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Permessi studio: chi li può richiedere, quando e per quante ore nel 2026

Cosa sono i permessi e a quante ore hai diritto se sei uno studente

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08/01/2026
in Guide sul Lavoro, Lavoro e carriera
Reading Time: 11min read
diritto allo studio
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Nel momento in cui nasce un contratto di lavoro si originano una serie di diritti e doveri vincolanti sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. Tra questi, uno dei più importanti è il diritto allo studio per i lavoratori-studenti, tutelato dalla Costituzione italiana, dallo Statuto dei Lavoratori e dai singoli CCNL.

Anche nel 2026, infatti, chi lavora e contemporaneamente frequenta corsi scolastici, universitari o di formazione professionale può usufruire di specifici permessi retribuiti, comunemente conosciuti come “150 ore per il diritto allo studio”.

Negli anni, però, la normativa si è evoluta e oggi molte regole dipendono direttamente dal contratto collettivo applicato, dal settore di appartenenza e persino dal tipo di corso frequentato. Per questo motivo è almeno importante distinguere le norme generali valide per tutti dai dettagli previsti dai singoli CCNL.

Indice Guida Gratis:

  • Permessi studio 2026: cosa prevede la normativa aggiornata
  • Chi può richiedere i permessi studio
  • uante ore spettano nel 2026
  • Corsi ammessi e università telematiche: cosa cambia nel 2026
  • Come richiedere i permessi studio
  • Agevolazioni aggiuntive per lavoratori-studenti
  • Attenzione: ogni CCNL può prevedere regole differenti

Permessi studio 2026: cosa prevede la normativa aggiornata

Il diritto ai permessi studio trova il proprio fondamento nell’articolo 10 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), che riconosce specifiche tutele ai lavoratori-studenti. A disciplinare concretamente durata, modalità e requisiti sono però soprattutto i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

La normativa prevede che il lavoratore possa assentarsi dal lavoro per:

  • frequentare corsi durante l’orario lavorativo;
  • sostenere esami;
  • partecipare ad attività formative obbligatorie;
  • conseguire titoli di studio legalmente riconosciuti.

I permessi studio sono retribuiti e, salvo disposizioni diverse del CCNL applicato, vengono considerati ore lavorate a tutti gli effetti. Questo significa che durante tali assenze continuano a maturare:

  • ferie;
  • tredicesima;
  • TFR;
  • permessi;
  • anzianità di servizio.

La normativa generale continua inoltre a prevedere che il beneficio venga concesso entro il limite massimo del 3% del personale in servizio contemporaneamente.

Per approfondire la normativa generale è possibile consultare:

  • Ministero della Giustizia – Permessi studio 150 ore
  • Statuto dei Lavoratori – Legge 300/1970

Chi può richiedere i permessi studio

In linea generale, possono usufruire del diritto allo studio:

  • lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
  • lavoratori full-time;
  • lavoratori part-time (con eventuale riproporzionamento delle ore);
  • personale della Pubblica Amministrazione;
  • docenti e ATA secondo i regolamenti regionali.

In molti CCNL del 2026, il diritto viene esteso anche ai lavoratori a tempo determinato con contratto di durata minima stabilita dal contratto collettivo stesso. Alcuni comparti prevedono il beneficio anche per chi abbia un contratto di almeno 6 mesi continuativi.

Restano generalmente esclusi:

  • collaboratori occasionali;
  • lavoratori autonomi con partita IVA;
  • collaborazioni coordinate e continuative prive di specifica previsione contrattuale.

Il diritto può essere esercitato anche:

  • da studenti universitari fuori corso;
  • da chi frequenta una seconda laurea;
  • da chi segue corsi di specializzazione o abilitazione;
  • da chi frequenta percorsi professionali riconosciuti.

La concessione non dipende dal superamento dell’esame, ma dal fatto che il lavoratore dimostri di aver partecipato all’attività formativa o sostenuto la prova prevista.

uante ore spettano nel 2026

La formula più diffusa continua a essere quella delle “150 ore”, anche se il numero effettivo dipende dal CCNL applicato, dal comparto lavorativo e dalla tipologia di corso frequentato.

Generalmente:

  • vengono riconosciute fino a 150 ore annue individuali;
  • per corsi biennali si può arrivare a 300 ore complessive;
  • per il completamento della scuola dell’obbligo alcuni contratti prevedono fino a 250 ore annuali.

Le 150 ore si riferiscono normalmente all’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre, e vengono concesse entro il limite massimo del 3% del personale in servizio presso l’azienda o l’ente.

Nel comparto scuola 2026, ad esempio, i permessi diritto allo studio continuano a essere disciplinati dal CCNL Istruzione e Ricerca e dagli accordi regionali. Per docenti e ATA possono essere previste differenze in base alla durata del contratto o al tipo di percorso formativo.

