Come ormai già noto, tra le varie riforme del Governo Monti vi è quella della reintroduzione dell’ICI, vale a dire la tassa sul possesso di immobili; ora però si chiama IMU (imposta municipale unica) e impone un’aliquota dello 0,4% sulla prima casa e dello 0,76% sulle successive, per quanto riguarda i fabbricati di categoria catastale A (esclusa la categoria A10) e quelli C2, C6 e C7; per uffici, capannoni e altre categorie catastali le aliquote cambiano; sussiste comunque l’esenzione dalla tassa qualora si abbia un reddito sotto i 20mila euro l’anno.
Per calcolare l’IMU sono state rese disponibili delle calcolatrici su diversi siti online come quelli di seguito:
http://www.miolegale.it/calcolo-ici-imu.html;
http://www.dossier.net/guida/calcola.htm (in cui si dà anche l’elenco completo delle categorie catastali dei diversi fabbricati).
Con una semplice indagine attraverso i principali motori di ricerca si potrà calcolare l’IMU online. Anche per poter usare queste calcolatrici però bisogna essere a conoscenza della rendita catastale (che non bisogna confondere con il valore catastale) della propria abitazione e degli eventuali ulteriori immobili di proprietà: per fare ciò basta entrare sul sito dell’Agenzia del Territorio (http://sister2.agenziaterritorio.it/CitizenVisure/index.jsp) e inserire il proprio codice fiscale e i dati catastali dell’immobile interessato.
Se invece ci si volesse cimentare con un calcolo manuale, si deve tenere conto delle eventuali modifiche delle aliquote o variazioni catastali da parte del Comune di appartenenza. Se tali modifiche non dovessero sussistere basterà sottrarre dal totale dell’Ici l’importo già versato a giugno come acconto mentre, in caso contrario, bisognerà conoscere la rendita catastale al 1° gennaio 2011, incrementarla del 5% e moltiplicarla per un coefficiente che varia in base alla tipologia dell’immobile:
1) fabbricati appartenenti alle categorie A, B e C: il valore andrà moltiplicato per 160 e non per 100;
2) fabbricati appartenenti alla categoria A/10 (uffici e studi privati) e D (capannoni e alberghi): il coefficiente è 80;
3) fabbricati di categoria C/1 (negozi e botteghe): il coefficiente è 55;
4) terreni agricoli: il valore andrà moltiplicato per 120 anzichè per 75, il che porta a una rivalutazione del 45%.
In caso di contitolari della medesima abitazione, ad oggi non è ancora molto chiaro ma sembra che la regola sia quella che prevede una suddivisione in parti uguali a prescindere dalle quote di possesso.
Prima si è parlato della facoltà dei comuni di ritoccare le aliquote: essi infatti possono modificare per eccesso o per difetto fino a un massimo del 2xmille per le prime case e un massimo del 3×1000 per le seconde. Ciò servirà a rimpinguare le casse dei vari enti locali ma bisogna considerare che le prime case (in cui si abita e si ha anche la residenza anagrafica) sono esentate dal pagamento di eventuali incrementi, mentre per le abitazioni signorili, ville o castelli, rispettivamente categoria A1, A8 e A9, si pagherà comunque. Tra l’altro, avendo perso la valenza federalista, le Regioni potranno incassarne solamente piccole percentuali.
Per concludere è bene ricordare che la stangata IMU è prevista anche per gli anziani che trasferiscono la propria residenza in una casa di riposo: in questo caso sono tenuti a corrispondere allo Stato l’aliquota dello 0,76%, cioè quella assegnata alle seconde case.
Il riepilogo completo delle norme sulla nuova IMU possono essere consultate al seguente link: http://www.dossier.net/guida/novita11.htm