Un fondo comune di investimento rappresenta un insieme di denaro (coordinato anche ad altri beni) che viene investito per far sì che si venga a creare (ovviamente per chi partecipa al fondo stesso) una sorta di cassa comune, che produce una fonte da cui poter attingere per acquistare beni (denaro, azioni, obbligazioni, ecc.) e/o servizi a favore dei sottoscrittori del fondo.
Tale fondo (chiamato anche, in gergo, ”cassa comune”) viene solitamente gestito da una società di gestione del risparmio, che deve presentare però determinate caratteristiche: ultimamente, tale gestione viene offerta dalle banche che permettono tale tipo di investimento, la quale dovrà presentare all’eventuale sottoscrittore un prospetto informativo precisando i rischi che si corrono con tale tipo di sottoscrizione.
Detti rischi, però, sono contrastati dai vantaggi che presenta tale tipo di investimento: primo fra tutti è quello della gestione stessa del fondo comune, in quanto quest’ultimo, come su detto, viene completamente gestito da esperti del settore, come le società che operano nel mondo dell’investimento azionario, e non solo (solitamente, si seguono delle regole molto simili a quelle della sottoscrizione di obbligazioni).
Altra cosa caratterizzante tale tipo di investimento è sicuramente quello riguardante le direttive che saranno previste dal fondista stesso: infatti, al momento della sottoscrizione del fondo, e del relativo denaro (o bene equivalente valutato con perizia di stima emessa da un esperto del settore), il sottoscrittore prenderà visione personalmente della linea guida che, chi propone la sottoscrizione, verrà mostrata al sottoscrittore.
Proprio quest’ultimo aspetto assume una rilevanza fondamentale, perché, agendo in questo modo, il sottoscrittore, prima del versamento, potrà valutare l’offerta, ossia se ci saranno più rischi o vantaggi: personalmente, però, nonostante i tanti vantaggi, non sono stato attratto da tale tipo di investimento, in quanto la banca che mi proponeva tale offerta non mi chiariva i dubbi relativa alla aleatorietà di detta sottoscrizione: tale offerta prevedeva di sottoscrivere un fondo comune di investimento in azioni, ma il fondo comune (e questo si legge in ogni prospetto informativo) in questione presentava poca chiarezza sul ”termine” entro il quale chi gestiva il fondo avrebbe acquistato delle azioni. Non solo: oltre a non chiarire l’aspetto appena delineato, altri dubbi possono pervenire dal termine finale dell’operazione; per chiarire: se ad esempio la società di gestione prevede che entro 3 mesi la società utilizzerà il denaro del fondo per acquisire delle azioni, non si sa quando tale acquisto darà un profitto all’investitore, perché ciò sarebbe impossibile da prevedere già dall’inizio del detto acquisto.
La cosa, però, positiva di tale tipo di investimento è che la società che gestisce il fondo utilizzerà parte del denaro dello stesso fondo per un primo investimento, e se tale investimento andrà in negativo la stessa società utilizzerà il resto del denaro del fondo per coprire le perdite e attendere che l’investimento vada in positivo.
Personalmente, non consiglierei tale investimento, data la aleatorietà propria di ogni fondo comune.
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