Anche i fabbricati senza rendita catastale sono soggetti al pagamento dell’Imu. I coefficienti che andranno applicati per l’anno 2012 saranno resi noti a breve, come confermato dal decreto del 5 aprile (il primo decreto che parla di Imu) realizzato dalla Direzione Federalismo Fiscale che fa capo al Ministero delle Finanze. Il decreto, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile, stabilisce i coefficienti cui devono sottostare i fabbricati cosiddetti del gruppo D, vale a dire gli immobili che appartengono ad imprese, non sono iscritti al catasto, sono privi di rendita catastale e sono contabilizzati distintamente.
La determinazione della base imponibile, per tali edifici, rimane la stessa dell’Ici: non ci sono, dunque, novità degne di rilievo. I parametri di determinazione del prezzo e del valore dei fabbricati che possono essere classificati in questo gruppo catastale sono disciplinati dall’articolo 5 del decreto legislativo numero 504 risalente al 1992. Per questi immobili non può essere applicato il criterio assoluto relativo alla determinazione dell’Imposta Municipale Unica, che impone di applicare coefficienti specifici alla rendita catastale. Il valore, dunque, viene quantificato sulla base di una regolare attribuzione di vendita.
Vale la pena di mettere in evidenza che i criteri di calcolo relativi ai fabbricati senza rendita catastale sono stati anche oggetto di discussione per la Corte Costituzionale, che ha sancito come essi risultino ragionevoli attraverso la sentenza numero 67 del 24 febbraio del 2006. Occorre tenere conto, per altro, che il parametro di determinazione dell’Imu va applicato fino a quando la rendita non viene iscritta al catasto, sulla base delle procedure informatiche previste dal decreto numero 701 del 19 aprile del 1994: in questo caso, infatti, si riscontrano tutti gli elementi per individuare l’imposta sulla base dei parametri ordinari.
Il valore dei fabbricati senza rendita catastale viene determinato al primo giorno dell’anno, oppure alla data di acquisizione dell’immobile se essa risulta successiva al 1° gennaio, sempre applicando i coefficienti soggetti a un aggiornamento annuale.
In conclusione, ribadiamo che il calcolo dell’Imu risulta piuttosto semplice: è necessario applicare al valore dell’immobile i coefficienti, al lordo delle cosiddette quote di ammortamento. Dalla somma che viene così ottenuta si arriva alla base imponibile degli edifici, su cui, naturalmente, deve essere applicata l’aliquota deliberata per questo tipo di fabbricati dal Comune. E’ evidente, tuttavia, come le norme in materia appaiano ancora poco chiare alla maggior parte dei cittadini, complici anche i continui cambiamenti apportati nelle ultime settimane. Non ultima, poi, la Corte Costituzionale avrebbe dichiarato illegittima l’intera Imu: per i prossimi giorni, dunque, si attendono sviluppi.