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Come disdire il canone Rai nel 2026: modulo, scadenze e procedura

📺 Non basta smettere di guardare la televisione: ecco quando è possibile evitare l’addebito del canone Rai e quale procedura seguire.

Editore by Editore
06/04/2026
in Tempo Libero, Tv
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Disdire il canone Rai non significa cancellare un normale abbonamento televisivo. Il canone è dovuto per la detenzione di un apparecchio in grado di ricevere il segnale televisivo e, quando è presente un’utenza elettrica domestica residenziale, si presume che nell’abitazione vi sia almeno un televisore.

Chi non possiede alcun apparecchio televisivo può evitare l’addebito presentando all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di non detenzione. La comunicazione deve essere compilata correttamente e rispettare scadenze precise: la semplice cessazione dell’utilizzo della TV o dei programmi Rai non è sufficiente.

Nel 2026 il canone ordinario ammonta a 90 euro e viene normalmente suddiviso in dieci rate nelle fatture elettriche emesse da gennaio a ottobre. Vediamo quale modulo utilizzare, come trasmetterlo e che cosa fare nei casi di doppio addebito, cambio di residenza o successivo acquisto di un televisore.

Indice Guida Gratis:

  • Come presentare la disdetta del canone Rai nel 2026
    • Che cosa significa realmente disdire il canone Rai
    • Chi può chiedere la disdetta
    • Quali apparecchi fanno scattare il pagamento
    • Quale quadro del modulo bisogna compilare
    • Quando presentare la dichiarazione nel 2026
    • Come compilare la disdetta passo dopo passo
    • Come inviare il modulo
    • Il canone si paga anche sulla seconda casa?
    • Che cosa deve fare un erede
    • Cosa fare se si acquista successivamente un televisore
    • Cosa fare se il canone continua a comparire in bolletta
    • Gli errori da evitare
    • Quando la disdetta può dirsi completata

Come presentare la disdetta del canone Rai nel 2026

La procedura cambia a seconda del motivo per cui si chiede di interrompere l’addebito. Chi non possiede alcun televisore deve compilare il Quadro A, mentre chi paga già il canone attraverso l’utenza intestata a un altro familiare utilizza il Quadro B.

La dichiarazione non deve essere inviata alla propria compagnia elettrica. La gestione delle richieste spetta all’Agenzia delle Entrate, che comunica successivamente all’impresa fornitrice se il canone debba essere addebitato.

Nelle sezioni successive vedremo che cosa si intende per apparecchio televisivo, chi può chiedere la disdetta, quali sono le scadenze previste nel 2026 e come evitare gli errori che potrebbero rendere inefficace la domanda.

Rai canone disdetta
Che cosa significa realmente disdire il canone Rai

L’espressione “disdetta del canone Rai” viene utilizzata comunemente, ma il procedimento corretto consiste nella presentazione di una dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

Il contribuente dichiara sotto la propria responsabilità che nessun componente della sua famiglia anagrafica possiede un televisore in nessuna delle abitazioni nelle quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica residenziale.

Non è quindi possibile ottenere la disdetta soltanto perché non si guardano i canali Rai, si utilizzano esclusivamente piattaforme di streaming oppure si ritengono poco interessanti i programmi del servizio pubblico. Ciò che conta è la detenzione dell’apparecchio, non il modo in cui viene utilizzato.

La vecchia procedura che consentiva di richiedere il suggellamento del televisore non è più prevista. Chi ha ceduto, rottamato o eliminato tutti gli apparecchi deve utilizzare la dichiarazione di non detenzione compilando il Quadro A.

Chi può chiedere la disdetta

La situazione più comune riguarda l’intestatario di un’utenza elettrica domestica residenziale nella cui famiglia anagrafica nessuno possiede un televisore.

L’addebito può inoltre essere escluso quando il canone viene già pagato attraverso una bolletta intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica. È il caso, per esempio, di due coniugi conviventi che risultano titolari di due differenti forniture elettriche residenziali.

Sono poi previste specifiche esenzioni per alcune categorie, tra cui persone che hanno compiuto 75 anni e rispettano determinati requisiti reddituali, diplomatici e militari stranieri. Per non appesantire questo articolo, inserirei qui un collegamento alla guida dedicata a chi può non pagare il canone Rai, nella quale spiegare dettagliatamente requisiti, limiti e documenti.

Il presente articolo riguarda il canone ordinario per uso privato. Il canone speciale dovuto da alberghi, esercizi pubblici, associazioni, studi professionali e altre attività segue regole differenti.

Quali apparecchi fanno scattare il pagamento

Per apparecchio televisivo si intende un dispositivo capace di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente oppure mediante un decoder o un sintonizzatore esterno.

