Per ottenere il marchio di qualità ecologica europea, un prodotto deve rispettare i requisiti adottati a livello europeo per lo specifico gruppo di beni o servizi al quale appartiene.
Esiste un iter da seguire per ottenere il marchio. La documentazione tecnica e le prove richieste cambiano secondo il tipo di prodotto o servizio e sono descritte nei criteri europei e nei relativi manuali destinati ai richiedenti.
Ecco una guida dettagliata per capire che cos’è l’Ecolabel UE, verificare se un prodotto può ottenerlo e conoscere, a grandi linee, la procedura da seguire in Italia.
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Come richiedere e ottenere il marchio Ecolabel UE
L’Ecolabel UE è il marchio volontario dell’Unione europea che identifica prodotti e servizi con prestazioni ambientali elevate. Non certifica semplicemente una singola caratteristica, come la presenza di materiale riciclato, ma considera gli impatti più rilevanti generati durante il ciclo di vita: materie prime, produzione, uso, durata, rifiuti e possibilità di recupero variano a seconda della categoria esaminata.
La presenza del simbolo del fiore europeo non significa che il prodotto non abbia alcun impatto sull’ambiente. Indica, invece, che ha superato criteri comuni, misurabili e verificati da un organismo competente, conservando nel contempo prestazioni adeguate all’uso. È questa verifica indipendente a distinguerlo da molte dichiarazioni ambientali formulate direttamente dalle aziende.
Il sistema è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010. È valido nello Spazio economico europeo e può essere utilizzato soltanto dopo la concessione di una licenza e la stipula del relativo contratto. Non va confuso con EMAS, che riguarda la gestione ambientale di un’intera organizzazione, né con una generica certificazione biologica o con la marcatura CE.
Quali prodotti e servizi possono ottenere l’Ecolabel UE
Il primo controllo da effettuare riguarda l’ammissibilità. Non è possibile chiedere l’Ecolabel UE per qualsiasi prodotto scegliendo liberamente i requisiti da dimostrare: deve esistere un gruppo di prodotti o servizi riconosciuto e devono essere in vigore i relativi criteri approvati dalla Commissione europea.
Tra i settori coperti figurano, a titolo esemplificativo, detergenti e prodotti per la pulizia, carta, tessili e calzature, pitture e vernici, rivestimenti, mobili e materassi, lubrificanti, prodotti per la cura della persona e degli animali, strutture ricettive e servizi di pulizia di ambienti interni. L’elenco può cambiare, perché i criteri vengono revisionati, prorogati o sostituiti.
La verifica deve quindi essere effettuata nella pagina ufficiale della Commissione dedicata ai gruppi di prodotti e ai criteri Ecolabel UE. Per ogni gruppo sono indicati l’ambito di applicazione, la Decisione europea vigente, la scadenza dei criteri e, quando disponibile, il manuale per il richiedente.
Non basta che il prodotto sembri “verde”. Occorre leggere con attenzione la definizione del gruppo, comprese inclusioni ed esclusioni. Un bene che rimane fuori dall’ambito stabilito dalla Decisione non può ottenere il marchio, anche quando possiede buone caratteristiche ambientali. Il Regolamento esclude inoltre alimenti, bevande, medicinali per uso umano e veterinario e dispositivi medici; attualmente non sono stati adottati criteri Ecolabel UE per alimenti e mangimi.
Chi può presentare la domanda
Possono presentare domanda produttori, fabbricanti, importatori, fornitori di servizi, grossisti e dettaglianti. Un rivenditore può farlo per prodotti commercializzati con il proprio marchio. Anche un operatore con sede fuori dallo Spazio economico europeo può richiedere l’Ecolabel, purché il prodotto sia immesso sul relativo mercato.
La scelta dell’organismo competente dipende dall’origine del prodotto. Se nasce in un solo Paese dello Spazio economico europeo, la pratica va presentata all’organismo competente di quel Paese. Se è realizzato nella stessa forma in più Paesi, il richiedente può rivolgersi all’organismo di uno di essi. Per un prodotto proveniente da fuori dello Spazio economico europeo si sceglie, invece, un organismo competente di uno dei Paesi nei quali il bene è o sarà commercializzato.
In Italia l’organismo competente è il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit – Sezione Ecolabel, che si avvale del supporto tecnico della Sezione Ecolabel di ISPRA. È opportuno contattare ISPRA prima di predisporre prove costose, soprattutto quando esistano dubbi sulla corretta categoria o sull’applicabilità di uno specifico criterio.

Studiare i criteri prima di presentare la richiesta
La parte più impegnativa non è compilare il modulo amministrativo, ma costruire un fascicolo capace di dimostrare il rispetto di ogni criterio. La Decisione europea relativa al gruppo di appartenenza stabilisce quali requisiti soddisfare e quali forme di valutazione e verifica siano accettate.
