Cerchi info su come si paga il canone Rai 2024? Non preoccuparti allora, sei finito sull’articolo giusto. Anche perché quest’anno il canone Tv presenta delle novità e, per una volta, sono positive!
Non cambiano le modalità di pagamento, poiché il canone Tv verrà ancora inserito nella bolletta della Luce, nonostante le tante voci che si sono rincorse e che ventilavano la possibilità di un cambio nelle modalità di saldo.
Sotto trovi le novità che ci attendono, come si paga il canone della televisione, oltre ai riferimenti IBAN per chi non risieda nel nostro Paese, come una serie di utili FAQ relative a casistiche particolari e domande ricorrenti.
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Come si paga il canone Rai 2024: novità, importo e modalità del canone Tv
Il canone annuo della Rai sta per subire una riduzione nell’ambito delle iniziative della manovra 2024 del Governo. Attualmente, il canone ammonta a 90 euro l’anno e viene pagato in dieci rate mensili, da Gennaio ad Ottobre, tramite addebito sulle bollette elettriche emesse dalle aziende fornitrici di energia.
Tuttavia, secondo quanto annunciato dal Ministero dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, durante una conferenza stampa relativa alla manovra, una parte significativa del canone non sarà più addebitata sulla bolletta. In particolare, il canone Rai diminuirà da 90 a 70 euro all’anno, e questa riduzione rappresenta:
“Un inizio virtuoso”
secondo il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.
Nonostante siano state avanzate diverse proposte per spostare il pagamento del canone da un’altra fonte, il Governo ha deciso di mantenere il pagamento tramite la bolletta elettrica, mantenendo la sua posizione originale, nonostante le pressioni della Commissione Europea. Tuttavia, il Ministro Giorgetti aveva proposto in passato di spostare il canone Rai sulla bolletta del telefono, considerando che la fruizione dei canali avviene anche attraverso lo streaming su dispositivi diversi dalla TV tradizionale, come smartphone e computer.
Questi cambiamenti entreranno in vigore a partire dal prossimo anno, e ciascuna delle dieci rate mensili, ovviamente, costerà un po’ meno rispetto all’attuale regime di pagamento.
Inoltre, per coloro che non sono titolari di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale, esiste la possibilità di effettuare il pagamento tramite il modello F24 entro il 31 Gennaio dell’anno di riferimento. Chi percepisce una pensione con un reddito inferiore a 18.000 euro e desidera addebitare il canone sulla pensione, invece, deve presentare una richiesta entro il 15 Novembre dell’anno precedente, seguendo le modalità stabilite dall’ente pensionistico.
Infine, i non residenti in Italia senza un conto presso Poste Italiane o una filiale bancaria italiana possono effettuare il versamento del canone TV tramite bonifico in euro, utilizzando i codici IBAN e BIC forniti, specificando il proprio codice fiscale, il codice tributo (TVRI per il rinnovo e TVNA per i nuovi abbonati) e l’anno di riferimento nella causale del versamento.
FAQ Canone Rai 2024: domande sul canone Tv 2024
Ecco alcune domande frequenti sul pagamento del canone TV:
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- Chi è tenuto al pagamento del canone TV?
È tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Si considera un apparecchio televisivo qualsiasi dispositivo in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno. - Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi della famiglia?
Sì, il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi TV. - L’utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?
Sì, a partire dal 1° gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio TV si presume per i titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente, e il canone viene addebitato nelle fatture per l’energia elettrica. - La presunzione di detenzione degli apparecchi opera retroattivamente?
No, la presunzione si applica solo a partire dal 2016 e non può essere utilizzata per recuperare il canone per periodi precedenti alla Legge di stabilità 2016. - Chi deve pagare il canone in famiglia se l’utenza elettrica è intestata al marito e la moglie paga l’abbonamento TV?
Se marito e moglie appartengono alla stessa famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta e sarà addebitato sulla fattura elettrica intestata al marito. La voltura del canone verrà gestita dall’Agenzia delle entrate, e non è necessario che la moglie presenti una dichiarazione sostitutiva. - Deve pagare il canone TV il contribuente proprietario di un bed and breakfast che già paga il canone TV speciale?
Sì, se l’apparecchio TV è disponibile anche per i clienti, è dovuto il canone TV speciale. In questo caso, il contribuente può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il Quadro A. - Cosa deve fare un contribuente ricoverato in una casa di riposo?
