare concretamente durata, modalità e requisiti sono però soprattutto i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
La normativa prevede che il lavoratore possa assentarsi dal lavoro per:
- frequentare corsi durante l’orario lavorativo;
- sostenere esami;
- partecipare ad attività formative obbligatorie;
- conseguire titoli di studio legalmente riconosciuti.
I permessi studio sono retribuiti e, salvo disposizioni diverse del CCNL applicato, vengono considerati ore lavorate a tutti gli effetti. Questo significa che durante tali assenze continuano a maturare:
- ferie;
- tredicesima;
- TFR;
- permessi;
- anzianità di servizio.
La normativa generale continua inoltre a prevedere che il beneficio venga concesso entro il limite massimo del 3% del personale in servizio contemporaneamente.
Per approfondire la normativa generale è possibile consultare:





