Dal primo gennaio del nuovo anno è in vigore l’IMU, la nuova “imposta municipale unica” anche sulla prima casa che va a sostituire la vecchia ICI. La base di calcolo è data dalla rendita catastale dell’immobile, ma vediamo quali sono i vari passaggi per il pagamento della nuova tassa.
Innanzitutto, per il pagamento, sono previste due scadenze nel corso dell’anno;, una il 16 giugno di ogni anno (quest’anno slittata al 18), e l’altra il 16 dicembre di ogni anno. La prima è necessaria per pagare l’acconto dell’imposta dovuta per l’anno; la seconda, invece, completa il saldo complessivo.
L’imposta grava solo sui proprietari di immobili, o possessori di diritti reali. Ne consegue, quindi, l’esclusione degli affittuari. Sono comunque previsti degli sconti per la casa adibita ad abitazione principale.
Dicevamo che la base di calcolo è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale), la quale va aumentata attraverso una duplice rivalutazione: del 5% (già dal 1997) che è la base imponibile su cui si applicano le aliquote; e di un ulteriore 60% (da quest’anno) per le abitazioni e pertinenze (cantine, box, ecc.). Tale rendita catastale rivalutata va moltiplicata per cento, ottenendo così il valore catastale dell’immobile.
Adesso, al valore ottenuto, dobbiamo applicare le aliquote fissate dal governo Monti. Le aliquote ammontano allo 0,4 % sulla prima casa (con la possibilità per i comuni di variarla da un minimo dello 0,2 % ad un massimo dello 0,6 %), e allo 0,76 % per le altre proprietà (con la possibilità per i comuni di variarla da un minimo dello 0,46 % ad un massimo del’ 1,06 %). Per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola (stalle, fienili, ecc.) l’aliquota da applicare è pari allo 0,2%. Inoltre, è bene sottolineare che i comuni possono, a loro discrezione, aumentare o diminuire l’aliquota entro il prossimo 30 settembre, e, solo per quest’anno, anche lo Stato può decidere ulteriori modifiche alle aliquote fino al 30 luglio.
Per quanto riguarda gli sconti di cui accennavamo, dalla legge è prevista una detrazione (sulla casa principale) pari a 200 euro, cui si aggiungono 50 euro per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni, fino ad un massimo di 200 euro (quindi fino al quarto figlio).
Passiamo al calcolo dell’IMU per la prima casa. Prendiamo la rendita catastale rivalutata al 5%, e moltiplichiamo l’importo ulteriormente per il 60%. Moltiplichiamo il valore ottenuto per cento, e sul valore finale applichiamo l’aliquota del 4%, detraendo, poi, i 200 euro di sconto per la prima casa (e 50 euro per ogni figlio fino i 26 anni). Facciamo un esempio concreto:
immobile con rendita castale non rivalutata di 950 euro; rendita catastale rivalutata del 5%: 950 + 5%= 997,50; rendita catastale rivalutata del 60%: 997,50 + 60%= 1.596; valore catastale per cento: 1.596 x 100= 159.600; IMU: 0,4 di 159.600= 638,4; detrazione fissa prima casa: 638,4 – 200= 438,4; detrazione pari a 50 euro per ogni figlio fino ai 26 anni (fino a 200 euro).
Per quanto riguarda gli altri immobili, si calcola il valore degli stessi come per la prima casa (rendita catastale rivalutata al 5%, e poi al 60%, ecc.) e una volta arrivati alla base imponibile l’aliquota da applicare, questa volta, è quella dello 0,76%.
Infine, tornando al funzionamento delle detrazioni, è prevista l’esenzione totale, sia per gli immobili inabitabili (accatastati come F2),sia per quelli con rendita catastale, non rivalutata, sufficientemente bassa; ecco alcuni esempi:
nessun figlio: 297,62 euro;
1 figlio: 372,03 euro; 2 figli: 446,43.