Possono essere richiesti dati sulla composizione, dichiarazioni dei fornitori, schede di sicurezza, quantità e classificazione delle sostanze impiegate, consumi di energia o acqua, emissioni, origine delle materie prime, riciclabilità degli imballaggi, durabilità e prestazioni del prodotto. In altri casi servono rapporti di prova rilasciati da laboratori idonei. Requisiti e documenti cambiano sensibilmente tra un detergente, un tessuto e una struttura ricettiva.
Il manuale utente dello specifico gruppo contiene normalmente una lista di controllo, modelli di dichiarazione ed esempi di calcolo. Conviene usarlo come indice del fascicolo, associando a ogni criterio la relativa prova e segnalando in modo trasparente quelli non applicabili. Dichiarazioni generiche sull’attenzione ambientale dell’impresa non sostituiscono i documenti richiesti.
Questa fase può diventare anche l’occasione per esaminare consumi, materiali e processi produttivi. Nell’articolo dedicato a [come rendere un’azienda più sostenibile – inserire link interno] si possono approfondire gli interventi organizzativi preliminari, ricordando però che le buone pratiche aziendali non equivalgono automaticamente alla conformità Ecolabel.
Procedura per ottenere l’Ecolabel UE in Italia
L’iter concreto può essere riassunto nei passaggi seguenti:
- Individuare il gruppo corretto. Si controllano la Decisione europea vigente, l’ambito di applicazione e la data di validità dei criteri.
- Contattare l’organismo competente. In caso di dubbi si chiede un orientamento alla Sezione Ecolabel di ISPRA prima di avviare prove e analisi.
- Effettuare la preregistrazione. Il prodotto o servizio va preregistrato nel catalogo europeo ECAT; per le strutture ricettive si utilizza il catalogo dedicato. La scheda diventerà pubblica solo dopo l’approvazione.
- Preparare il fascicolo tecnico. Si raccolgono moduli, dichiarazioni, schede, calcoli, certificati e rapporti di prova previsti dalla Decisione e dal manuale del gruppo.
- Compilare il modello italiano corretto. ISPRA mette a disposizione moduli differenti per prima concessione, rinnovo ed estensione e per prodotti, strutture ricettive e servizi di pulizia.
- Pagare i diritti di istruttoria. La ricevuta deve essere allegata alla richiesta. Un pagamento mancante o errato impedisce l’acquisizione della domanda.
- Inviare la domanda via PEC. Secondo le istruzioni ISPRA vigenti, il modello e gli allegati digitali si trasmettono esclusivamente a
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it, con copia asegreteria.ecolabel@isprambiente.it. - Rispondere alle richieste di integrazione. ISPRA conduce l’istruttoria tecnico-amministrativa, analizza i documenti e può svolgere verifiche o visite presso l’azienda.
- Attendere la decisione e sottoscrivere il contratto. In caso di esito positivo, il Comitato delibera la concessione, viene registrato il contratto e il prodotto è convalidato nel catalogo europeo.
- Usare il marchio e mantenerne i requisiti. Il titolare può applicare il logo soltanto ai prodotti compresi nella licenza, rispettando le regole grafiche, pagando i diritti annuali dovuti e comunicando le modifiche rilevanti.
La domanda italiana deve utilizzare il modello ufficiale in vigore. La pagina ISPRA sulla procedura per richiedere il marchio Ecolabel UE raccoglie moduli, istruzioni, indirizzi e documentazione aggiornata. Dal 15 giugno 2025 ciascuna domanda di prima concessione, rinnovo o estensione può contenere al massimo 100 prodotti; per quantità superiori occorrono ulteriori domande.
Quali documenti allegare
Non esiste un fascicolo identico per tutte le richieste. In linea generale, la domanda deve contenere il modello compilato e firmato, la prova della preregistrazione nel catalogo europeo, la ricevuta del pagamento, i dati del richiedente e del prodotto, nonché l’intera documentazione tecnica prevista dai criteri applicabili.
Il richiedente deve prestare particolare attenzione alla corrispondenza tra nomi commerciali, codici, formulazioni, siti produttivi e prodotti inseriti in ECAT. Una licenza può coprire più articoli dello stesso gruppo, ma è necessario descriverli correttamente e dimostrare quali condividano la medesima formulazione o composizione.
Quando sono richieste analisi, non va scelto un laboratorio soltanto in base al prezzo. Occorre verificare che i rapporti di prova, i metodi utilizzati e l’accreditamento siano accettabili per il criterio considerato. La Commissione precisa che gli organismi competenti devono preferibilmente riconoscere attestazioni rilasciate da laboratori o organismi accreditati secondo le pertinenti norme armonizzate.
Quanto costa ottenere e mantenere il marchio
In Italia bisogna distinguere i diritti di istruttoria, dovuti al momento della domanda, dai diritti annuali per l’uso del marchio, versati a partire dall’anno successivo al conseguimento della licenza. Possono aggiungersi costi aziendali per prove di laboratorio, consulenza, adeguamenti del prodotto o del processo e raccolta dei documenti.
Per i prodotti, gli importi di istruttoria pubblicati da ISPRA nell’aprile 2026 sono pari, per ciascuna formulazione o composizione, a 1.200 euro per le grandi imprese, 600 euro per le PMI e 350 euro per le microimprese. L’estensione semplice prevista per alcune variazioni, come nuovo nome commerciale, formato o codice, costa 100 euro. Per strutture ricettive e servizi di pulizia si applicano le regole indicate nel documento ISPRA; sono previste riduzioni del 30% per aziende registrate EMAS o del 15% per aziende certificate ISO 14001, non cumulabili.
I diritti annuali sono calcolati secondo il tipo e le dimensioni dell’operatore. Per le microimprese l’importo pubblicato è forfettario, pari a 100 euro; per PMI e grandi imprese si applicano percentuali e soglie minime e massime differenti in base a prodotti o servizi. Poiché tariffe, modalità e coordinate possono cambiare, prima di ogni versamento è indispensabile consultare la pagina ISPRA sui costi del marchio Ecolabel UE.
Quanto tempo richiede la certificazione
Non esiste una durata uguale per tutte le pratiche. Il Regolamento prevede che, normalmente entro due mesi dal ricevimento, l’organismo competente controlli la completezza della documentazione e informi il richiedente. Se il fascicolo è incompleto, l’operatore ha fino a sei mesi per completarlo; in mancanza, la domanda può essere respinta.
Questi termini non significano che il marchio venga necessariamente concesso in due mesi. La durata complessiva dipende dalla qualità del fascicolo, dalla complessità dei criteri, dalle prove necessarie, dalle integrazioni richieste e dalle eventuali verifiche. Preparare in anticipo dichiarazioni dei fornitori e rapporti di laboratorio riduce il rischio di sospensioni.
La licenza è collegata alla validità dei criteri europei del gruppo interessato. Quando la Commissione rivede i criteri, il titolare deve controllare le disposizioni transitorie e, se necessario, presentare una domanda di rinnovo dimostrando la conformità ai nuovi requisiti.
Cosa accade dopo l’approvazione
Dopo la delibera positiva e la sottoscrizione del contratto, il prodotto o servizio viene associato a un numero di licenza e pubblicato nel catalogo europeo. Il logo può comparire sul prodotto, sull’imballaggio e nei materiali promozionali soltanto nei modi consentiti dalle linee guida ufficiali.
Non è lecito estendere graficamente o verbalmente la certificazione all’intera azienda quando la licenza riguarda soltanto alcuni prodotti. Anche formule come “azienda certificata Ecolabel” possono risultare ambigue: è più preciso indicare quali beni o servizi abbiano ottenuto il marchio e riportare il numero di licenza dove richiesto.
Il titolare deve mantenere nel tempo la conformità, comunicare variazioni di composizione, fornitori, stabilimenti, formati o nomi commerciali quando rilevanti e consentire i controlli. Un uso improprio, una non conformità o il mancato pagamento dei diritti può condurre alla sospensione o alla revoca. Per comprendere come presentare correttamente le caratteristiche ecologiche senza affermazioni vaghe, può essere utile anche la guida [come evitare il greenwashing nella comunicazione aziendale – inserire link interno].
Gli errori che più spesso rallentano la pratica
L’errore iniziale più grave è dare per scontato che un prodotto sia ammissibile senza leggere l’ambito della Decisione europea. Seguono l’uso di moduli vecchi, la mancata corrispondenza con ECAT, il pagamento errato, documenti dei fornitori incompleti e rapporti di prova non conformi ai metodi richiesti.
È rischioso anche modificare un prodotto già certificato senza valutarne le conseguenze. Una nuova formulazione, un diverso stabilimento o fornitore, un cambio di formato o di nome commerciale possono richiedere una domanda di estensione e il relativo pagamento. La procedura corretta dipende dalla natura della modifica e va concordata con l’organismo competente.
Infine, il marchio non deve essere usato prima dell’approvazione né presentato come una generica autodichiarazione ambientale. La strategia più efficace consiste nel partire dai criteri, individuare subito le prove mancanti e mantenere un fascicolo ordinato per requisito. In questo modo la domanda non si limita a raccontare le qualità del prodotto, ma consente a ISPRA e al Comitato di verificarle concretamente.




