La stipula di un contratto di assicurazione è una forma di tutela che l’assicurato prende in considerazione per mettersi al riparo da eventuali eventi nefasti che potrebbero presentarsi nell’ambito di una propria attività lavorativa, nell’utilizzo dell’automobile ed in generale nel corso della vita.
Tuttavia, può accadere che la compagnia assicuratrice presso la quale è stato sottoscritto il contratto, per una qualsiasi ragione possa fallire. Cosa accade all’assicurato ed alla copertura sottoscritta?
Prima di entrare nel merito della vicenda, è bene sottolineare come tale evento seppur successo in passato, in realtà può essere catalogato come evento piuttosto raro. In secondo luogo è bene tirare un bel sospiro di sollievo giacché, soprattutto per l’assicurato non ci sono grossi problemi.
Una compagnia assicuratrice ed in generale un’azienda operante in un qualsiasi ambito, può fallire sostanzialmente in due modi:
– Liquidazione volontaria. In pratica è la stessa azienda che decide per qualche motivo di chiudere la propria attività.
– Liquidazione coatta amministrativa. In questo caso, gli enti preposti, avendo preso atto che non ci siano più i presupposti affinché l’azienda in questione continui la propria attività, predispone la liquidazione e conseguentemente il fallimento.
A prescindere da come avvenga la liquidazione, la compagnia assicuratrice non potrà più operare sia per eventuali rinnovi di contratti in essere con i propri clienti e sia con la stipula di nuovi contratti.
L’assicurato che ha in essere una polizza assicurativa rc auto, risulta essere coperta se il relativo premio assicurativo è stato già pagato. Nel caso in cui, molto comune, il premio assicurativo è stato rateizzato con una determinata cadenza (trimestrale, semestrale, …), allora la copertura è valida fino al periodo che risulta essere già stato pagato. Questo significa che nel caso delle assicurazioni obbligatorie per legge come la rc auto, si deve sottoscrive un nuovo contratto assicurativo pressa un’altra compagnia.
Particolare attenzione occorre fare per recuperare l’attestato di rischio assolutamente necessario per sottoscrivere un nuovo contratto giacché la messa in liquidazione della compagnia potrebbe comportare disfunzioni sotto tale punto di vista. La legge prevede che la compagnia sia obbligata ad inviare l’attestato almeno 30 gg prima della scadenza del contratto. Qualora questo non dovesse succedere, è necessario inviare richiesta per mezzo di raccomandata a/r alla compagnia entro 15 giorni dalla scadenza del contratto. La ricevuta della raccomandata in allegato ad una opportuna autocertificazione, consentirà di poter sottoscrivere una polizza presso una nuova compagnia.
Nel caso in cui si sia verificato un sinistro, la parte lesa riceverà ugualmente il risarcimento danni e nello specifico in tre modi a seconda di quale sia la situazione della compagnia. Nello specifico:
– Sfruttando il fondo di garanzia per le vittime della strada (CONSAP) per mezzo di designazione di un’impresa locale che si farà carico di rendere disponibile il risarcimento.
– Nel caso che la compagnia in liquidazione sia stata acquistata da un’altra, allora sarà la nuova proprietà a doversi far carico del risarcimento
– Nel caso in cui sia stato designato un commissario liquidatore, sarà quest’ultimo ad avere come primo obiettivo della propria gestione, quello di risarcire quanti ne abbiano diritto.