Sono sei le novità contenute nel “Jobs Act” per quanto concerne il congedo parentale e le nuove misure già nel 2015 sono applicabili in via sperimentale. Vediamole nel dettaglio.
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Come funziona il congedo parentale
Le 6 novità per il congedo parentale introdotte dal Jobs act
La prima misura riguarda il congedo parentale facoltativo: quello retribuito può essere richiesto fino ai 6 anni di età del bambino (il limite precedente era 3 anni), quello non retribuito invece sino ai 12 anni di età del proprio figlio.
Il congedo retribuito corrisponde al 30% dello stipendio e la durata di 6 mesi è rimasta invariata rispetto al passato.
In futuro verrà valutata la possibilità di estendere il congedo retribuito oltre i 6 anni di età del bambino per le famiglie più povere, ma al momento tale misura non è stata inclusa nella nuova normativa.
Le nuove misure circa il congedo – sia retribuito e che non – sono valide anche nei casi di affidamento e adozione.
Viene inoltre prevista la possibilità per i genitori di commutare il congedo parentale in un impiego part-time al 50%. Cosa significa esattamente? Padri e madri potranno optare per il congedo su base oraria invece che giornaliera, in una misura che equivale alla metà:
“dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente“.
Se si sceglie la fruizione oraria non sarà possibile cumulare riposi e permessi. La possibilità di poter scegliere il congedo parentale a ore era stato già previsto all’interno della legge di stabilità del 2013, ma era rimasta nel cassetto fino ad oggi.
Se il parto si verifica in anticipo rispetto alla data prevista, i giorni di astensione per la maternità obbligatoria di cui non si è beneficiato prima della nascita del figlio verranno aggiunti al periodo di congedo successivo al parto. Tale misura è valida pure se la somma di entrambi i periodi è superiore al limite previsto di cinque mesi; si tratta di una soluzione pensata per andare incontro alle lavoratrici che si trovano a dover fare i conti con parti molto prematuri.
Altra modifica rilevante è la riduzione del preavviso: il periodo minimo per comunicare al proprio datore di lavoro che si intende usufruire del diritto al congedo parentale scende da due settimane a cinque giorni. Ancora inferiore è il limite minimo di preavviso in caso di congedo parentale su base oraria: la comunicazione al datore può avvenire con un preavviso di soli due giorni.
I datori di lavoro privati potranno godere di un beneficio normativo al fine di incentivare il “telelavoro”, vale a dire il lavoro da casa per i dipendenti alle prese con “cure parentali“, ovvero che devono prendersi cura di un parente. Questi dipendenti saranno considerati diversamente rispetto agli altri lavoratori per quanto riguarda il computo dei limiti numerici legati alla base occupazionale. In sostanza, non dovranno sottostare alle tabelle che regolano la marcia produttiva.