Se il contribuente detiene un apparecchio TV nella sua abitazione, è tenuto al pagamento del canone, anche se è ricoverato in una casa di riposo. Se il contribuente non possiede una TV, ma è titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale, deve presentare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito del canone sulla fattura elettrica. Se il contribuente non possiede una TV e non è titolare di un’utenza elettrica residenziale, deve dare disdetta dell’abbonamento TV secondo la procedura prevista. - Nella definizione di “famiglia anagrafica” sono incluse le coppie di fatto residenti nella stessa abitazione?
La definizione di famiglia anagrafica dipende dalla certificazione del Comune competente. Tuttavia, di norma, le coppie di fatto residenti nella stessa abitazione possono essere considerate una famiglia anagrafica, ma è necessario seguire le disposizioni del Comune per la registrazione corretta. La definizione può variare in base alle leggi locali, e le unioni civili sono state incluse nella definizione. - Qual è il termine per presentare la dichiarazione sostitutiva per richiedere l’esenzione dal canone TV per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni?
Non esiste un termine specifico per presentare la dichiarazione sostitutiva in quanto l’esenzione si basa sui requisiti previsti dalla legge (età e reddito). Indipendentemente dalla data di presentazione, l’esenzione si applica retroattivamente se i requisiti sono soddisfatti. - Se non possiedo apparecchi televisivi, ma sono titolare di un’utenza elettrica residenziale, come posso superare la presunzione di detenzione?
Per superare la presunzione di detenzione, è necessario compilare il Quadro A della dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile sui siti web ufficiali. Questa dichiarazione deve essere rinnovata annualmente. - Cosa fare se diversi membri della stessa famiglia anagrafica hanno più contratti per utenza elettrica, nella stessa o in diverse abitazioni?
In caso di molteplici contratti per utenza elettrica nella stessa famiglia anagrafica, è sufficiente comunicare all’Agenzia delle Entrate su quale utenza elettrica deve essere addebitato il canone, compilando il Quadro B della dichiarazione sostitutiva. - Come è sanzionata la dichiarazione sostitutiva falsa?
La presentazione di una dichiarazione sostitutiva mendace può comportare responsabilità di natura penale. È fondamentale che la dichiarazione sia accurata e veritiera. - Chi può presentare la dichiarazione sostitutiva?
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata dai titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale. Anche gli eredi di un soggetto deceduto, a cui è ancora intestata l’utenza elettrica, possono presentarla. - Come si deve presentare la dichiarazione sostitutiva?
La dichiarazione può essere presentata tramite un’applicazione web sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate o attraverso intermediari autorizzati. È importante seguire le istruzioni fornite per la presentazione telematica o cartacea. - È possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata?
Sì, è possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata, ma deve essere firmata digitalmente per essere valida. Deve essere inviata all’indirizzo specificato, e la data di spedizione sarà considerata la data di presentazione. - Cosa fare se si diventa proprietari di apparecchi televisivi dopo aver presentato una dichiarazione di non detenzione?
Nel caso in cui si acquisiscano apparecchi televisivi dopo aver presentato una dichiarazione di non detenzione, è necessario presentare una nuova dichiarazione, segnalando la variazione dei presupposti nel Quadro C del modello. - Quali sono i termini per la presentazione della dichiarazione di non detenzione a regime, ossia dal 2017 in poi?
A partire dal 2017, la dichiarazione di non detenzione deve essere presentata nei seguenti termini:
– Entro il 31 gennaio dell’anno solare di riferimento: valido per l’intero anno;
– Dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dal pagamento del secondo semestre
– Dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dal pagamento dell’intero anno successivo. - Quali sono i termini per la presentazione della dichiarazione di addebito su altra utenza?
La dichiarazione di addebito su altra utenza può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e non deve essere rinnovata annualmente. La data di decorrenza dei presupposti determinerà quando il canone sarà addebitato. - Se attivo una nuova utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno e non possiedo apparecchi televisivi, quali sono i termini per la presentazione della dichiarazione di non detenzione?
Se attivi una nuova utenza elettrica nel corso dell’anno e non possiedi apparecchi televisivi, devi presentare la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura. La dichiarazione retroagisce alla data di attivazione. - Nel caso di marito deceduto, a cui è ancora intestata l’utenza elettrica, cosa deve fare la moglie se nell’abitazione non sono presenti apparecchi televisivi?
La moglie, in qualità di erede, può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione indicando i dati del marito deceduto come intestatario dell’utenza elettrica. Questo eviterà l’addebito del canone sulla fattura elettrica intestata al marito defunto. - Ho ricevuto la mia bolletta elettrica, ma non vedo l’addebito del canone TV. Cosa devo fare?
Se nella tua bolletta elettrica non compare l’addebito del canone TV, è importante controllare il tipo di contratto che hai con la tua compagnia elettrica. Se il canone non viene addebitato, verifica se sarà incluso nella prossima fattura. In caso contrario, dovrai pagare l’importo dovuto utilizzando il modello F24 e i codici tributo “TVRI” per il rinnovo dell’abbonamento o “TVNA” per un nuovo abbonamento. - Sono coniugi e viviamo nella stessa casa da anni, ognuno di noi ha un contratto elettrico separato, ma entrambi vediamo l’addebito del canone TV sulle nostre bollette elettriche. È corretto?
Di norma, in una famiglia anagrafica, dovrebbe esserci una sola utenza elettrica domestica residenziale. Se il canone viene addebitato su entrambe le bollette, è necessario compilare il Quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando il codice fiscale a cui addebitare il canone e la data di inizio dell’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica. Questa procedura eviterà il doppio addebito del canone. - Ho ereditato un appartamento in cui l’utenza elettrica è ancora intestata al defunto, e ora vedo l’addebito del canone su entrambe le fatture elettriche. Cosa devo fare?
Per evitare l’addebito duplicato del canone, compila il Quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede. Indica il codice fiscale a cui addebitare il canone e la data di decesso del defunto. Questo garantirà che il canone venga addebitato solo su una delle fatture elettriche. - Sono famigliare di un intestatario di utenza elettrica ed erede di un soggetto deceduto senza conviventi a cui è ancora intestata un’utenza elettrica. Ora vedo l’addebito del canone su entrambe le bollette. Cosa devo fare?
Per evitare l’addebito duplicato, compila il Quadro B della dichiarazione sostitutiva come erede e indica il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza elettrica. Specifica anche la data di decesso. Questo assicurerà che il canone venga addebitato solo su una delle fatture elettriche. - Sono titolare di due utenze elettriche residenziali e vedo l’addebito del canone su entrambe le fatture. È corretto?
In genere, non dovresti essere titolare di più di un’utenza elettrica domestica residenziale. Verifica che i dati anagrafici e il codice fiscale nei due contratti siano aggiornati. Puoi richiedere il rimborso del canone addebitato indebitamente. - Sono titolare di due contratti elettrici residenziali. Su quale contratto verrà addebitato il canone?
Il canone verrà addebitato sul contratto con la tipologia “clienti residenti” (D2) che è stato attivato più di recente. Se entrambi i contratti sono della tipologia “clienti residenti” (D2), verrà addebitato sul contratto con l’attivazione più recente. - Sono titolare di un’utenza elettrica residenziale e una non residenziale. Su quale fattura verrà addebitato il canone?
Il canone TV sarà addebitato solo sull’utenza elettrica di tipo residenziale. La bolletta dell’utenza non residenziale non conterrà l’addebito del canone TV. - Ho attivato una nuova utenza elettrica. Da quando verrà addebitato il canone?
Il canone sarà addebitato a partire dal mese di attivazione della fornitura. L’importo esatto sarà indicato nella prima fattura elettrica utile, che conterrà anche le rate scadute. - Ho attivato una nuova utenza elettrica, ma non possiedo un televisore. Come evitare l’addebito del canone?
Compila il Quadro A della dichiarazione sostitutiva e invialo entro il mese successivo all’attivazione della fornitura. Questo ti permetterà di dichiarare la non detenzione di un televisore e di evitare l’addebito del canone. - Ho disattivato un’utenza elettrica residenziale nel corso dell’anno e non ne attiverò un’altra. Verranno addebitate tutte le rate mancanti fino alla fine dell’anno nella fattura di conguaglio?
No, le rate mancanti dovranno essere pagate direttamente tramite il modello F24. - Chi può richiedere il rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica?
L’istanza per il rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica può essere inoltrata dal titolare dell’utenza elettrica o dai suoi eredi. - Come posso presentare la richiesta di rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica?
La richiesta può essere presentata online dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o da intermediari autorizzati tramite l’apposita piattaforma web. In alternativa, è possibile inviare la richiesta insieme a una copia di un valido documento di identità tramite servizio postale raccomandato all’indirizzo seguente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. - Dove posso trovare il modello per la richiesta di rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica?
Il modello è disponibile sui siti web dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e della RAI (www.canone.rai.it). - Quali sono i motivi per cui è possibile richiedere il rimborso del canone TV?
