L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è un documento che indica i consumi energetici di un edificio, rilasciato da un tecnico specializzato e sostituito nel 2013 dal cosiddetto APE, ovvero l‘Attestato di Prestazione Energetica, mediante il DL 63/2013 (convertito nella Legge 90/2013). Il motivo di questa sostituzione sarebbe l’intenzione di fornire ai cittadini una documentazione più completa, che deve tener conto di un numero maggiore di parametri e con procedure di calcolo differenti rispetto al suo predecessore.
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Cosa cambia con l’introduzione dell’Ape
L‘APE ha una validità di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere costantemente aggiornato in caso di interventi di ristrutturazione o riqualificazione. I 10 anni sono tuttavia condizionati dalle procedure di controllo delle prestazioni energetiche previste. Se tali controlli non vengono effettuati come da legge, l’attestato perde valenza a partire dal 31 Dicembre dell’anno in cui erano previsti i controlli.
In caso di compravendita, locazione o atto di trasferimento a titolo gratuito, L’APE deve essere allegato sempre al contratto o all’atto, in quanto il mancato rispetto della norma renderebbe gli stessi nulli.
Sono invece esclusi dall’obbligatorietà dell’APE, le seguenti categorie di edifici:
– edifici industriali/artigianali/agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati come conseguenza del processo produttivo o mediante reflui non altrimenti sfruttabili
– edifici rurali, privi di climatizzazione
– gli edifici isolati con una superficie utile inferiore ai 50 mq.
– gli edifici previsti nel DL del 22 Gennaio 2004, n. 42 (relativo ai beni culturali e del paesaggio)
– gli edifici non compresi nelle categorie previste dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 Agosto 1993, n.412, che non prevedono l’installazione di sistemi tecnici, quali box, cantine, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, parcheggi multilivello, etc…
– gli edifici destinati a luogo di culto.
L’art. 15 del D.lgs. 192/2005 esplicita invece le sanzioni in caso di non rispetto delle norme in materia, le quali possono interessare il costruttore o il proprietario che non dovessero dotare gli edifici di nuova costruzione o ristrutturati di attestazione APE.
Il 3 Marzo 2015 è stata introdotta una versione aggiornata del decreto che chiarisce definitivamente tali procedure di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’uso delle fonti rinnovabili negli edifici, nonchè i requisiti minimi da rispettare negli edifici di nuova costruzione e in quelli ristrutturati. Gli standard minimi indicati hanno l’obiettivo di ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, in maniera da arrivare alla realizzazione di costruzioni a energia quasi zero. Inoltre, la nuova direttiva punta ad una omogeneità nazionale delle norme in questo campo, evitando la frammentazione dovuta alle varie autonomie regionali.
Per ciò che riguarda il rispetto dei requisiti minimi fissati, gli edifici di nuova costruzione verranno confrontati con un “edificio di riferimento”, identico in tutto e per tutto all’originale, mentre per gli edifici destinati ad una riqualificazione energetica tali requisiti sono indicati a parte.
I nuovi requisiti entreranno in vigore a partire dal 1° Luglio 2015.