Come ogni anno, l’avvicinarsi dell’estate coincide con le prenotazioni di milioni di Italiani per traghetti e navi. Sono moltissimi gli studenti che tornano a casa. Così come Sicilia e Sardegna (ma anche Elba, Eolie e le tante stupende isole del Belpaese, consueta meta di turisti da tutta Europa) divengono il luogo ideale di villeggiatura di frotte di famiglie italiane. Ovviamente anche viaggiare per mare può comportare dei problemi.
Vediamo allora quali sono i diritti e rimborsi per traghetti.
Problemi che possono riguardare, ovviamente, eventuali incidenti o avarie in viaggio, ma anche situazioni più comuni o banali, quali smarrimento di bagagli o ritardo nella partenza.
Vediamo allora così come previsto dalla relativa normativa Ue, in tema di diritti dei passeggeri delle navi, quali sono i nostri diritti quando ci imbarchiamo e come farli valere.
(valigia persa o rubata in treno? Ecco cosa fare).
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Viaggiare in traghetto: i diritti del passeggero
La normativa di riferimento è quella del Codice di navigazione (vedi libro terzo, sezione “obbligazioni relative all’esercizio della navigazione“, dall’articolo 396 in poi).
Non da confondere con la disciplina che regolamenta, però, le crociere. In questo caso, infatti, trova applicazione la disciplina del Codice del consumo, poiché viene considerato come una sorta di pacchetto viaggio. Ossia un viaggio a cui si associano una serie di servizi (soggiorno, escursioni ecc.).
In questo caso, infatti, hanno prioritariamente valenza del condizioni di trasporto indicate nel regolamento della compagnia di navigazione. Per questo, prima di salpare, è fondamentale prenderne visione con attenzione.
In questa guida, però, occupiamoci dei diritti del passeggero e dei rimborsi per viaggi in traghetto.
Ritardo della partenza del traghetto: rimborsi
Quando la partenza del vostro viaggio è ritardato, per chi ha acquistato la tratta, il Codice prevede il diritto al vitto e alloggi, qualora lo stesso sia compreso nel prezzo del viaggio.
Possibilità di rimborso del biglietto che è strettamente correlato, alla durata prevista del viaggio e cioè, più dettagliatamente:
- viaggi inferiori alle 24 ore: Se si tratta di viaggi di durata inferiore alle 24 ore, trascorse le 12 ore di ritardo si ha la facoltà di chiedere il rimborso del biglietto
- tratte superiori alle 24 ore nel Mediterraneo: devono trascorrere un giorno, prima che il passeggero possa avvalersi del diritto al rimborso.
- viaggi superiori alle 24 ore con arrivo o partenza extraeuropa: in questo caso per esercitare il proprio diritto, devono passare due giorni.
Importante che la domanda di risarcimento e rimborso sia presentata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro La richiesta di risarcimento e di rimborso va presentata con raccomandata a.r. entro 10 giorni dalla data di sbarco.
Cancellazione della partenza del tuo traghetto: a cosa hai diritto
Qualora la vostra partenza, via traghetto o nave, non possa avvenire per cause indipendenti dalla volontà della compagnia(ad esempio, condizioni avverse del tempo), avete sempre diritto al rimborso del biglietto.
Quando invece le cause della mancata partenza sia direttamente dipendenti dal vettore, il passeggero, oltre al rimborso del biglietto, può anche ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Anche in questo caso è utile procedere alla richiesta di risarcimento e di rimborso sempre tramite raccomandata a.r. Importante che la domanda sia presentata entro 10 giorni dal giorno di rientro effettivo o presunto.
Interruzione del viaggio dipendente della nave
Quando la tratta non può concludersi per cause di forza maggiore (mare mosso, etc.), il passeggero deve corrispondere una somma in relazione al tratto percorso.
Qualora la compagnia, entro un lasso di tempo ragionevole, possa garantire ai passeggeri, la conclusione della tratta su navi analoghe a quella originaria, offrendo lo stesso livello di servizi, il biglietto andrà pagato per intero.
In questo caso, naturalmente, le eventuali spese durante l’attesa saranno a carico del natante, così come l’eventuale vitto e alloggio a favore dei passeggeri.
Interruzione del viaggio dipendente dal passeggero
Qualora, invece, sia il passeggero a non poter concludere il viaggio, se l’impossibilità è dovuta a cause non imputabili allo stesso ( un malore, un incidente) il costo del viaggio sarà legato alla tratta percorsa.
Se, invece, si tratta di un ripensamento volontario, il biglietto andrà pagato per intero.
