Mentre sono ancora vive le polemiche sulla reintroduzione dell‘Imposta Municipale Unica e in attesa di sapere se entro il 18 giugno dovrà essere versata l’unica rata in acconto o il totale dovuto verrà suddiviso in tre versamenti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato i nuovi coefficienti di calcolo del valore catastale per quanto riguarda i capannoni industriali ed in genere per tutti i fabbricati accatastati nella categoria D dall’Agenzia del Territorio.
Il nuovo calcolo, basato sulle variazioni rilevate dall’Istat circa i costi di costruzione, si aggiunge al già previsto coefficiente, pubblicato all’interno del decreto Salva Italia.
Nello specifico, chi è titolare di un immobile ai fini industriali o produttivi, dalla categoria D/1 alla D/12 dovrà, in base all’anno di costruzione, rivalutare la rendita o il valore per un coefficiente specifico che va dall’1,03% del 2012, al 3,11% a partire dal 1982 a ritroso, passando per 1,07 del 2011, 1,09 per il 2010 e l’1,10 del 2009.
Sempre nello stesso decreto viene specificato che le aliquote si applicato ai fabbricati richiamati all’art. 5 comma 3 del D. Lgs. 504/1992, quindi non solo a quelli ricadenti nella categoria D ma anche a tutti gli immobili sforniti di rendita catastale, di proprietà di imprese o distintamente contabilizzati, ovvero capannoni che non hanno rendita catastale dichiarata e il cui valore viene iscritto in bilancio dalla società titolare del diritto di proprietà quale bene strumentale all’attività d’impresa.
Quindi, secondo un criterio non pacifico in diritto, per la presenza di numerose decisioni difformi l’una dall’altra anche da parte della Corte di Cassazione, il criterio fissato dal Ministero servirà al calcolo della rendita catastale, base di partenza per la normale elaborazione degli importi dovuti per la reintroduzione dell’Imu.
Il valore dichiarato o presente nella contabilità d’azienda e riferibile al fabbricato industriale andrà ulteriormente rivalutato del 5% e poi, basandosi sulla categoria catastale o su quella che più si avvicina, si moltiplicherà per il coefficiente di 60, ad esclusione della categoria D/5, ovvero gli istituti di credito, cambio o assicurazione con fini di lucro; successivamente il risultato ottenuto per lo 0,76%, aliquota determinata dal Governo per tutti i fabbricati non ricadenti nella definizione di abitazione principale del nucleo familiare.
Opifici (D/1), alberghi ed affini (D/2), sale per concerti, teatri e parchi gioco (D/3), case di cura ed ospedali (D/4), locali adibiti ad attività sportive lucrative (D/6), fabbricati legati indissolubilmente ad attività industriali, commerciali e agricole (D/7, D/8 e D/10) nonché i laboratori e le scuole private (D/11); sono queste le categorie di riferimento per l’eventuale similitudine ed equiparazione di un immobile mancante la classificazione catastale. Un problema rilevante, solo ai fini statistici, essendo i criteri stabiliti per la nuova determinazione ai fini Imu uguali per tutti, cosi come il moltiplicatore successivo, stabilito come già detto il 60.
Non resta che aggiornare, calcolare e attendere si sapere se l’importo ottenuto dovrà essere diviso per due, come attualmente previsto, o per tre, come da emendamento del Pdl in Commissione.