C sono moltissime coppie in Italia che per diversi motivi vorrebbero poter adottare un bambino. Il percorso burocratico da seguire in Italia è davvero parecchio lungo e faticoso, ma naturalmente questo non allontana i futuri genitori dal desiderio verso cui tendono. Ecco alcuni consigli per tutte quelle coppie che vogliono proprio percorrere questo sentiero e non sanno come nè cosa aspettarsi.
Innanzitutto va detto che l’art.6 della Legge n. 184/83 prevede che l’adozione sia consentita ai coniugi sposati da almeno tre anni, o, nel caso abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio, anche per un numero minore di anni, basta che la convivenza sia accertabile dal tribunale per minorenni. E’ fondamentale che tra i coniugi non ci sia stata una separazione neanche di fatto negli ultimi tre anni.
L’età dei coniugi che adotteranno il bambino deve superare minimo di diciotto e non più di quarantacinque anni l’età del bambino, con la possibilità di deroga per i casi in cui ci siano danni gravi per il minore. Nel caso in cui il limite massimo di età di uno solo dei futuri genitori sia superato in misura di massimo dieci anni l’adozione comunque non viene preclusa a priori.
Essendo in possesso dei requisiti la coppia può presentare la domanda al Tribunale dei minori, specificando eventualmente, la propria disponibilità per l’adozione di più fratelli. Si possono presentare diverse domande anche consecutivamente, presso diversi Tribunali dei minori, fintanto che si faccia la comunicazione presso ciascun tribunale su dove si è presentata domanda in precedenza.
La domanda per l’ adozione va scritta in carta semplice, e va corredata con i documenti necessari per confermare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, ha una validità massima di tre anni e successivamente , allo scadere, la si può rinnovare, presentando nuovamente tutta la documentazione per dimostrare di avere ancora tutti i requisiti richiesti.
Va correlato alla domanda il Certificato di nascita di entrambi i coniugi, lo Stato di famiglia, una speciale Dichiarazione di assenso per l’ adozione, compilata come una dichiarazione sostitutiva di un atto notarile, un Certificato rilasciato dal proprio medico di famiglia, e i Certificati economici 101 o mod. 740 o in alternativa la busta paga, Certificato del Casellario giudiziale, un Atto notarile o in sostituzione una dichiarazione che attesti che tra i coniugi non vi è alcuna separazione personale.
Al momento della presentazione della domanda verranno poi successivamente fatti degli accertamenti dal Tribunale dei minori circa la capacità dei coniugi di educare il bambino, sulla loro situazione personale e anche economica, sulla loro salute, sull’ambiente familiare in generale e infine su quelli che sono i motivi della domanda di adozione. Le indagini saranno effettuate tramite i servizi socio-assistenziali propri degli enti locali o tramite le aziende locali sanitarie o ospedaliere.
Dopo questi accertamenti il Tribunale dei minori deciderà se i coniugi sono idonei per l’ adozione; nel caso di esito positivo verrà affidato un bambino con ordinanza, e per tutta la durata di questa fase i nuovi genitori saranno controllati. Dopo un anno di affidamento che potrebbe essere prolungato a due, il tribunale in caso di valutazione positiva determina l’adozione.
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