La professione del venditore ambulante, spesso sottovalutata, nasconde diverse potenzialità. Nella vita di tutti i giorni si è infatti portati a pensare che il commercio al dettaglio sia rappresentato esclusivamente dalla grande distribuzione e dai negozi fisici sparsi per le vie delle città, trascurando quindi il ruolo importante volto dai venditori che svolgono la propria attività presso mercati e fiere, i cosiddetti venditori ambulanti. Molto spesso, ma non sempre, si tratta di artigiani che in questo modo possono trarre profitto vendendo alla gente le proprie creazioni, basti pensare a chi ha scelto di creare gioielli e accessori, a chi crea con le proprie mani piccoli oggetti in legno e a chi trasforma un gomitolo di lana in una sciarpa o in un maglione. Tuttavia, il venditore ambulante non sempre è un artigiano, può essere infatti anche una persona che vende al consumatore finale una determinata categoria di prodotti acquistati direttamente dal produttore o dal fornitore.
In ogni caso, qualunque sia il tipo di prodotto venduto, anche la professione di venditore ambulante comporta l’esercizio di un’attività commerciale e per questo è soggetta ad una serie di norme e per poter essere svolta richiede una serie di requisiti. Anzitutto, per poter vendere senza avere un negozio, quindi attraverso una bancarella o altro spazio simile, è necessario disporre di un’autorizzazione chiamata licenza. Ne esistono di due tipi, quella di tipo A e quella di tipo B. La prima, anche detta “a posteggio fisso”, consiste in una concessione decennale, rilasciata dal Comune dove si svolge la vendita, per utilizzare appositi posteggi delle aree di mercato della zona, inoltre consente di svolgere la professione in maniera itinerante su tutto il territorio regionale. La seconda, invece, è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente e consente la vendita itinerante su tutto il territorio nazionale, quindi presso le fiere e i mercati che si svolgono in tutta Italia, ma in tal caso solo limitatamente ai posteggi non assegnati o momentaneamente non occupati da coloro a cui sono stati assegnati. Dopo aver ottenuto una di queste due autorizzazioni occorre procedere all’apertura della partita Iva e all’iscrizione presso la Camera di Commercio locale. Occorre poi effettuare l’iscrizione all’Inps per i contributi e la malattia e all’Inail per la copertura contro gli infortuni.
Ma tutto questo non basta. La normativa attuale, infatti, prevede anche che per svolgere questa professione, trattandosi di un’attività commerciale a tutti gli effetti, non bisogna essere falliti o condannati definitivamente a pene per reati particolarmente gravi. Infine, se l’attività ha ad oggetto la vendita di prodotti alimentari occorre anche avere determinati requisiti professionali che variano in base alla tipologia di prodotti venduti.
Dunque, la professione del venditore ambulante è una tipologia di occupazione da tenere a mente se si ha intenzione di avviare un’attività commerciale finalizzata alla vendita di prodotti propri o altrui. Presenta indubbiamente dei vantaggi, primo tra tutti la possibilità di vendere prodotti senza dover sostenere l’onere economico dell’affitto o dell’acquisto del locale ad hoc e di tutto ciò che ne deriva.
Maggiori informazioni sul settore della vendita ambulante possono essere ottenute contattando la FIVA – Federazione Italiana Venditori Ambulanti (www.fiva.it – Tel. 06 68135256), oppure l’ANVA – Associazione Nazionale Venditori Ambulanti (www.anva.it – anva@confesercenti.it – Tel. 0647251), entrambe con sede a Roma.