La Carta Costituzionale prevede già dalla sua redazione la possibilità di presentare le cosiddette leggi di iniziativa popolare. La facoltà prevista dai Padri Costituenti è inserita all’articolo 71 della Costituzione Italiana che tratta della formazione delle leggi.
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Come funziona le legge d’iniziativa popolare
L’articolo forniva inizialmente, in maniera espressa la facoltà a 50.000 elettori di presentare un”progetto di legge”, imponendo l’unica prescrizione che esso doveva essere redatto in articoli. Negli stessi articoli è data altresì la possibilità al corpo elettorale di presentare referendum abrogativi, questi come s’intuisce dal nome più che agire per promulgare una legge agiscono per stralciarne una sua parte.
L’articolo 71 e stato poi successivamente normato in modo più pregnante e specifico, nelle prescrizioni successive (articolo 48 e 49 della legge 352 del 25/5/70) si richiede l’obbligo alla Camera in cui la proposta di legge è stata presentata, di verificare la validità delle firme presentate, gli articoli inseriscono inoltre l’obbligo di una relazione illustrativa, che deve essere presentata unitamente alla proposta di legge.
Nulla è detto però sui tempi in cui la proposta deve essere posta in discussione, la legge che, di fatto, si pone come una sorta di regolamento attuativo della Carta Costituzionale, e inserisce inoltre delle specifiche norme temporali dando indicazioni sulle modalità di raccolta delle firme. La 352 è stata accolta dai regolamenti interni di Camera e Senato, e allo stato attuale la metodologia che pone in discussione l’eventuale proposta di legge dinanzi al Senato appare facilitata. Iimportante è infatti il regolamento senatoriale che prevede “l’inizio” della discussione in commissione, ponendo come limite temporale il mese dalla presentazione.
A onor del vero bisogna porre l’accento che il regolamento del Senato prevede un inizio, ma non contempla una fine della discussione cosa questa che permette una certa inerzia legislativa. Di fatto negli anni è emersa una volontà del Parlamento, nella sua interezza, di non dare corso a leggi presentate grazie all’esercizio della democrazia partecipativa (o diretta). Un recente studio ha fatto notare come su 260 proposte di legge soltanto 3 sono diventate legge (dopo un iter lunghissimo).
Come si presenta una legge d’iniziativa popolare?
Ma come presentare una legge d’iniziativa popolare? Inizialmente si deve creare per una questione di comodità un comitato promotore, esso si occuperà della redazione della proposta e della creazione dei moduli su cui materialmente dovranno essere apposte le firme.
I moduli possederanno delle caratteristiche specifiche, dovranno essere, infatti, preventivamente autenticati (o presso la Corte d’appello, o presso un Tribunale o presso un segretario comunale o un suo delegato).
Una volta in possesso dei moduli si dovrà procedere materialmente alla raccolta delle firme. Può firmare qualsiasi cittadino maggiorenne, l’importante che la firma sia apposta dinanzi a un “autenticatore” ufficiale (di solito un notaio o in alcuni casi un dirigente comunale). Il funzionario che procederà all’autentica, si farà carico di annotare sul modulo gli estremi del documento di riconoscimento del firmatario, solo dopo questa fase la firma è legittimamente valida.
Una volta raggiunte le firme unitamente alla proposta di legge e alla relazione integrativa il presidente del comitato consegnerà i plichi al presidente del Senato o della Camera. Dopo le opportune verifiche da parte dei funzionari tendenti al controllo delle firme inizierà l’iter che dovrebbe portare alla discussione, e alla relativa successiva approvazione della proposta.