I motivi per cui è ammissibile la richiesta di rimborso del canone TV sono i seguenti:1. Il richiedente o un altro membro della stessa famiglia anagrafica ha i requisiti per l’esenzione legati all’età (75 anni) e al reddito familiare.
2. Il richiedente o un altro membro della famiglia anagrafica è esente in base a convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici stranieri).
3. Il richiedente ha pagato il canone in modo duplicato (addebitato sulla fattura elettrica e pagato separatamente).
4. Il richiedente ha pagato il canone sulla fattura elettrica, ma anche un altro membro della famiglia anagrafica ha pagato lo stesso canone separatamente.
5. Il richiedente ha dichiarato di non possedere apparecchi televisivi (dichiarazione sostitutiva) per sé e i membri della famiglia anagrafica.
6. Motivazione diversa, indicando il codice 6 e riassumendo brevemente il motivo nella sezione apposita del modulo. - Se la richiesta di rimborso ha come motivo il codice 4, come devo compilare il modulo?
In caso di richiesta di rimborso con il codice 4, è necessario fornire il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone e specificare il periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta. Nel campo “data inizio”, va indicata la data in cui i requisiti sono stati soddisfatti (ad esempio, appartenenza alla stessa famiglia anagrafica), convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno fiscale in questione. Il campo “data fine” deve essere compilato solo se i presupposti cessano in un momento successivo. - Quali sono gli effetti di una richiesta di rimborso con il codice 4?
Se il campo “data fine” non è compilato e l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica persiste, la richiesta di rimborso con il codice 4 funziona come una dichiarazione sostitutiva, indicando che il canone TV non deve essere addebitato su nessuna delle utenze elettriche intestate al richiedente, poiché è già dovuto da un altro membro della famiglia. L’istanza di rimborso, in questo caso, segue le disposizioni del quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva approvato dall’Agenzia delle Entrate. Se il campo “data fine” è compilato, gli effetti sono limitati al periodo specificato. - Se il motivo per cui desidero richiedere il rimborso del canone TV è diverso dai codici da 1 a 5, cosa devo fare?
In caso di motivazioni diverse dai codici da 1 a 5, è possibile selezionare il codice 6 e sintetizzare brevemente il motivo nella sezione apposita del modulo. - Chi verifica i presupposti della richiesta di rimborso?
La verifica dei presupposti è effettuata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV. - Come avviene il rimborso?
I rimborsi spettanti sono effettuati dalle imprese elettriche attraverso l’accredito sulla prima fattura utile o altre modalità, purché avvenga entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni necessarie per il rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate. Se l’impresa elettrica non effettua il rimborso con successo, sarà l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV a disporre il rimborso. - Ho 75 anni e il mio reddito familiare annuale è inferiore al limite di legge. Posso richiedere il rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica?
Sì, se hai presentato correttamente la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione dal pagamento del canone TV e hai pagato il canone sulla bolletta elettrica, puoi richiedere il rimborso utilizzando il codice 1 come motivo (usando il modulo per la richiesta di rimborso del canone pagato tramite addebito nelle fatture per energia elettrica). Puoi anche utilizzare il modello contenente la dichiarazione sostitutiva per attestare i requisiti per l’esenzione. - Ho 75 anni e il mio reddito familiare annuale è inferiore al limite di legge. Ho presentato la dichiarazione sostitutiva a aprile. Da quando non verrà più addebitato il canone?
Se hai inviato la dichiarazione sostitutiva entro il 15 aprile, non riceverai più l’addebito del canone a partire dalla rata di maggio. Se hai presentato la dichiarazione dopo il 15 aprile, il canone non verrà addebitato a partire dalla rata di giugno. - Sono erede di una persona deceduta senza conviventi, a cui è ancora intestata un’utenza elettrica. Il canone è stato addebitato su entrambe le fatture elettriche, che ho pagato. Posso richiedere il rimborso? Sì, puoi presentare la richiesta di rimborso in qualità di erede per chiedere il rimborso del canone addebitato sull’utenza elettrica ancora intestata alla persona deceduta. Utilizza il codice 4 come motivo e fornisce il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone. La data di inizio dovrebbe essere la data del decesso o il 1° gennaio dell’anno fiscale in questione. La data di fine va compilata solo se la condizione sottostante alla richiesta cessa in un momento successivo.
- Ho presentato una richiesta di rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica prima che il modello fosse ufficialmente pubblicato. La richiesta è valida? Sì, le richieste di rimborso presentate prima della pubblicazione ufficiale del modello sono considerate valide.
- Chi è tenuto al pagamento del canone TV?