Cosa si può fare per evitare che all’interno di un condominio possano capitare discussioni poco piacevoli, che sfocino persino davanti ad un Tribunale per cause civili e penali? Cosa può fare o non può fare un vicino di casa nei tuoi riguardi e viceversa?
Il Garante della privacy, non per nulla, anni fa ha diffuso un manuale nel quale viene illustrata una serie di comportamenti da seguire.
Vediamo allora quali sono le tutele, in materia di privacy dell’inquilino, all’interno di un condominio.
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Quali sono le privacy di cui ha diritto un condomino
La vita condominiale è un’esperienza condivisa, ma ciò non significa che dovresti rinunciare ai tuoi diritti di privacy.
Come condomino, hai il diritto di godere di una certa riservatezza e protezione dei tuoi dati personali, garantiti dalla legge.
In questo articolo, esploreremo nel dettaglio quali sono i tuoi diritti di privacy all’interno del condominio. Dalla gestione dei dati personali all’uso della videosorveglianza e alla pubblicazione di informazioni, scoprirai come tutelare la tua privacy e mantenere un equilibrio tra convivenza e diritti individuali nel tuo condominio.
Protezione della privacy nel Condominio: come funziona
La convivenza condominiale richiede un delicato equilibrio tra la trasparenza nella gestione delle aree comuni e il diritto alla privacy di ciascun residente, tutelato dal Codice della Privacy (Decreto Legislativo n.196/2003, qui trovi il testo).
Le informazioni presenti negli archivi condominiali, che riguardano inquilini, proprietari e consumi, possono rivelare dettagli sensibili sulla vita dei residenti, se non gestite correttamente.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha preparato una guida che tiene conto anche della recente riforma approvata dal Parlamento (Legge n. 220/2012), offrendo consigli pratici e linee guida per l’uso corretto dei dati personali nel condominio. Qui quanto riporta la Legge della Riforma del Condominio.
Il Ruolo dell’Amministratore
L’amministratore condominiale ha responsabilità in materia di privacy? Sì, deve conciliare le esigenze di trasparenza con la riservatezza dei residenti. L’assemblea può designarlo formalmente come “responsabile del trattamento” dei dati personali dei partecipanti al condominio, assegnandogli un ruolo specifico in materia di privacy.
Tipi di dati trattabili
Possono essere trattate solo le informazioni pertinenti alle attività di gestione e amministrazione delle parti comuni. Questi dati includono informazioni anagrafiche, indirizzi dei condomini, quote millesimali di proprietà e altre informazioni necessarie per il calcolo delle spese condominiali. Dati non pertinenti alle attività di gestione o non correlati alle quote dovute dai partecipanti al condominio non possono essere trattati. Non consentite, invece, ad esempio, l’utilizzo di fogli cartacei o elettronici condominiali, che riportino accanto al nome degli inquilini, note personali quai “Due figli“, “Non viene all’Assemblee” “In vacanza a Luglio” “O reperibile al telefono dalle 17 alle 19” quali “single”,
Utilizzo di numeri telefonici o mail
L’utilizzo di numeri di telefono fissi, cellulari e indirizzi email è consentito se tali dati sono già pubblici, come nel caso di elenchi telefonici standard (come le pagine bianche o le pagine gialle), o se l’interessato ha fornito il suo esplicito consenso. Tuttavia, è essenziale sempre rispettare il principio di proporzionalità nell’uso di tali informazioni, con particolare attenzione a frequenza e orari. L’utilizzo può essere giustificato in situazioni di emergenza o urgenza, specialmente per prevenire pericoli o danni imminenti. Al di fuori di queste circostanze, l’uso deve essere attentamente valutato, evitando la comunicazione dei dati a terzi non autorizzati.
Protezione dei dati sensibili
Il trattamento dei dati personali sensibili, come quelli relativi allo stato di salute, è consentito solo se indispensabile per l’amministrazione del condominio, ad esempio quando si deve decidere su questioni legate all’accessibilità per i condomini diversamente abili o ancora quando si tratti di dati sanitari di qualcuno che sia stato vittima di un danno all’interno degli spazi condominiali. Sempre e comunque adottando ogni precauzione possibile al fine di salvaguardare la dignità degli interessati.
Misure di conservazione dei dati
Per prevenire comunicazioni indebite e divulgazione di dati personali, l’Amministratore deve proteggere la documentazione, sia cartacea che elettronica, con adeguate misure di sicurezza. Questo vale anche per dati sensibili o giudiziari.
