L’autocertificazione è stata introdotta con la Legge Bassanini del 1997 (L. 127/97) sullo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo. Ed in effetti essa reca vantaggi sia per i cittadini, che così facendo sono esenti dai costi di alcun tipo (non si paga né l’imposta di bollo, né i diritti di segreteria) e vedono snellire di molto i tempi biblici delle procedure burocratiche. Ma anche gli uffici ne traggono i loro benefici in quanto vedono alleggerire la propria mole di lavoro.
L’autocertificazione consente ai cittadini di redigere una dichiarazione in cui viene sottoscritto il proprio stato, ma anche fatti e qualità personali e di cui lui stesso se ne assume la responsabilità. E la firma non necessita di essere autenticata.
In breve, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con tutti i gestori di Pubblico Servizio (Enel, Telecom, Aci, etc) il cittadino può fare valere anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero una dichiarazione che sostituisce il certificato, sottoscritta da lui stesso e senza che dopo ci sia la necessita di presentare il certificato vero e proprio. E’ possibile inoltre presentare l’autocertificazione anche agli istituti privati, come banche, assicurazioni e pure ai notai, ai datori di lavoro etc, sarà però loro discrezione accettarla o meno. Invece le P.A. hanno il dovere di accettarle ed eventualmente verificare a campione sulla veridicità del loro contenuto. In caso questa dovesse venire a mancare il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria e gli eventuali benefici che ne avrebbe potuto ottenere, decadono. Le sanzioni a cui si va incontro sono fissate dal codice penale con il D.P.R. 445/2000 (art. 75 e art. 76).
Prima della Legge Bassanini, era in vigore l’art.2 della Legge 15/68 che prevedeva alcuni casi in sui si poteva ricorrere all’autocertificazione come ad esempio per dichiarare i propri dati anagrafici, la residenza, la cittadinanza, l’esistenza in vita, il godimento dei diritti politici, la nascita del figlio, lo stato di famiglia, il decesso del coniuge etc. In seguito invece il D.P.R. 403/98 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, ha esteso la possibilità di autocertificazione anche ai titoli di studio acquisiti, agli esami sostenuti, ai titoli di abilitazione, a quelli di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica, nonché per autocertificare il codice fiscale, la partita Iva, lo stato di disoccupazione, la qualità di studente, di casalinga, di pensionato, l’assenza di condanne penali, l’adempimento agli obblighi militari etc etc.
Troverete tutto l’elenco dei casi in cui è possibile richiedere l’autocertificazione in diversi siti web.
I certificati tradizionali rimangono obbligatori nel caso si tratti di pratiche necessarie per contrarre il matrimonio, di rapporti con l’autorità giudiziaria nonché di atti da trasmettere all’estero, mentre invece le autocertificazioni non sono ammesse per i certificati medici e veterinari, per quelli di origine, di conformità CE e di marchi e brevetti.
Possono presentare un’autocertificazione anche i cittadini italiani e quelli appartenenti all’Unione Europea nonché gli extracomunitari regolarmente soggiornanti nel nostro Paese, però solo con riferimento ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.
Vi ricordo che le autodichiarazioni vanno sottoscritte anche non in presenza di un funzionario addetto e che ad esse non va allegata una fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Vanno inoltre presentate scritte su carta semplice e possono essere altresì trasmesse via posta, fax o per email (con firma digitale o pec), oppure è possibile compilare appositi modelli precompilati di dichiarazioni sostitutive reperibili presso le amministrazioni o sul web.
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