Prima di affittare casa bisogna sapere alcune informazioni importanti per evitare di incorrere in qualche brutta sorpresa. Intanto, nel caso in cui vi sarete rivolti ad un’agenzia immobiliare per la ricerca dell’appartamento, dovete sapere che questa, svolgendo un ruolo di intermediario, alla fine del suo mandato vorrà essere pagata per il servizio. Pertanto sarebbe meglio informarsi in anticipo sui soldi che poi essa pretenderà.
Quando poi avrete trovato casa bisognerà stipulare il contratto d’affitto con il proprietario che poi dovrà essere anche registrato presso l’Ufficio di Registro. Le spese di registrazione saranno a carico vostro e del proprietario, al 50%. Nel contratto dovranno essere riportati la durata, il canone da versare ogni mese, ma anche l’obbligo di preavviso per l’inquilino, nel caso in cui questo deciderà di lasciare la casa e quindi recidere dal contratto, e gli obblighi che derivano dalle spese di manutenzione. Infatti mentre al proprietario di casa spetteranno le spese di manutenzione straordinaria ed ordinaria, l’inquilino invece si occuperà delle piccole spese di manutenzione.
Alla stipula del contratto si dovrà versare una caparra, a garanzia dell’immobile, il cui importo non può superare i tre mesi di affitto. Questa poi una volta scaduto il contratto, e nel caso in cui l’immobile non avrà subito danni imputabili al conduttore, gli potrà essere restituito, comprensiva di interessi maturati.
I contratti di affitto possono essere di vario tipo, infatti vi sono quelli cosiddetti liberi, che hanno una durata di 4 anni e che possono essere rinnovati per altri 4. In questo caso il canone di affitto viene concordato tra le parti liberamente. Nel caso in cui il proprietario decida di rescindere dal contratto allora dovrà dare una disdetta motivata all’inquilino e con un anticipo di almeno 6 mesi dallo scadere del contratto. Le particolari necessità che possono spingere il proprietario al diniego del rinnovo del contratto sono riportate all’art. 3 della legge n. 431/98. Anche l’inquilino da parte sua potrà recidere dal contratto, ma ha anche lui l’obbligo di comunicarlo al proprietario di casa almeno sei mesi prima.
Un’altra tipologia di contratti riguarda quelli convenzionati che hanno una durata minima di tre anni e sono rinnovabili per altri tre. Si chiama “convenzionato” perché a differenza del primo, qui il canone viene stabilito tenendo conto di particolari termini fissati a livello locale tra i Comuni e le associazioni di cui fanno parte i proprietari e gli inquilini. Nel caso in cui non si è giunto ad un accordo per il suo rinnovo, il contratto viene automaticamente rinnovato per altri due anni.
I contratti “transitori” invece durano da 1 a 18 mesi e comprendono una clausola nella quale viene data specifica spiegazione relativamente all’esigenza locativa transitoria che giustifica questo tipo di contratto. Questa particolare esigenza transitoria può appartenere sia al locatario che all’inquilino. Costoro tra l’altro dovranno provvedere a confermarsi tramite raccomandata A/R e prima della scadenza del contratto, il verificarsi della stessa, altrimenti le cause della transitorietà del contratto verranno meno.
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