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Come detrarre gli interessi passivi sul mutuo

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17/02/2011
in Senza categoria
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Nelle dichiarazioni dei redditi di solito quella degli interessi passivi sui mutui, insieme alle spese mediche, risulta essere la spesa più frequentemente dichiarata. Per cui vediamo insieme come procedere per la loro detrazione dall’Irpef.
Intanto chi si rivolge al Caf per la presentazione della propria dichiarazione dei redditi, deve sapere che nel caso di un mutuo stipulato per l’acquisto della prima casa, necessita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 dove il contribuente attesti lo scopo del mutuo qualora la banca non sia in grado di attestarlo. Solo così può ottenere il riconoscimento della detrazione degli interessi sui mutui relativi ad essa.
La normativa a cui fare riferimento è diversa e dipende dall’anno in cui è stato stipulato il mutuo in questione.
Con la Finanziaria del 2008 il limite massimo degli interessi passivi su cui calcolare il 19% di detrazione, è salito da 3.615,20 a 4000 euro, per cui il bonus massimo che si può ottenere sale a 760 euro (ovvero il 19% di 4000 euro).
Quindi per chi ha stipulato il mutuo per l’acquisto della prima casa prima del 1993, la detrazione massima che gli spetta è di 4000 euro per ciascun intestatario del mutuo. Ciò ovviamente implica che la casa sia stata adibita ad abitazione principale a partire dalla data dell’8 dicembre 1993 e per gli anni successivi. Se invece la casa è intestata solo ad un coniuge la detrazione spetta solo a lui e in proporzione alla sua quota.
Nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato dopo il 1 gennaio del 1993 la detrazione massima applicabile è sempre di 4000 euro complessivi per tutti gli intestatari del mutuo ma a condizione che la casa sia stata adibita a prima abitazione – dal proprietario stesso o da un suo familiare – entro sei mesi prima dall’acquisto, che deve avvenire un anno prima o un anno dopo alla stipula del contratto. E ciò vale anche nel caso in cui il contribuente per qualsiasi motivo abbia dovuto cambiare l’abitazione principale. Anche perché adibire la casa ad abitazione principale non significa per forza di cose trasferirvi la residenza, bensì basta che la si utilizzi come dimora abituale. Per dimostrare ciò basta anche una semplice autocertificazione da parte del contribuente. Ma per ottenere il diritto alla detrazione i coniugi devono essere entrambi acquirenti ed intestatari, e se uno di loro ha a carico l’altro può ovviamente detrarre entrambe le quote sempre nel limite massimo del 19% su 4000 euro.
Ed ancora, nel caso in cui uno dei due coniugi si trasferisce di casa in conseguenza ad una separazione legale, può sempre usufruire della detrazione in quanto egli rientra tra i familiari.
Ma potrebbe anche capitare che si acquista un immobile locato. In questo caso per godere della detrazione fiscale occorre notificare al locatario l’atto di sfratto per finita locazione entro tre mesi dall’acquisto, ed entro un anno dal rilascio la si dovrà adibire a propria abitazione principale. Nel caso questo non dovesse accadere allora il contribuente dovrà dichiarare la detrazione come “reddito a tassazione separata”.

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