Un televisore continua quindi a determinare l’obbligo di pagamento anche quando viene utilizzato soltanto per Netflix, YouTube, videogiochi o altre piattaforme e non viene collegato all’antenna. La presenza del sintonizzatore è sufficiente.

Computer, tablet, smartphone e monitor privi di sintonizzatore televisivo non vengono invece considerati apparecchi TV. Chi utilizza soltanto questi dispositivi può presentare la dichiarazione di non detenzione, purché nessun membro della famiglia possieda un vero televisore.

Anche la sola presenza di apparecchi radiofonici in un’abitazione privata non comporta il pagamento del canone televisivo.

Quale quadro del modulo bisogna compilare

Il modello comprende tre sezioni principali, ciascuna destinata a una situazione differente.

Il Quadro A serve a dichiarare che nessun componente della famiglia anagrafica possiede un televisore nelle abitazioni per le quali il contribuente è titolare di una fornitura elettrica residenziale. È il quadro utilizzato per la vera e propria dichiarazione di non detenzione.

Il Quadro B deve essere compilato quando il canone è già dovuto attraverso l’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica. Nel modello bisogna indicare il codice fiscale della persona sulla cui fornitura deve rimanere l’addebito.

Il Quadro C comunica che sono venuti meno i requisiti dichiarati in precedenza. Deve essere utilizzato, per esempio, da chi acquista un televisore dopo aver presentato una dichiarazione di non detenzione. L’addebito riprende dal mese nel quale viene trasmessa la comunicazione.

come non pagare canone Rai

Quando presentare la dichiarazione nel 2026

La dichiarazione compilata con il Quadro A ha validità annuale. Deve quindi essere ripresentata ogni anno nel quale continua a non essere presente alcun televisore.

Per ottenere l’esonero relativo all’intero 2026, la scadenza ordinaria del 31 gennaio è stata prorogata al 2 febbraio 2026, poiché il 31 gennaio cadeva di sabato.

La dichiarazione presentata dal 3 febbraio al 30 giugno 2026 produce invece effetto soltanto per il secondo semestre, evitando il canone relativo al periodo luglio-dicembre. Chi aveva già pagato le rate del primo semestre non può cancellarle attraverso una dichiarazione inviata in questo intervallo.

Poiché entrambi i termini relativi al 2026 sono ormai trascorsi, dal 1° luglio 2026 è possibile presentare la dichiarazione di non detenzione valida per l’intero 2027. La regola generale prevede infatti la presentazione dal 1° luglio dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno per il quale si richiede l’esonero.

Il Quadro B può essere presentato in qualsiasi momento dell’anno e non deve essere ripetuto annualmente, salvo che cambino le condizioni dichiarate.

Come compilare la disdetta passo dopo passo

Prima di procedere bisogna avere la certezza che nessun componente della famiglia anagrafica possieda un televisore. Una dichiarazione falsa può comportare la perdita del beneficio e le conseguenze previste per le dichiarazioni mendaci.

La procedura può essere riassunta in questi passaggi:

  1. scaricare il modello aggiornato dalla sezione Canone TV dell’Agenzia delle Entrate oppure utilizzare il servizio online;
  2. inserire i dati anagrafici e il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza elettrica;
  3. indicare se la dichiarazione viene presentata personalmente o in qualità di erede;
  4. selezionare il Quadro A, B oppure C in base alla propria situazione;
  5. compilare tutti i campi richiesti, indicando nel Quadro B il codice fiscale dell’intestatario della bolletta sulla quale il canone è già addebitato;
  6. riportare data e firma quando si utilizza il modello cartaceo;
  7. conservare la ricevuta telematica, la ricevuta della PEC oppure quella della raccomandata.

Prima dell’invio è opportuno verificare che il codice fiscale sia corretto e che il modello sia riferito al canone ordinario per uso privato.

Come inviare il modulo

Il sistema più semplice consiste nell’utilizzare il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente può compilare e trasmettere la dichiarazione online accedendo alla propria area riservata, senza installare programmi aggiuntivi.

La pratica può essere presentata anche attraverso un intermediario abilitato, come un CAF o un professionista. In questo caso l’intermediario rilascia una ricevuta dell’avvenuta trasmissione.

Quando non è possibile utilizzare la modalità telematica, il modello può essere spedito tramite raccomandata senza busta, allegando la copia di un documento di identità valido, all’indirizzo:

Agenzia delle Entrate – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino

È inoltre possibile utilizzare la posta elettronica certificata, ma il documento deve essere firmato digitalmente e inviato all’indirizzo PEC indicato dall’Agenzia delle Entrate. Una semplice scansione firmata a penna e spedita da una normale casella email non è sufficiente.