Diritto di accesso dei condomini
I condomini hanno il diritto di richiedere l’accesso ai dati che li riguardano, ma non possono accedere ai dati personali degli altri condomini. Possono, però, avere informazioni sulla gestione condominiale, come le spese e gli inadempimenti degli altri condomini.
Comunicazioni individuali
Le comunicazioni individuali non devono essere effettuate attraverso spazi condominiali accessibili a terzi. Ad esempio, i verbali dell’assemblea devono essere consegnati nella cassetta delle lettere del singolo condomino.
Videosorveglianza
La videosorveglianza nelle aree comuni del condominio deve rispettare le norme sulla privacy. Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare, e le registrazioni devono essere conservate per un periodo limitato. Il consenso informato di tutti i partecipanti è richiesto per la videoregistrazione delle assemblee condominiali.
I limiti all’uso della bacheca condominiale
La bacheca condominiale è destinata ad avvisi di natura generale, come segnalazioni di anomalie negli impianti, e non può essere utilizzata per comunicazioni che coinvolgono dati personali di singoli condomini. Sono proibiti avvisi del tipo “il sig. Rossi è pregato di contattare l’Amministratore per la riparazione delle spese dell’acqua” o quelli che includono dettagli sulle autovetture dei condomini. L’uso della bacheca per notificare verbali di assemblea ai condomini assenti non è consentito. In alternativa, tali comunicazioni dovrebbero avvenire tramite modalità che preservano la privacy dei singoli condomini, ad esempio, lasciando i verbali nella cassetta delle lettere del condomino interessato. Per quanto riguarda la segnalazione di morosità, l’Amministratore non può indicare un condomino come moroso tramite avvisi affissi nella bacheca condominiale. Tuttavia, eventuali inadempienze possono essere discusse nell’ambito del rendiconto annuale o su richiesta di un condomino nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo, anche nel contesto dell’Assemblea.
Gestione e conoscenza delle morosità
Il singolo condomino ha il diritto di conoscere le spese e gli inadempimenti degli altri condomini, sia al momento del rendiconto annuale, sia facendone richiesta all’Amministratore. Questo si basa sul principio di trasparenza nella gestione condominiale, e l’eventuale richiamo alla privacy per impedire la conoscenza di tali informazioni è fuori luogo.
Non è necessario ottenere il consenso dei condomini per condividere informazioni sulla loro posizione contabile e debitoria con altri partecipanti al condominio. Tuttavia, è vietato divulgare informazioni sulle spese o sulle morosità al di fuori dell’ambito condominiale. Non è consentito esporre avvisi di mora o sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali accessibili a terzi, come l’ingresso del palazzo. La riforma del dicembre 2012 obbliga l’amministratore a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condomini morosi solo su richiesta dei creditori stessi.
Per quanto riguarda l’accesso alle informazioni del conto corrente del condominio, la riforma impone all’Amministratore di gestire le somme ricevute dai condomini o da terzi, nonché quelle erogate per conto del condominio, su un conto corrente specifico intestato al condominio. Ogni condomino ha il diritto di richiedere, attraverso l’amministratore e a proprie spese, di prendere visione ed estrarre copie della rendicontazione periodica.
Assemblea condominiale e diritti
Nel corso dell’assemblea condominiale, è possibile la partecipazione di persone estranee al condominio, ma solo in casi specifici. Ad esempio, consulenti o tecnici possono essere invitati per relazionare su lavori o questioni particolari, come le spese di riscaldamento. Tuttavia, la loro permanenza è limitata al tempo necessario per trattare l’argomento in discussione. Per quanto riguarda la videoregistrazione dell’assemblea, è consentita solo previo consenso informato di tutti i partecipanti, e la documentazione deve essere conservata in modo sicuro per proteggere la privacy dei condomini.
Condominio digitale
Se viene creato un sito web condominiale, l’Amministratore deve rendere accessibili solo i documenti adottati con delibera assembleare, come i dati contabili e i verbali.
Diritti degli interessati
Ogni condomino ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento o la cancellazione se trattati in violazione di legge. In caso di mancata risposta adeguata, è possibile rivolgersi al Garante o all’autorità giudiziaria.
Il rispetto della privacy nel condominio è fondamentale. La normativa sulla protezione dei dati personali è applicabile anche in questo contesto, garantendo la tutela dei diritti individuali dei residenti. È importante per gli amministratori e i condomini essere consapevoli di queste normative e adottare le misure adeguate per proteggere la privacy di tutti i partecipanti al condominio.