Anche se molti, poco generosamente, non la considerano che un vincolo, il ruolo della SIAE è di fondamentale importanza per l’Universo di chi vive creaando e per permettere che questo Mondo sopravviva e continui la sua opera.
Quest’ultima, infatti, come indica il suo nome per esteso, Società Italiana degli Autori ed Editori, si pone una finalità sicuramente meritoria, occupandosi di tutelare i diritti economici delle opere di ingegno dei propri associati, quando il loro utilizzo non avvenga per fini strettamente privati. Vediamo allora quando è necessario pagare i diritti d’autore e, al contrario, quando non esiste lo stesso obbligo.
I diritti d’autore. d’altronde, sono un argomento di rilevanza cruciale nel mondo della creatività e dell’arte, e la SIAE svolge un ruolo essenziale nel garantire che gli autori e gli artisti ricevano il giusto riconoscimento per il loro lavoro. Tuttavia, la questione di quando è obbligatorio pagare questi diritti non è sempre chiara e può generare confusione.
In questo articolo, esploreremo le situazioni in cui è necessario ottenere una licenza dalla SIAE e quando invece è possibile utilizzare opere protette senza incorrere in sanzioni. Chiarificheremo le regole e i criteri che determinano se è richiesto il pagamento dei diritti d’autore, garantendo che artisti, autori e utenti possano navigare in modo consapevole nel mondo della proprietà intellettuale.
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Come funziona la Siae
La SIAE, acronimo di Società Italiana degli Autori ed Editori, è un’organizzazione italiana che gestisce i diritti d’autore e i diritti connessi in Italia. Il suo ruolo principale è quello di tutelare i diritti economici degli autori, compositori, editori, e degli altri titolari di diritti d’opera intellettuale, assicurandosi che ricevano una giusta remunerazione quando le loro opere vengono utilizzate da terzi. Ecco come funziona la SIAE:
- Registrazione delle opere: Gli autori e i creatori di opere artistiche possono registrare le loro opere presso la SIAE per proteggere i loro diritti. Questo processo di registrazione fornisce una prova documentata dell’esistenza dell’opera e della sua data di creazione, che può essere utile in caso di controversie o violazioni dei diritti d’autore.
- Licenze e autorizzazioni: La SIAE rilascia licenze e autorizzazioni per l’utilizzo di opere protette da diritto d’autore. Queste licenze possono riguardare la riproduzione, la distribuzione, la trasmissione pubblica, l’esecuzione pubblica e altre forme di utilizzo delle opere protette. Le aziende, le emittenti radiofoniche e televisive, i teatri e altre organizzazioni che desiderano utilizzare opere protette devono ottenere l’autorizzazione dalla SIAE e pagare le relative tariffe.
- Raccolta dei diritti: La SIAE raccoglie i diritti d’autore dai vari utilizzatori delle opere protette attraverso le tariffe e le licenze. Questi fondi vengono quindi distribuiti agli autori e agli editori in base alle regole stabilite dalla SIAE e alle tariffe applicate.
- Protezione legale: La SIAE si impegna nella protezione legale dei diritti d’autore dei suoi membri. Questo significa che può agire legalmente contro coloro che utilizzano opere protette senza autorizzazione o che violano i diritti degli autori in altro modo.
- Promozione e supporto: La SIAE fornisce supporto ai suoi membri nella promozione delle loro opere e offre servizi di consulenza legale e amministrativa per la gestione dei loro diritti d’autore.
È importante notare che la SIAE opera in conformità con le leggi italiane e internazionali sulla protezione dei diritti d’autore. Gli autori e gli editori possono scegliere di diventare membri della SIAE per beneficiare dei servizi offerti e per garantire la protezione dei loro diritti d’autore. In cambio, devono rispettare le regole e le tariffe stabilite dall’organizzazione per l’uso delle loro opere da parte di terzi.
Quando si deve pagare la Siae
Se risulta pacifico a tutti che, ad esempio, un esercizio pubblico ( sia esso un bar, un ristorante o un negozio) che trasmette musica debba pagare una tassa, in molti non sanno che la Siae va pagata in molte altre circostanze.
Anche quando, in occasione di un matrimonio, un battesimo o di una festa privata – che si tenga in locali diversi dalla propria abitazione – si esibisce un gruppo che suona delle cover o vi sia un Dj che metta gli ultimi cd del momento, la legge prevede che vada corrisposta la dovuta tassa, dato che, di fronte ad un pubblico, si riproducono pezzi di autori tutelati dal copyright. Ovviamente il costo da sostenere varia in considerazione della tipologia dell’evento e del numero degli invitati. Indicativamente un compleanno importante può richiedere una spesa di 100 euro, un matrimonio può arrivare a 300-400.
Analogo obbligo, ancora, esiste laddove vi sia un mezzo all’interno di un circolo o di una semplcie sala d’attesa che mandi in onda musica a beneficio di chi attende o dei soci. Così come stesso onere esista in occasione di eventi non lucrativi o privati, previo l’ottenimento del necessario permesso. Quindi anche se organizzatore sia un’associazione cattolica o si tratti di un evento a scopo benefico, se la manifestazione canora ha luogo in strada o in una piazza, la tassa Siae è dovuta. Addirittura quando un centralino faccia uso di un jngle d’attesa, questo servizio prevede un compenso alla Siae.
Quando non si deve pagare la Siae
Tale obbligo, invece, non esiste se la finalità, immaginiamo un docente davanti alla propria classe, riproduce un cd o un dvd per meri scopi didattici o qualora la riproduzione verta su pezzi che siano stati prodotti più di 70 anni fa. È il caso delle canzoni popolari o dei brani di musica classica, divenuti trascorso dopo 7 decenni, ormai di pubblico dominio.
Così come nulla è dovuto quando si utilizzano opere contenute in piattaforme con licenza Creative Commons, le quali non sono non soggette al pagamento della SIAE, sempre che se ne faccia l’uso contemplato dal proprio autore.
Infine, come anticipato, non bisogna pagare nulla quando ci si trovi nella propria abitazione o in una dimora privata.