Capita a tutti, almeno una volta nella vita, di aver bisogna di una visita specialistica in Ospedale. Talvolta si tratta di una banale ecografia, di esami del sangue, oppure ci è stata prescritta dal nostro medico di base, l’impegnativa per una risonanza magnetica o una Tac.
Può trattarsi di una visita medica che prevede una certa urgenza, ma, in ogni caso, anche quando si parla di un trattamento medico di ordinaria amministrazione, sappiamo tutti che, anche solo per una nostra serenità mentale, l’ideale sarebbe quello di conoscere le nostre condizioni e gli esiti degli esami il prima possibile o, comunque, in tempi ragionevoli.
Purtroppo, soprattutto in questi ultimi anni, i tempi di attesa per la maggior parte degli esami non sono, per usare un eufemismo, del tutto immediati. La situazione italiana, rispetto a quella europea, poi appare assolutamente disomogenea, con regioni che prevedono tempi di attesa in linea o abbastanza vicini a quelle del continente, mentre altre, purtroppo, costringono il paziente ad andare a rifugiarsi presso strutture private, dovendo pagare la prestazione medica. Eppure la legge, nonostante molti lo ignorano, prevede precisi diritti a favore dell’utente, anche a livello di tempistiche. E, quando non sia possibile, prevede soluzioni alternative.
Indice Guida Gratis:
Tempi di attesa per una visita medica
Così come espressamente previsto dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) per il triennio 2019-2021, sono quattro e prevedono, a seconda della priorità indicata:
- Classe U (Urgente): la prestazione deve essere eseguita nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i 3 giorni ( 72 ore);
- Classe B (Breve): la visita deve avvenire al massimo entro 10 giorni;
- Classe D (Differibile), le visite devono essere eseguite entro 30 giorni, termine che sale a 60 giorni per accertamenti diagnostici;
- Classe P (Programmata), prestazioni da eseguire, per legge, entro 120 giorni.
Regioni e ASL devono garantire il rispetto dei tempi di attesa stabiliti dal piano nazionale di governo delle liste di attesa e del piano regionali. Questi standard possono essere migliorati ma non peggiorati.
Liste di attesa: diritti del paziente:

Queste, almeno nominalmente, le indicazioni relativamente a quelli che dovrebbero essere, ma non sempre sono, i tempi massimi di attesa per una prestazione sanitaria.
Eppure, come abbiamo visto, non considerando le situazioni di una certa urgenza, per casistiche di ordinaria amministrazione, un paziente comunque avrebbe diritto all’esecuzione della prestazione entro un mese laddove parliamo di visite mediche specialiste e non oltre i 60 giorni, per una qualunque tipologia di accertamenti diagnostici.
Spesso, troppo spesso, invece, a fronte di liste di attesa ben più gravose, il cittadino si vede costretto a procedere privatamente, affidandosi ad uno studio o un centro privato, con conseguente, sì, accorciamento di attesa, ma lievitazione del costo. Eppure dovrebbe funzionare tutto diversamente
Cosa dice la Legge quando la visita non avviene nei termini
Non tutti sanno, infatti, che vi è un preciso riferimento di legge ( qui trovi il link del decreto, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale), il quale conferma tassativamente il diritto del cittadino alla certezza della data della prestazione sanitaria e, conseguentemente, del tempo massimo di attesa. Qualora questo non venga rispettato, rispettivamente come dicevamo 30 0 60 giorni, per il paziente la facoltà di ottenere analoga prestazione da uno specialista pubblico, seppure in regime privato. Si parla in questo caso di intramoenia.
L’unico onere a carico del malato quello di farsi carico del costo del ticket.
Come usufruire del diritto ad una prestazione intramuraria. Per poter richiedere di sottoporsi ad una visita in regime di ” attività libero-professionale intramuraria o intramenia, è sufficiente avanzare una specifica richiesta. La stessa va avanzata all’attenzione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di appartenenza.
La domanda può essere redatta anche in carta semplice e deve fare riferimento alla volontà di far ricorso ad una prestazione, ossia che la propria visita o i propri esami diagnostici avvengano in regime di attività libero-professionale intramuraria. In questo caso, è importante sapere, che il costo sarà a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Insomma quando avete una certa urgenza e, a differenza della priorità indicata, non la consideriate differibile, ma ciononostante non risulti effettuabile in quelli sono i tempi di attesa indicati, il malato ha il diritto ugualmente alla prestazione nei tempi previsti. Per far ciò, sarà sufficiente, che faccia specifica richiesta e sostenga la visita specialistica in intramoenia, considerando che, a suo carico, graverà unicamente il ticket.
La differenza, infatti, dovrà – così come previsto dal decreto – essere coperta dal SSN
Fonti, riferimenti e approfondimenti: