Risale al 17 Febbraio 1992 l’introduzione di quella che viene comunemente indicata come legge 104 ( in seguito oggetto di modifiche apportate dal provvedimento dell’ 8/3/2000, n. 53 e dal decreto legislativo datato 26/3/ 2001, n. 151.), ossia l’insieme delle norme che consentono ai lavoratori di potersi avvalere di agevolazioni ai fini dell’assistenza a familiari che siano stati precedentemente riconosciuti come disabili e pertanto bisognosi di assistenza. ( leggi la nostra guida Scopri quali sono le spese detraibili dal 730 per i diversamente abili)
A tal scopo è necessario che gli stessi si sottopongano ad una specifica visita medica condotta da una commissione dell’Asl composta da un medico e, di norma, altre figure professionali quali il medico di categoria, uno psicologo/psichiatra, e, in alcune circostanze, l’ assistente sociale.
Vediamo allora cosa comporta la legge 104, chi possa farne richiesta e come effettuare la domanda.
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Cosa prevede la legge 104
La norma prevede per chi ne ha diritto la possibilità di usufruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito e congedi straordinari sempre che il familiare disabile (sia parente o affine entro il terzo grado di parentela). Stessa possibilità, naturalmente, anche per i lavoratori che, in base a quanto stabilito dalla stessa norma al comma 3, abbiano avuto il riconoscimento di un handicap.
Come fare domanda per la legge 104
Per quanto riguarda la domanda finalizzata alla richiesta di assistenza ai familiari, questa deve essere presentata alla sede competente, secondo 3 diverse modulistiche (scaricabili direttamente dal sito dell’Inps).
Più specificamente i moduli, a seconda della tipologia del richiedente, si suddividono in:
• Modulo Hand 1 : ad uso di genitori o affidatari di minore;
• Modulo Hand 2: previsto per i genitori e familiari di portatori di handicap maggiorenni;
• Modulo Hand 3: riservato a lavoratori disabili con handicap grave
Se, al contrario, a domanda è rivolta all’ottenimento di un congedo retribuito occorrerà far riferimento al modello Hand 4 ( per genitori di portatori di handicap), Hand 5 ( se a farne richiesta sono un fratello o una sorella di una disabile) e Hand 6 (quando il richiedente è il coniuge).
Naturalmente le richiesta vanno inoltrate comprensive dall’attestazione di gravità dell’handicap riconosciuta dalla Commissione della Asl si è occupata di vagliare il caso. Le richieste vanno avanzate via raccomandata o consegnate a mano presso la sede dell’Inps di riferimento, quando non inoltrate attraverso l’ausilio di un Patronato.
Oltre all’ottenimento di permessi, esiste la possibilità di far richiesta anche di periodi di congedo straordinario (Legge 388/2000), per un periodo massimo di due anni, anche frazionato, anche in questo caso inoltrando la domanda, per via telematica, attraverso il sito dell’Inps o tramite l’aiuto di un Patronato.
Inoltre esiste un numero verde l’ e 803.164 ( orari lun-ven dalle ore 8 alle 20, sabato 8-14) che l’Inps mette a disposizione degli utenti per ottenere informazioni e chiarimenti di tipo procedurale o normativo