In base alle caratteristiche, le strutture veterinarie private si distinguono in studi veterinari, ambulatori veterinari, cliniche o ospedali veterinari e laboratori veterinari di analisi.
Secondo la vigente legislazione, lo studio veterinario è un ambiente privato in cui il medico veterinario, generico o specialista, esercita la propria attività in maniera autonoma, singolarmente o in forma associata, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale o in forma libero professionale.
Nello studio vengono fornite prestazioni sanitarie non comportanti la degenza degli animali. Gli ambienti devono essere articolati in spazi funzionalmente indipendenti dedicati, rispettivamente, allattesa dei pazienti e degli accompagnatori, allo svolgimento dell’attività professionale e ai servizi igienici.
I vani devono essere in possesso dei prescritti titoli abilitativi edilizi, del certificato di agibilità ed essere conformi alle norme igienico sanitarie.
L’attività dello studio veterinario può essere svolta con o senza accesso di animali. Nel primo caso, condizione necessaria per lavvio dellattività è lacquisizione dellautorizzazione sanitaria da parte del Sindaco, rilasciata previo parere favorevole del settore di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL competente per territorio.
L’istanza di autorizzazione sanitaria deve esser corredata da una planimetria dei locali, sottoscritta da tecnico abilitato, completa di relazione comprovante la regolarità igienica ed edilizia degli stessi, dalle certificazioni di conformità degli impianti tecnologici e dalla relazione tecnico sanitaria sui servizi forniti allutenza. Devono inoltre essere presentati l’elenco del personale tecnico ed ausiliario operante nella struttura, con indicazione delle qualifiche professionali, il certificato di iscrizione allOrdine dei Medici Veterinari, il parere favorevole dellOrdine stesso, lorario di apertura al pubblico e lattestazione del pagamento dei diritti sanitari.
I servizi erogabili da uno studio veterinario con accesso di animali sono quelli clinici, terapeutici, immunologici e diagnostici non comportanti la degenza dei pazienti. Le suddette strutture devono essere dotate di attrezzature e presidi medico-chirurgici idonei al tipo di prestazioni da fornire, nonché di impianti tecnologici, spazi, arredi e strumentazioni adeguati alle esigenze di funzionamento.
Presso gli studi veterinari senza accesso di animali può essere svolta esclusivamente attività di consulenza e l’apertura degli stessi non necessita di autorizzazione sanitaria.
In ogni caso, il soggetto che intende avviare uno studio professionale veterinario deve trasmettere comunicazione al Servizio Veterinario dell’ASL di riferimento, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.
La comunicazione deve esser corredata da una planimetria dei locali, sottoscritta da tecnico abilitato, completa di relazione comprovante la regolarità edilizia degli stessi e dalle certificazioni di conformità degli impianti tecnologici. La documentazione va completata con la relazione tecnico sanitaria sulle attività professionali erogate, il certificato di iscrizione allOrdine dei Medici Veterinari e lindicazione dellorario al pubblico.
In conseguenza dellavvenuta comunicazione, lo studio viene registrato formalmente fra le strutture veterinarie di riferimento dellASL competente per territorio.
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