Fino al 28 Febbraio, si potrà usufruire della cosiddetta “definizione agevolata”.
In poche parole, Equitalia non applicherà gli interessi di mora e di ritardata iscrizione relativi alle “cartelle di riscossione” affidate ad Equitalia entro lo scorso 31 Ottobre. Vediamo insieme come funziona.
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Come funziona la sanatoria con Equitalia
I cittadini interessanti alla sanatoria dovranno:
1) Ovviamente innanzitutto recarsi presso gli uffici Equitalia. I contribuenti qui potranno discutere e valutare, con gli addetti, la propria situazione.
Il contribuente ha diritto ad un’adeguata assistenza fiscale e, in caso di dubbi, è opportuno, chiedere i necessari chiarimenti.
E’ bene precisare che non tutte le cartelle ed gli avvisi potranno beneficiare del regime di definizione agevolata. Rientrano nella definizione agevolata, che verrà applicata anche in caso di rateizzazioni, sospensioni di tipo giudiziale o altre particolari situazioni:
– i tributi erariali (come lVA e IRPEF)
– le entrante erariali (come le multe per violazioni del codice stradale e il bollo auto, seppur limitatamente agli “interessi di mora”
– avvisi di accertamento e cartelle che risultano emessi relativamente a “tributi di competenza delle agenzie fiscali“(ossia del Demanio, dell’agenzia delle Entrate, dei Monopoli, del Territorio e delle Dogane), i diversi uffici statali (come prefetture e ministeri), ed enti locali affidati entro il 31 Ottobre del 2013.
Sono, invece, escluse dalla sanatoria per Equitalia, gli importi dovuti:
“Per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti”,
i contributi che vengono richiesti dai diversi enti previdenziali e tutti i tributi locali non di competenza Equitalia.
2) Procedere alla verifica delle cartelle: i contribuenti dovranno verificare la propria situazione debitoria e controllare la data in cui gli importi dovuti sono stati affidati all’agente della riscossione. Tutte queste informazioni si possono trovare nell’ “estratto di ruolo” disponibile presso gli sportelli Equitalia. Ricordiamo, che i contribuenti rientranti nell’agevolazione non dovranno pagare gli:
“interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti”.
Si precisa, inoltre, che sugli avvisi e le cartelle emessi in riferimento ad entrate erariali non si dovrà pagare neppure il:
“Tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo”.
Come pagare sanatoria Equitalia
3) Pagare entro la scadenza: i contribuenti che decidono di aderire alla sanatoria, dovranno procedere al pagamento del debito residuo, ovviamente “al netto degli interessi non dovuti”, delle spese di notifica e dell’aggio, entro la scadenza prefissata del 28 Febbraio 2014. Andranno saldati anche eventuali costi spese relative a procedimenti in atto.
Ricordiamo, che fino al 15 di Marzo rimane sospesa la riscossione dei diversi debiti interessati alla “definizione agevolata“. Entro il 30 giugno, Equitalia, provvederà ad inviare, via posta ordinaria, apposita comunicazione di “avvenuta estinzione del debito”.
4) Pagare in maniera corretta presso gli uffici preposti: i contribuenti dovranno pagare, mediante apposito modulo F35, presso gli uffici Equitalia o in tutti gli uffici postali italiani. Nel campo “eseguito da”, dovranno, tassativamente, indicare la seguente dicitura: “definizione ruoli – l.S. 2014”.
Ricordiamo come il modulo F35 dovrà essere opportunamente completato da codice fiscale per ogni avviso o cartella che si desidera saldare attraverso il regime agevolato.