Andiamo ad analizzare alcuni casi pratici particolari per il calcolo dell’IMU.
– In caso di coniugi che risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente (condizioni entrambe necessarie per definire l’abitazione come principale) in due diversi immobili, chi usufruisce dell’agevolazione per abitazione principale? Se gli immobili sono situati nello stesso comune, le agevolazioni si applicano ad uno solo dei due immobili; se, invece, si tratta di comuni diversi, allora entrambi possono avvalersi dell’agevolazione. In presenza di figli di età inferiore a 26 anni, la maggiorazione spetta al coniuge nella cui abitazione risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente tali figli; non è, inoltre, necessario che i figli siano fiscalmente a carico, ma è sufficiente che rispettino le tre condizioni appena elencate.
– Se padre e figlio possiedono al 50% un immobile in cui, però, risiede anagraficamente e dimora abitualmente solo il figlio, al padre spetta l’agevolazione per abitazione principale? No, in quanto non rispetta i due requisiti fondamentali per l’accesso all’aliquota ridotta; il padre deve quindi pagare l’imposta relativa ad altri fabbricati diversi dall’abitazione principale, mentre il figlio può tranquillamente usufruire dell’agevolazione.
– Se si risiede anagraficamente in un immobile di proprietà, ma si ha il domicilio in un immobile non di proprietà in un altro comune, si ha diritto all’aliquota ridotta? No, in quanto viene meno uno dei due requisiti fondamentali per definire l’abitazione come principale; si deve pagare l’imposta relativa alle abitazioni a disposizione.
– In caso di comproprietà su un immobile, la detrazione spetta a tutti in parti uguali o in parti proporzionali alle quote di possesso? Purché tutti abbiano residenza e domicilio nell’abitazione in questione, l’agevolazione si applicherà a tutti i soggetti in parti uguali, senza tener conto delle quote di possesso.
– Come ci si comporta con le pertinenze? Come pertinenze dell’abitazione principale si possono considerare solo unità immobiliari accatastate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, in un numero massimo di una per ognuna delle tre categorie (quindi, in ogni caso, non più di tre nel complesso). Facciamo degli esempi per comprendere meglio: se si hanno una cantina e una soffitta, l’agevolazione è applicabile solo ad una delle due pertinenze, poiché entrambe hanno codice C/2; se si hanno una soffitta e un garage, è invece possibile considerare entrambi come pertinenze dell’abitazione principale, in quanto si tratta di unità accatastate in due diverse categorie (C/2 e C/6).