Il canone si paga anche sulla seconda casa?

Il canone ordinario è dovuto una sola volta per ciascuna famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di televisori o abitazioni possedute.

Se la stessa persona è titolare di più utenze elettriche residenziali, non dovrebbe ricevere più addebiti per il medesimo nucleo. Quando invece le forniture sono intestate a persone differenti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, può essere necessario presentare il Quadro B per indicare su quale utenza debba essere applicato il canone.

La nozione di famiglia anagrafica non coincide semplicemente con quella di parentela. Comprende persone coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi.

Due coniugi con residenze anagrafiche differenti potrebbero quindi non rientrare automaticamente nello stesso nucleo ai fini del canone. Nei casi dubbi è opportuno verificare la situazione registrata presso l’Anagrafe comunale.

Che cosa deve fare un erede

Un erede può presentare la dichiarazione relativa a un’utenza elettrica ancora intestata a una persona deceduta.

Quando il canone è già pagato attraverso l’utenza dell’erede o di un altro soggetto, può essere utilizzato il Quadro B, indicando il codice fiscale dell’intestatario della fornitura sulla quale deve rimanere l’addebito.

Nel campo relativo alla decorrenza va normalmente riportata la data del decesso. La possibilità di presentare la dichiarazione in qualità di erede è espressamente prevista dal modello ufficiale.

È comunque consigliabile procedere anche alla voltura o alla chiusura dell’utenza elettrica intestata alla persona deceduta, poiché la dichiarazione sul canone non sostituisce le pratiche da svolgere con il fornitore di energia.

Cosa fare se si acquista successivamente un televisore

Chi ha presentato il Quadro A e in seguito acquista, riceve o torna a detenere un televisore deve comunicarlo tempestivamente attraverso il Quadro C.

La dichiarazione di variazione determina la ripresa dell’addebito dal mese nel quale viene presentata. Non bisogna attendere l’anno successivo né lasciare che l’Agenzia rilevi autonomamente il cambiamento.

Il Quadro C va utilizzato anche quando vengono meno altre condizioni dichiarate precedentemente. È quindi importante conservare una copia della vecchia dichiarazione e annotarne la data di trasmissione.

Cosa fare se il canone continua a comparire in bolletta

La corretta presentazione della dichiarazione interrompe l’addebito dalla prima rata utile, tenendo conto della data dalla quale decorrono i requisiti comunicati.

Se alcune somme non dovute sono già state pagate, non basta inviare nuovamente la disdetta. È necessario presentare la specifica richiesta di rimborso del canone TV addebitato nelle fatture elettriche.

L’istanza può essere inoltrata telematicamente dal titolare dell’utenza, da un erede o da un intermediario abilitato. È prevista anche la trasmissione postale con il modello e la copia del documento di riconoscimento.

Prima di chiedere il rimborso bisogna individuare il motivo corretto: possesso dei requisiti per l’esenzione, pagamento effettuato da un altro familiare, doppio addebito oppure dichiarazione di non detenzione regolarmente presentata.

Gli errori da evitare

L’errore più grave consiste nel dichiarare di non possedere un televisore quando l’apparecchio è ancora presente nell’abitazione, anche se viene utilizzato soltanto come monitor o per accedere alle piattaforme streaming.

Bisogna inoltre ricordare che la dichiarazione del Quadro A non si rinnova automaticamente. Se la casa continua a essere priva di televisori, deve essere presentata nuovamente per ogni anno.

Un altro errore frequente consiste nell’inviare la domanda al fornitore di energia o direttamente alla Rai. La dichiarazione sostitutiva relativa all’addebito in bolletta è gestita dall’Agenzia delle Entrate.

Infine, non bisogna utilizzare modelli trovati casualmente online senza verificare che corrispondano a quelli pubblicati nelle pagine ufficiali. Le comunicazioni contengono dati personali e producono conseguenze fiscali: è quindi opportuno utilizzare esclusivamente i servizi e la modulistica dell’Agenzia delle Entrate.

Quando la disdetta può dirsi completata

La procedura non termina nel momento in cui viene compilato il modulo, ma quando la dichiarazione viene trasmessa e si ottiene una ricevuta.

Chi effettua l’invio telematico deve conservare la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate. Per la spedizione postale bisogna conservare la ricevuta della raccomandata e una copia completa del modello; per la PEC vanno archiviate sia la ricevuta di accettazione sia quella di consegna.

Nelle fatture successive è opportuno controllare che l’addebito sia effettivamente cessato. Se il canone continua a comparire nonostante una dichiarazione valida, sarà possibile documentare l’invio e chiedere la correzione o il rimborso delle somme non dovute.

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