In diversi uffici scolastici regionali, infatti, per il 2026 risultano previsti:

  • fino a 150 ore per personale a tempo indeterminato o con supplenza annuale;
  • 125 ore per incarichi fino al 30 giugno;
  • 75 ore per studenti universitari part-time;
  • monte ore ridotti per alcuni corsi online o abilitanti.

Anche nel settore sanitario e socio-assistenziale i CCNL confermano il sistema delle 150 ore, spesso accompagnato da ulteriori permessi dedicati alla formazione professionale o all’aggiornamento tecnico.

Alcuni contratti collettivi prevedono inoltre:

  • giorni aggiuntivi per sostenere esami universitari o scolastici;
  • permessi specifici per la discussione della tesi;
  • agevolazioni per corsi abilitanti e percorsi professionalizzanti;
  • permessi ridotti o regolamentati diversamente per corsi online e università telematiche;
  • priorità nella concessione ai lavoratori privi di titolo di studio superiore o impegnati in percorsi coerenti con la mansione svolta.

Nel pubblico impiego, inoltre, le ore vengono generalmente riproporzionate:

  • in caso di part-time;
  • per studenti universitari iscritti a tempo parziale;
  • per contratti a termine di durata inferiore all’anno.

Per verificare il numero esatto di ore spettanti è sempre necessario consultare il proprio CCNL o gli accordi integrativi territoriali, poiché le modalità di fruizione possono cambiare sensibilmente da settore a settore.

giorni studio lavoro

Corsi ammessi e università telematiche: cosa cambia nel 2026

Uno degli aspetti maggiormente cambiati negli ultimi anni riguarda i corsi online e le università telematiche.

Oggi molti CCNL e regolamenti pubblici riconoscono i permessi studio anche per università telematiche legalmente riconosciute, ma solo se:

  • le lezioni risultano obbligatorie;
  • la frequenza avviene in orario coincidente con il lavoro;
  • l’attività sia documentabile.

Continuano invece a essere generalmente esclusi:

  • corsi seguiti liberamente senza vincoli orari;
  • studio individuale;
  • preparazione privata degli esami;
  • corsi svolti integralmente fuori dall’orario lavorativo.

Tra i corsi normalmente ammessi:

  • scuola secondaria;
  • università;
  • master;
  • ITS;
  • corsi professionali riconosciuti;
  • percorsi abilitanti;
  • corsi di specializzazione.

Come richiedere i permessi studio

La richiesta deve essere presentata al datore di lavoro o all’ufficio del personale secondo le modalità previste dal proprio CCNL.

Generalmente occorre allegare:

  • certificato di iscrizione;
  • calendario del corso;
  • attestato di frequenza;
  • documentazione degli esami sostenuti.

Nel pubblico impiego e nella scuola esistono spesso finestre annuali precise per presentare domanda. Nel comparto scuola, ad esempio, molte amministrazioni fissano ancora la scadenza intorno al 15 novembre per l’anno successivo.

Agevolazioni aggiuntive per lavoratori-studenti

Oltre ai permessi studio, la normativa italiana continua a prevedere ulteriori tutele per chi lavora e studia contemporaneamente.

Il lavoratore-studente può infatti beneficiare:

  • di turni compatibili con la frequenza dei corsi;
  • dell’esonero dal lavoro straordinario;
  • dell’esclusione dai turni nei giorni di riposo;
  • di permessi retribuiti per sostenere esami universitari o scolastici.

In alcuni CCNL vengono previsti anche:

  • permessi non retribuiti aggiuntivi;
  • flessibilità oraria;
  • smart working compatibile con il percorso formativo;
  • priorità nella scelta dei turni.

Attenzione: ogni CCNL può prevedere regole differenti

Nel 2026 non esiste una disciplina identica per tutti i lavoratori. Molti aspetti pratici dipendono infatti dal contratto collettivo applicato.

Per questo motivo è sempre consigliabile consultare:

  • il proprio CCNL;
  • il sito del sindacato di categoria;
  • l’ufficio HR;
  • il portale dell’ente pubblico di riferimento.

Tra i contratti che disciplinano specificamente il diritto allo studio:

  • CCNL Commercio;
  • CCNL Metalmeccanici;
  • CCNL Funzioni Centrali;
  • CCNL Scuola e Ricerca;
  • CCNL Sanità;
  • CCNL Enti Locali.

Per verifiche aggiornate:

  • ARAN – Contratti collettivi pubblici
  • CGIL – Diritto allo studio e permessi 150 ore
  • CISL Scuola – Permessi diritto allo studio
  • Ministero del Lavoro

Contenuto originale tratto e aggiornato da:

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