Le erboristerie possono essere suddivise in due tipologie, a seconda che l’attività svolta sia di produzione, trasformazione e commercializzazione di piante officinali sfuse e loro derivati oppure di solo commercio al dettaglio di prodotti confezionati.
La prima fattispecie richiede che il titolare dell’esercizio sia in possesso di laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche oppure di laurea triennale in Tecniche Erboristiche (da conseguire presso la Facoltà di Agraria) o di diploma di specializzazione in Scienza e Tecnica delle piante officinali o in Farmacognosia.
Nel secondo caso, l’erboristeria viene considerata quale attività rientrante nell’ambito del settore del commercio al dettaglio di prodotti alimentari e, pertanto, qualora privo dei requisiti specifici per lo svolgimento della professione, il titolare è tenuto a frequentare un corso per esercenti l’attività di somministrazione e vendita di prodotti alimentari presso soggetti accreditati dalle Regioni territorialmente competenti.
Il suddetto adempimento non risulta obbligatorio nel caso in cui i prodotti disponibili nell’erboristeria vengano considerati non alimentari. In tale eventualità, risulterà sufficiente il solo possesso dei requisiti morali in capo al soggetto richiedente l’apertura dell’esercizio. L’accertamento delle caratteristiche tipologiche dei beni in vendita presso l’erboristeria è demandata all’Ufficio Commercio del Comune in cui si intende avviare l’attività.
Verificata la disponibilità di locali idonei sotto il profilo della regolarità urbanistico-edilizia e conformi alle norme igienico sanitarie, l’apertura dell’erboristeria comporta l’attivazione di una partita IVA e la presentazione di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) al Comune competente per territorio. La D.I.A. deve contenere tutte le informazioni necessarie a descrivere con precisione l’attività e deve essere firmata dal titolare dell’esercizio in caso di impresa individuale o dal legale rappresentante qualora si tratti di società.
A prescindere da eventuali differenze dovute alle diverse normative regionali, l’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della D.I.A. da parte del Comune (formazione del cosiddetto silenzio-assenso). L’inizio effettivo dell’attività richiede l’attivazione della società presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio provinciale.
In generale, l’avvio di un’erboristeria non richiede investimenti economici particolarmente impegnativi, in considerazione della non necessità di attrezzature sofisticate o di locali particolarmente ampi e dotati di specifici requisiti impiantistici e funzionali.
I beni in vendita in erboristeria, tutti a base di prodotti naturali, sono generalmente riconducibili alle tipologie salutistiche, cosmetiche e degli articoli da regalo. Qualora il titolare dell’erboristeria sia un farmacista, la vendita dei prodotti sopracitati può essere abbinata a quella dei farmaci di banco, in apposito reparto all’interno dell’esercizio, previa specifica autorizzazione acquisita ai sensi delle vigenti normative.
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