La Posta Elettronica Certificata è stata istituita con la Legge 16/2003 che evidenziava l’innovazione tecnologica nelle Pubbliche Amministrazioni.
Il Decreto Legge 185/2008, noto come Decreto anticrisi, ha avviato la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese semplificando i procedimenti e dematerializzando parte della documentazione. Ha inoltre disciplinato le modalità di utilizzo della PEC ed introdotto l’obbligo, per talune categorie, di istituire una versione “virtuale” della sede legale tramite la Posta Elettronica Certificata, una “sede elettronica” affiancata alla classica “sede fisica” dove recapitare tutti gli atti e i documenti a valore legale.
L’articolo 16 comma 6 dello stesso decreto ha disposto che la Posta Elettronica Certificata sia obbligatoria per tutte le imprese costituite in forma societaria, per i professionisti iscritti agli ordini professionali e per le pubbliche amministrazioni. Tutte le nuove società devono obbligatoriamente dichiarare l’indirizzo PEC al momento dell’iscrizione al registro delle imprese mentre le società giù esistenti devono comunicarlo entro tre anni dall’entrata in vigore del decreto legge. I professionisti invece, hanno tempo un anno per dichiarare l’indirizzo PEC ai rispettivi ordini.
Il Decreto Legge 179/2012 ha esteso l’obbligo dell’indirizzo di posta elettronica certificata anche alle ditte individuali. La Legge 221/2012 ha disposto che le imprese individuali già iscritte al registro delle imprese debbano obbligatoriamente comunicare l’indirizzo entro il 30 giugno 2013. Se questo termine non viene rispettato, viene sospeso qualunque atto per il quale è stata fatta richiesta di iscrizione al registro delle imprese, per un periodo massimo di quarantacinque giorni. Al termine di questo periodo, se non si è provveduto, la pratica viene definitivamente respinta e considerata come non presentata.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha data delle linee di indirizzo secondo le quali la PEC deve individuare in modo univoco ogni impresa.
La PEC va richiesta ed acquistata presso uno dei gestori autorizzati. Per quanto riguarda le imprese individuali esse possono usufruire di una procedura denominata Starweb. Oppure si può utilizzare la funzione “pratica semplice” del sito www.registroimprese.it, per le imprese individuali con un dispositivo a firma digitale.
L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese, comprese le eventuali variazioni, sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Le caselle PEC sono consultabili liberamente e gratuitamente dal cittadino accedendo agli albi ed ai registri pubblici per via telematica. La PEC garantisce il rispetto di quanto previsto dal DPR 11 febbraio 2005 n. 68, in materia di sicurezza di trasmissione, e garantisce l’integrità del messaggio trasmesso.
La normativa vigente, può essere consultata nella sezione dedicata alla Posta Elettronica Certificata del sito di Agenzia per l’Italia digitale (ex DigitPA).