Inutile sottolineare la pericolosità dell’amianto, colpevole di aver lasciato nel nostro Paese, soprattutto nel casalese, sede di uno stabilimento Eternit, un’infinita scia di sangue e morte ( 3 mila le vittime accertate anche se la stima probabilmente è nettamente al ribasso).
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L’amianto è sempre pericoloso ?
E per questo che un intervento per una sua sicura rimozione appare come una scelta logica che, da alcuni anni, vede anche la presenza di specifici incentivi quali l’Ecobonus 65% per la riqualificazione energetica o presenti nel Bonus Ristrutturazioni 50% (confermati anche per il 2016) ai fini di un’opera di rimozione di un materiale che, nei decenni passati, ha visto, purtroppo, utilizzo un po’ dappertutto…ne troviamo residui, infatti, in lastre di copertura, intonaco, canne fumaria, ma anche in pannelli, pavimenti, tubazioni, ecc…
Interventi importanti, anche se, al fine di non creare inutili allarmismi, giova ricordare che la presenza di amianto non necessariamente comporta rischi per la salute di chi vi abita, come conferma, ad esempio, lo stesso allegato sulla valutazione del rischio al decreto ministeriale 6 Settembre 1994 che citiamo testualmente:
“Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto”.
Inoltre occorre pensare che non sempre risulta possibile rimuovere il materiale. Soprattutto laddove vi sono degli ostacoli strutturali dell’edificio.
Come gestire la presenza di amianto
Di norma, però, è opportuno stilare un programma di controllo e manutenzione, tale da prevenire il possibile rilascio e dispersione delle fibre, in modo da mettere in sicurezza il sito. Dispersione delle fibre che rappresenta la pericolosità maggiore dell’amianto quando si presenta in matrice friabile rispetto ad un suo utilizzo in forma compatta. Sono, infatti, le minuscole fibre volatili a determinare le letali patologie a danno dell’apparato respiratorio.
Spetta all’amministratore del condominio, oltre a conservare la prescritta documentazione sulla presenza dell’amianto e gestire la segnaletica e indicare le misure di sicurezza e i comportamenti da osservare a vantaggio degli occupanti dell’edificio, individuare una persona responsabile del rischio amianto, che avrà la responsabilità di controllo e coordinamento dell’opera di manutenzione, valutando anche se esista la necessità di un intervento di bonifica.
In questo caso spetta alla figura di riferimento scegliere un’azienda qualificata e, soprattutto, abilitata ( attraverso l’iscrizione ad un Albo nazionale di gestori ambientali,con iscrizione alla categoria 10) con la conseguente necessità di disporre di personale specificamente formato.
Spetterà alla ditta designata realizzare un “piano di lavoro” che andrà presentato all ‘Asl competente un mese prima dell’inizio dei lavori, tranne quando si ravvisino situazioni di particolare emergenza. Decorso un mese dalla comunicazione vale il silenzio-assenso.
Tre gli interventi possibili:
- Incapsulamento: metodo che prevede di trattare le superficie incriminate con una speciale vernice che ricopre l’amianto, assicurando l’impossibilità di dispersione.
- Confinamento: ossia l’utilizzo di murature per isolare l’amianto.
- Rimozione del materiale.
Modalità che richiedono, a seconda del tipo di attività, diverse autorizzazioni edilizie, visto che, ad esempio, la rimozione parziale, non richiede alcun visto preliminare. Qualora, al contrario, i lavori siano rivolti alla rimozione del cemento-amianto, con conseguente sostituzione di un’altra copertura coibentata, obbligatoria è che vi sia una comunicazione di inizio lavori.
Non meno importante il processo di smaltimento del materiale che dovrà obbligatoriamente essere scaricato in un centro di stoccaggio o direttamente in discarica. In questo caso lo smaltimento sarà consentito all’impresa appaltatrice, qualora la stessa compaia iscritta in categoria 5 (indicazione che deve comparire anche nell’elaborato inviato all’Asl, dove deve essere precisato anche il tragitto adottato per lo smaltimento).
Fatto ciò, entro 90 giorni, il proprietario deve avere copia del Fir (formulario di identificazione rifiuti), che attesti l’avvenuto smaltimento attraverso il una discarica autorizzata.
Come per il 2015, anche per l’anno corrente, l’operazione ( come inserita nella Legge di stabilità) prevede una detrazione nella misura del 50%, per un importo massimo di 96 mila euro, attraverso una liquidazione che avverrà in 10 rate annuali.
Inoltre sempre all’interno dello stesso nel Collegato ambientale alla Legge di Stabilità viene previsto un credito di imposta del 50% delle spese sostenute nel 2016 per interventi di bonifica dell’amianto anche quando riguardino beni e strutture produttive, con una copertura prevista fissata in 5,6 milioni di euro per il triennio 2017-2019.