Avevate preventivato un fine settimana a Maggio? O avete fatto il mensile al treno, ma non ne avete mai fatto uso. Tempi difficili per i viaggiatori in tempi di Coronavirus.
Le misure, legittimamente assunte dal Governo, per prevenire il contagio, infatti, hanno costretto milioni di Italiani all’isolamento, impedendo in gran parte la mobilità, se non per motivi professionali o per ragioni di estrema urgenza.
Vediamo allora come richiedere un rimborso per Coronavirus.
Anche perché i provvedimenti adottati in queste settimane hanno originato centinaia di contenziosi fra agenzie viaggio e consumatori. Tra chi aveva, come dicevamo, da tempo prenotato un soggiorno presso un albergo o un intero pacchetto turistico e le strutture, a loro volta, subissate da una marea di disdette e alle prese con una crisi reale e prospettive drammatiche.
Molte situazioni in materia di rimborsi sono disciplinate dai Decreti emanati dal Governo. (devi verificare lo stato di richiesta del bonus 600 euro, qui trovi come fare).
Per altre casistiche, al contrario, non è possibile che prendere in considerazione le disposizioni generali presenti nel Codice Civile e nel Codice del Consumo.
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Come chiedere il rimborso per una vacanza prenotata
Se avete prenotato un pacchetto turistico “tutto compreso” le disposizioni previste dal Dl 2 Marzo 2020 n. 9 (art. 28, 5 comma), stabiliscono che almeno sino al 4 Maggio 2020, in considerazione del divieto di spostamenti imposto dal Governo, si abbia diritto ad un rimborso.
Il Dl richiama l’art. 41 del Codice del Turismo che attribuisce al consumatore la facoltà di recedere dal contratto.
In questo caso la struttura alberghiera o l’agenzia viaggi può procedere autonomamente attraverso 3 modalità:
- attraverso il rimborso in toto (in conformità ai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del Codice)
- offrendo un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore
- emettendo un voucher, utilizzabile entro 12 mesi dalla propria emissione
Ad oggi la normativa prende in riferimento solo le prenotazioni nell’immediato. Ovviamente sono molti coloro che, avendo già prenotato una vacanza per il periodo estivo, si domandano come procedere.
In questo momento, però, considerando l’incertezza in merito all’emergenza in corso, non esistono ancora procedure condivise, ragion per cui l’annullamento di un soggiorno, difficilmente non determinerebbe, salvo diversi accordi con il gestore, la perdita della caparra.
Quanto previsto dal dl vale ugualmente qualora abbiate prenotato un soggiorno in un hotel o in un B&B (contratti di soggiorno), se i giorni erano da effettuare entro il 4 Maggio 2020.
In poche parole se avevate prenotato un albergo, il proprietario non ha alcun diritto di non restituire anticipo o caparra, visto che il mancato utilizzo non è responsabilità del cliente.
Diritto al rimborso, quindi, ma che può avvenire anche a mezzo di un voucher: Stesso diritto anche quando la prenotazione sia avvenuta per motivi professionali. Se non esistono comprovate ragioni per viaggiare, il cliente o l’azienda per cui lavoro, avrà ugualmente la possibilità di ottenere quanto già pagato.
Come chiedere il rimborso per un viaggio già prenotato
Naturalmente il diritto di rimborso opera non meno relativamente ai singoli viaggi.
Sempre con un primo riferimento temporale al 4 Maggio 2020, se avete pagato per un servizio di trasporto del quale non avete potuto usufruire, avete diritto ad un rimborso.
Questo riguarda qualsiasi trasferimento abbiate prenotato, sia ferroviario, marittimo che aereo.
Il Dl , infatti, precisa come i divieti imposti integrino il caso di “impossibilità sopravvenuta” con il conseguente diritto per il viaggiatore di poter ottenere il rimborso dell’intero costo del viaggio.
Sempre che questo dovesse avvenire entro il 4 Maggio.
