Il Decreto Legge 201/2011, così come convertito dalla Legge 214/2011 ha fissato nuovi coefficienti e moltiplicatori per il calcolo della rendita catastale di un immobile, variabili in base alla tipologia di imposta o al servizio per la cui fruizione è richiesta l’indicazione della stessa. In attesa del nuovo algoritmo, che abolirà i vani legando il valore ad altri parametri, la rendita catastale per il 2012 rimane invariata se il valore è richiesto ai fini del pagamento della vecchia Ici dovuta al 31 dicembre 2011 oppure per il calcolo dell’imposta di registro o di quella ipotecaria, nonchè per tutte le agevolazioni (tasse universitarie, assegni, rimborsi) per cui è necessario presentare l’Isee o dichiarazione sostitutiva.
Se il cittadino deve inserire la rendita catastale di un fabbricato, non ai fini Imu, per qualsiasi categoria è prevista una rivalutazione, rispetto a quanto indicato dalla visura catastale, pari al 5%. Effettuata tale operazione si procederà in base alla classificazione specifica del bene. Tutte le abitazioni di categoria A andranno moltiplicate per 100, ad esclusione degli uffici e studi privati (A/10) che vedono un moltiplicatore pari a 50; il gruppo B per 140 e la categoria C uniforme a quota 100 tranne negozi e botteghe (C/1) per le quali è previsto un coefficiente di 34. Infine per il gruppo D viene confermata la quota di calcolo pari a 50. Tutti i fabbricati ricadenti nella categoria E invece godono della totale esenzione sotto l’aspetto dichiarativo del valore.
Passando al calcolo da effettuare per giungere all’importo da pagare ai fini Imu, ferma restando la rivalutazione pari al 5% prevista dalla Legge 662/1996, tutte le rendite delle unità abitative ricadenti nella categoria A (A/1 – A/9 e A/11) dovranno essere moltiplicate per 160 mentre gli uffici e studi privati (A/10) per 80; l’intero gruppo B per 140 mentre nel gruppo C negozi e botteghe (C/1) per 55, C/2 (magazzini e depositi) C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte) per 160 e le rimanenti C/3, C/4 e C/5 per 140. I proprietari di fabbricati compresi nel gruppo D moltiplicheranno il valore catastale rivalutato per 60 mentre sono totalmente esenti dal nuovo balzello comunale gli immobili dei gruppi E ed F. Nell’ultimo caso, essendo una categoria catastale temporanea, attribuita per tutte le costruzioni non pienamente fruibili ai fini abitativi, sarà necessario calcolare le eventuali tasse e l’Imu nonché aggiornare le dichiarazioni rilasciate, non appena l’Agenzia del Territorio gli avrà attribuito un valore catastale, seguendo le indicazioni descritte in precedenza.
Attenzione massima alla motivazione del calcolo ed all’utilizzo che si dovrà fare della rendita, in quanto i risultati, passando per moltiplicatori diversi, danno esiti parecchio distanti e non conciliabili tra loro. Nell’ipotesi di un immobile A/1 con valore 500 già rivalutato al 5%, se si andrà a calcolare la rendita ai fini Imu, il risultato sarà 80.000 mentre se si tratterà di altre imposte o dichiarazioni, il valore da segnalare sarà pari a 50.000; una differenza non da poco, soprattutto per quanti hanno accesso a facilitazioni fiscali o detrazioni in base a parametri di reddito, sui quali influiscono anche le proprietà immobiliari. Rimane invariato anche per il 2012 la disposizione sulla progressività del possesso, per cui se l’immobile dovesse essere acquistato o alienato nel corso dell’anno fiscale, sarà necessario dividere il valore della rendita per 365 e poi moltiplicarlo per il numero di giorni di effettivo possesso, quindi a partire dalla data di acquisto o fino a quella di vendita.