La professione del venditore ambulante, spesso sottovalutata, nasconde diverse potenzialità. Nella vita di tutti i giorni si è, infatti, portati a pensare che il commercio al dettaglio sia rappresentato esclusivamente dalla grande distribuzione e dai negozi fisici sparsi per le vie delle città, trascurando quindi il ruolo importante volto dai venditori che svolgono la propria attività presso mercati e fiere, i cosiddetti venditori ambulanti.
Molto spesso, ma non sempre, si tratta di artigiani che in questo modo possono trarre profitto vendendo alla gente le proprie creazioni, basti pensare a chi ha scelto di creare gioielli e accessori, a chi crea con le proprie mani piccoli oggetti in legno e a chi trasforma un gomitolo di lana in una sciarpa o in un maglione.
Tuttavia, il venditore ambulante non sempre è un artigiano, può essere infatti anche una persona che vende al consumatore finale una determinata categoria di prodotti acquistati direttamente dal produttore o dal fornitore. Il tutto dovendo affrontare una serie di spese non indifferenti, ma certamente inferiori rispetto ad un negozio aperto in tutti i momenti dell’anno. Insomma una opportunità commerciale da prendere in considerazione che, però, come qualsiasi altra attività di vendita, prevede specifici iter, vincoli ed obblighi da assolvere. Vediamoli in questa nostra guida.
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I requisiti per l’esercizio di commercio ambulante
L’ottenimento della necessaria licenza, ovviamente, richiede la dimostrazione di requisiti morali e soggettivi, come non essere stati dichiarati falliti o non avere condanne penali, secondo quanto stabilito dalle normative settoriali. Inoltre, è necessario possedere requisiti professionali, come aver completato con successo un corso professionale nel settore alimentare o aver lavorato nel campo della vendita nel settore alimentare per almeno due anni negli ultimi cinque. È anche possibile essere iscritti al Registro Esercenti Commercio (REC) in uno dei settori previsti negli ultimi cinque anni. La verifica dei requisiti morali e professionali è responsabilità del Comune in cui si trova l’attività. Coloro che non soddisfano i requisiti richiesti per legge possono cercare enti di formazione autorizzati e partecipare a corsi professionali. Al termine del corso, è necessario superare un esame di idoneità per poter intraprendere l’attività di venditore ambulante. Ovviamente nel caso di un’attività di vendita di generi alimentari, è necessaria anche l’autorizzazione sanitaria, rilasciata dall’ufficio di igiene del Comune nel quale si effettua l’attività di commercio ambulante, e disporre di un banco o automezzo idoneo sotto il profilo igienico-sanitario.
Come diventare commercianti ambulanti
In ogni caso, qualunque sia il tipo di prodotto venduto, anche la professione di venditore ambulante comporta l’esercizio di un’attività commerciale e per questo è soggetta ad una serie di norme e per poter essere svolta richiede una serie di requisiti. Anzitutto, per poter vendere senza avere un negozio, quindi attraverso una bancarella, un mezzo adattato o altro spazio simile, è necessario disporre di un’autorizzazione chiamata licenza. Ne esistono di due tipi, quella di tipo A e quella di tipo B. La prima, anche detta “a posteggio fisso”, consiste in una concessione decennale, rilasciata dal Comune dove si svolge la vendita, per utilizzare appositi posteggi delle aree di mercato della zona( di norma relativamente ad un preciso giorno in un certo mercato o fiera), inoltre consente di svolgere la professione in maniera itinerante su tutto il territorio regionale e di partecipare a Fiere su tutto il territorio nazionale. Periodicamente le singole Regioni pubblicano sul BUR l’elenco dei posteggi liberi, suddivisi per ogni Comune. Per farne richiesta, gli interessati dovranno presentare domanda (con marca da bollo di €. 14,62) al Sindaco del proprio Comune di appartenenza, che assegnerà il posto in un mercato.
La seconda, invece, è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente e consente la vendita itinerante su tutto il territorio nazionale, quindi presso le fiere e i mercati che si svolgono in tutta Italia, ma in tal caso solo limitatamente ai posteggi non assegnati o momentaneamente non occupati da coloro a cui sono stati assegnati o provvisoriamente non sono occupati dai legittimi titolari. Domanda, accompagnata da marca da bollo di € 14,62, da presentare al sindaco del comune di residenza, che rilascerà la licenza entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. A differenza del passato, quindi, non c’è più spazio per autorizzazioni temporanee e straordinarie, con, in presenza dei requisiti richiesti, la concessione automatica delle autorizzazioni da parte del proprio Comune, senza più alcuna necessità di partecipazione a bandi.
Dopo aver ottenuto una di queste due autorizzazioni occorre procedere, presso alla locale Agenzia delle Entrate, all’apertura della partita Iva, mediante la compilazione del modulo AA9/7 e all’iscrizione presso la Camera di Commercio locale, compilando il modulo R e sostenendo la tassa annuale
di € 90,00.
Ma tutto questo non basta. La normativa attuale, infatti, prevede anche che per svolgere questa professione, trattandosi di un’attività commerciale a tutti gli effetti, non bisogna essere falliti o condannati definitivamente a pene per reati particolarmente gravi. Infine, se l’attività ha ad oggetto la vendita di prodotti alimentari occorre anche avere determinati requisiti professionali che variano in base alla tipologia di prodotti venduti.
Dunque, la professione del venditore ambulante è una tipologia di occupazione da tenere a mente se si ha intenzione di avviare un’attività commerciale finalizzata alla vendita di prodotti propri o altrui. Presenta indubbiamente dei vantaggi, primo tra tutti la possibilità di vendere prodotti senza dover sostenere l’onere economico dell’affitto o dell’acquisto del locale ad hoc e di tutto ciò che ne deriva.
Maggiori informazioni sul settore della vendita ambulante possono essere ottenute contattando la FIVA – Federazione Italiana Venditori Ambulanti (www.fiva.it – Tel. 06 68135256), oppure l’ANVA – Associazione Nazionale Venditori Ambulanti (www.anva.it – anva@confesercenti.it – Tel. 0647251), entrambe con sede a Roma.
Cosa si può vendere come ambulante e cosa è escluso