Naturalmente se il viaggio è prenotato per una data successiva a quella disciplinata dal Dl, ad oggi, si fa riferimento al Regolamento (CE) n. 261/2004.
Così come avviene in caso di una qualunque cancellazione del volo da parte della compagnia, il consumatore gode del diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione.
A differenza dei 15 giorni previsti dal decreto, il rimborso deve essere effettuato entro 7 giorni, con la facoltà per il viaggiatore di poter decidere tra rimborso o un nuovo imbarco di un volo alternativo per la destinazione finale in una data successiva, utile al cliente stesso ( e sempre in relazione alla disponibilità dei posti).
In caso, al contrario, di conferma del volo, occorrerà prendere in considerazione la nostra situazione ( e quella generale, soprattutto) alla data della partenza, al fine di valutare l’eventuale diritto del consumatore di poter recedere dal contratto.
Cosa fare se la compagnia aerea o il vettore non risponde
Nonostante i provvedimenti assunti dal decreto a seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19, non mancano le difficoltà per molti viaggiatori.
Problemi, spesso generati dalla mole di richieste, nell’ottenere il rimborso per le prenotazioni già precedentemente effettuate o anche semplicemente per ottenere informazioni relativamente all’eventuale cambio dei biglietti o loro annullamento.
A tal fine la procedura più consigliabile è quella di procedere attraverso l’invio di una Pec al vettore. Tale comunicazione, infatti, vi tutelerà dimostrando il ricevimento da parte della controparte e il fatto che l’abbiate inviata entro i 30 giorni previsti.
Come già premettevamo il decreto prevede rimborsi per ogni tipologia di viaggio: siano essi in aereo, treno, ma anche traghetti o autobus.
Da parte di molte Associazioni Consumatori, nell’ottica della tutela di pendolari e viaggiatori, l’invito all’emanazione di una specifica norma a livella nazionale. Nel frattempo, però, rimane valido quanto previsto in materia di regolamenti tariffari regionali e singole carte di mobilità.
In entrambi i casi per i possessori di abbonamenti annuali o mensili, il diritto al rimborso di quanto non usufruito.
Chi ha diritto al rimborso per Coronavirus
In base alle disposizioni previste dal Decreto, possono pervenire richieste di rimborso da:
- chi risulti residente o domiciliato in Italia;
- persone che abbiano prenotato soggiorni o viaggi per turismo;
- coloro che avessero programmato la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni culturali, ludiche, sportivi e religiosi in Italia, annullate a seguito dell’emergenza Coronavirus
- individui che abbiano acquistato un biglietto per un viaggio all’estero, che ora risulti vietato, come approdo o arrivo,a seguito dell’emergenza sanitaria.
La richiesta di rimborso deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla fine del divieto imposto (a oggi, quindi, 30 giorni a partire dal 3 maggio 2020), o dalla comunicazione di annullamento o rinvio dell’evento a cui si doveva prendere parte o ancora dalla data di partenza verso la Nazione straniera, verso la quale si era pianificato il viaggio.
Come far richiesta di rimborso
Importante che la richiesta del rimborso di viaggio o vacanze per Coronavirus avvenga tassativamente entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza. La domanda dovrà essere accompagnata dalla relativa documentazione, come anticipato, allegando il titolo di viaggio. Stessa per i documenti che attestino la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni o eventi annullati a causa dell’emergenza sanitaria.
Ancora meglio inoltrare la richiesta o, se già fatta, rieffettuarla, facendo esplicito riferimento al decreto del 2 Marzo, specificando la propria casistica di riferimento.
Una volta presentata la domanda, il vettore avrà necessariamente l’obbligo, entro un tempo massimo di 15 giorni, di procedere con il relativo rimborso o procedere all’emissione di un voucher di pari importo, che dovrà essere necessariamente impiegato entro un anno dall’emissione.
Link utili: qui trovi il sito di riferimento del Codice del Consumo
per il testo del Decreto 2 marzo 2020 n.9 clicca qui