Disdetta partenza traghetto
Qualora la partenza via mare non sia possibile, per motivi un impedimento sopravvenuto, ma non imputabile al passeggero, il contratto si risolve, ed è dovuto solo il 25% del prezzo pattuito per il viaggio,
Deve trattarsi di un problema di rilevante importanza( morte, malattia). Naturalmente l’impossibilità a presentarsi sulla banchina deve essere comunicata tempestivamente. Sempre comunque prima della partenza e allegando la documentazione necessaria a comprovare la problematica.
Qualora questo non avvenga, non risultando a bordo all’orario stabilito, il viaggiatore dovrà, comunque, pagare per il 100% del prezzo. Unica eccezione che il suo ticket di viaggio sia stato ceduto ad una terza persona. In questo caso, però, occorre l’accettazione della compagnia di navigazione, e salvo eventuali penali che la Compagnia preveda e siano espressamente indicate nelle condizioni di trasporto.
Qualora, al contrario, il passeggero decida di non partire, a seguito di un ripensamento volontario, e non a seguito di un impedimento accidentale, esistono delle penali che dipendono dalle condizioni di trasportorelative alle singole compagnie.
Di norma l’entità del rimborso dipende dal momento in cui viene comunicato l’annullamento. Più la comunicazione è tempestiva è minore può essere il compenso dovuto.
Evidentemente una notifica il giorno prima o il giorno stesso, non coinciderà con il costo pieno del ticket di viaggio.
Viaggi in traghetto: danni all’auto, i rimborsi previsti
Naturalmente i diritti del passeggero, si estendono anche all’eventuale trasporto dell’auto.
In questo caso la tutela del veicolo ha come riferimento la normativa in merito al “trasporto di cose”.
Qualora si registri una perdita, dei danni al mezzo o un ritardo nella sua consegna, la società fornitrice del servizio, sarà tenuta al rimborso del disservizio.
Questo, tranne quando il problema non nasca da cause non imputabili alla compagnia stessa o determinate da una condotta di un proprio dipendente. Questo tranne quando il problema derivi da un vizio occulto. In questo caso spetta al proprietario del mezzo, provare la responsabilità della compagnia.
Il rimborso massimo per l’auto, così come codificato dalla Legge, è di 103,3 euro. O corrisponde alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato prima dell’imbarco , salvo prova contraria.
Se i danni al veicolo sono imputabili a dolo o colpa grave dei suoi dipendenti, l’indennizzo dovrà essere proporzionato al valore della vettura.
Viaggi in traghetto: rimborsi per i bagagli
La società trasportatrice è sempre responsabile di danni ai bagagli registrati o del loro smarrimento, a meno che la causa dell’evento non sia direttamente imputabile alla sua condotta.
Ovviamente si ha diritto al rimborso, qualora perdita o danneggiamento siano stati notificati alla società tempestivamente. L’indicazione è quella di segnalare il problema nel momento del ritiro delle valigie e comunque non oltre i tre giorni dal rientro.
Per quanto riguarda i bagagli, qualora opportunamente registrati, si ha diritto solo ad un rimborso corrispondente a 6 euro per singolo kg. Indennizzi maggiori sono riconosciuti solo in caso di specifica assicurazione.
Fondamentale è procedere alla registrazione di quello che avete con voi. Infatti non avrete diritto ad alcun rimborso, qualora i bagagli non siano stati registrati.
Ultimo elemento non trascurabile, e spesso sconosciuto ai più, come, in caso di problemi nel pagamento del viaggio, la compagnia di viaggio ha diritto di pegno sul bagaglio.
Viaggi in traghetto: responsabilità compagnia e diritti viaggiatore
Per concludere, a meno che la compagnia non possa dimostrare come la causa del problema non derivi da cause non imputabili alla stessa, risulta sempre responsabile degli eventuali danni a passeggero, bagagli o auto di chi trasporta. Questo dal momento dell’imbarco sino all’arrivo.
Naturalmente una maggiore copertura può esistere in relazioni ad eventuali assicurazioni suppletive.
I diritti del viaggiatore, però, in relazione a quanto previsto dal contratto di trasporto delle persone, si prescrivono entro 6 mesi dall’arrivo a destinazione. Trascorso tale periodo, ogni possibile rivendicazione non avrà più fondamento.
Lato bagagli registrati ( per quelli non registrati si parla di 6 mesi), al contrario, le norme incluse nel contratto di trasporto dei bagagli, possono essere esercitati entro 12 mesi alla riconsegna degli stessi, o, in caso di smarrimento, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati.
Per quanto riguarda i vi aggi, infine, che hanno inizio fuori Europa o vi terminano, il periodo di prescrizione si estende ad un anno.
Per maggiori info, può essere utile prendere visione degli articoli 418 e 438 del Codice della navigazione.
Link utili: vuoi conoscere le norme della Codice della Navigazione, leggi la guida